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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/714

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/714 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32018R0714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/714 aggiorna gli allegati del regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive nei confronti della Corea del Nord. In seguito all’adozione della decisione (PESC) 2018/715, sei persone vengono inserite nell’allegato XVI e rimosse dall’allegato XV. Si tratta quindi di una modifica tecnica degli elenchi sanzionatori, con effetto immediato dalla pubblicazione.

Modifica gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea, spostando sei persone tra gli elenchi di designazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione e, per effetto della diretta applicabilità del regolamento, ai soggetti fisici e giuridici coinvolti nell’attuazione delle misure restrittive dell’UE nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento degli elenchi nominativi contenuti negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, senza introdurre nuovi regimi sostanziali o deroghe. Le modifiche decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento, coincidente con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli elenchi sanzionatori contro la Repubblica popolare democratica di Corea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/714 interviene sul sistema di misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, limitandosi ad aggiornare gli allegati del regolamento (UE) 2017/1509. Il preambolo collega l’intervento alla decisione (PESC) 2018/715 del 14 maggio 2018, con la quale il Consiglio ha disposto lo spostamento di sei persone nell’allegato III della decisione (PESC) 2016/849 e la loro rimozione dall’allegato II. Ne deriva la necessità di adeguare corrispondentemente gli allegati XV e XVI del regolamento sanzionatorio dell’Unione.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sull’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Corea del Nord e abrogativo del regolamento (CE) n. 329/2007. L’obiettivo è mantenere allineata la disciplina unionale agli aggiornamenti decisi in sede PESC, evitando disallineamenti tra la lista contenuta nella decisione del Consiglio e quella contenuta nel regolamento direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica degli allegati XV e XVI

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XV e dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione.

In concreto:

  • nell’allegato XVI, sezione "a) Persone fisiche", vengono aggiunte sei persone fisiche;
  • nell’allegato XV, sezione "c) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)", le stesse sei persone vengono rimosse.

Le persone interessate sono:

  • KIM Il-Su
  • KANG Song-Sam
  • CHOE Chun-Sik
  • SIN Kyu-Nam
  • PAK Chun-San
  • SO Tong Myong

Per tutti i nominativi sono riportati elementi identificativi e, in alcuni casi, dati di passaporto e luogo/data di nascita. Le motivazioni ruotano intorno al ruolo ricoperto nella Korea National Insurance Corporation (KNIC), descritta come struttura rispetto alla quale tali soggetti agiscono per conto o sotto la direzione della stessa. Le date di designazione indicate sono tutte il 3 luglio 2015.

Effetti pratici dell’aggiornamento

Il provvedimento non introduce nuovi divieti autonomi, ma realizza uno spostamento di nominativi tra allegati sanzionatori diversi. Per gli operatori, ciò rileva ai fini dell’individuazione corretta dei soggetti destinatari delle misure restrittive e della verifica degli obblighi di congelamento o delle altre restrizioni previste dal sistema sanzionatorio applicabile.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nell’ordinamento interno.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati sanzionatori

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XV e dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La misura attua l’aggiornamento deciso in ambito PESC con la decisione (PESC) 2018/715 del 14 maggio 2018.

Inserimento di sei persone nell’allegato XVI

Nella sezione "a) Persone fisiche" dell’allegato XVI sono aggiunte sei voci: KIM Il-Su, KANG Song-Sam, CHOE Chun-Sik, SIN Kyu-Nam, PAK Chun-San e SO Tong Myong. Per ciascuno sono riportati dati identificativi, data di designazione pari al 3 luglio 2015 e motivi collegati al ruolo svolto nella Korea National Insurance Corporation (KNIC), indicata come soggetto per conto o sotto la direzione del quale agiscono.

Rimozione delle stesse persone dall’allegato XV

Nella sezione "c) Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)" dell’allegato XV sono rimosse le medesime sei persone. La rimozione comporta il loro spostamento dall’elenco di un allegato all’altro, in coerenza con la decisione PESC richiamata nel preambolo.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esternemisure restrittive

Testo integrale

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