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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/710

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/710 della Commissione, del 14 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva siltiofam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'approvazione della sostanza attiva siltiofam ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di riesame e delle conclusioni favorevoli dell'EFSA rispetto ai criteri di approvazione. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la voce relativa al siltiofam dall'elenco della parte A a quello della parte B e fissando la nuova scadenza dell'approvazione al 30 giugno 2033. Sono inoltre previste specifiche condizioni d'impiego, aree di particolare attenzione per la valutazione del rischio e due richieste di informazioni di conferma con relative scadenze.

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva siltiofam e aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva siltiofam, impiegata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti per gli Stati membri, per i richiedenti/autorizzati e per l'Autorità europea per la sicurezza alimentare nell'ambito della procedura di rinnovo dell'approvazione. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal 1° luglio 2018, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina altri settori né contiene esclusioni soggettive ulteriori.

Rinnovo dell'approvazione del siltiofam

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/710 rinnova l'approvazione della sostanza attiva siltiofam nell'ambito del regime UE sui prodotti fitosanitari previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione interviene all'esito della procedura di rinnovo avviata nei termini, sulla base della valutazione dello Stato membro relatore, del parere dell'EFSA e dell'esame della Commissione, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per almeno uno o più impieghi rappresentativi.

Contesto procedurale e motivazioni

La sostanza siltiofam era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, considerata approvata. L'approvazione, inizialmente in scadenza il 31 ottobre 2018 a seguito della proroga disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511, viene rinnovata prima di tale data. Il regolamento precisa inoltre che la valutazione si è basata su impieghi rappresentativi limitati, senza tuttavia circoscrivere gli usi autorizzabili dei prodotti contenenti siltiofam.

Modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate

Il regolamento modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate. In particolare:

  • la voce 70 relativa al siltiofam è soppressa dalla parte A;
  • il siltiofam è inserito nella parte B come voce n. 121;
  • sono confermati i dati identificativi della sostanza: N. CAS 175217-20-6, N. CIPAC 635, denominazione IUPAC N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiophene-3-carboxamide;
  • la purezza minima è pari a ≥ 980 g/kg;
  • la data di approvazione è il 1° luglio 2018 e la scadenza il 30 giugno 2033.

Condizioni specifiche, valutazione del rischio e aspetti sensibili

Ai fini dell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. La valutazione generale richiede una particolare attenzione a:

  • protezione degli operatori;
  • protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili;
  • protezione degli uccelli, dei mammiferi e dei lombrichi.

Le condizioni di impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il regolamento segnala inoltre che, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, sono necessarie ulteriori condizioni e restrizioni.

Informazioni di conferma richieste al richiedente

Il testo impone al richiedente di trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità due gruppi di informazioni di conferma:

  • l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie quando queste sono utilizzate per ottenere acqua potabile;
  • la rilevanza dei metaboliti M2 e M6, tenendo conto delle classificazioni pertinenti del siltiofam ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2.

I termini previsti sono i seguenti:

  • entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, del documento di orientamento sul trattamento dell'acqua, per le informazioni di cui al primo punto;
  • entro un anno dalla pubblicazione, sul sito web dell'ECHA, del parere del comitato per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, per le informazioni di cui al secondo punto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1° luglio 2018. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'approvazione del siltiofam

L'approvazione della sostanza attiva siltiofam è rinnovata. La nuova data di approvazione è il 1° luglio 2018 e la scadenza è fissata al 30 giugno 2033.

Modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La voce 70 relativa al siltiofam è soppressa dalla parte A dell'allegato e la sostanza è inserita nella parte B come voce n. 121, con le condizioni e le specifiche previste nell'allegato I del regolamento.

Condizioni specifiche e aree di attenzione nella valutazione

Gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale occorre prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili e degli uccelli, dei mammiferi e dei lombrichi. Le condizioni d'impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione del rischio.

Informazioni di conferma richieste al richiedente

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità due serie di informazioni: (1) l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie usate per produrre acqua potabile; (2) la rilevanza dei metaboliti M2 ed M6, tenendo conto delle classificazioni pertinenti del siltiofam ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, in particolare come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 2.

Termini per la presentazione delle informazioni di conferma

Le informazioni di cui al punto 1 devono essere presentate entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento specifico sui processi di trattamento dell'acqua. Le informazioni di cui al punto 2 devono essere presentate entro un anno dalla pubblicazione, sul sito web dell'ECHA, del parere adottato sul siltiofam dal comitato per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° luglio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivesicurezza alimentarevalutazione del rischioagricoltura

Testo integrale

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