Regolamento (UE) 2018/709
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/709 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il requisito concernente le etichette per le domande di aiuto relative alle superfici utilizzate per la produzione di canapa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, aggiornando la prova documentale richiesta per le domande di aiuto relative a superfici coltivate a canapa. La modifica recepisce la possibilità di utilizzare, per le varietà da conservare certificate, etichette del fornitore o specifiche indicazioni stampate/timbri sull'imballaggio, in coerenza con la normativa sulle sementi. L'atto ha applicazione immediata e uniforme in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sui documenti/etichette da allegare alle domande di aiuto per superfici coltivate a canapa.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande uniche di aiuto relative a superfici utilizzate per la produzione di canapa nell'ambito della PAC, con riferimento al sistema integrato di gestione e di controllo, alle misure di sviluppo rurale e alla condizionalità. Incide sui documenti che comprovano l'uso di sementi di canapa, distinguendo tra sementi certificate ai sensi della direttiva 2002/57/CE e varietà da conservare certificate ai sensi della direttiva 2008/62/CE. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica del requisito documentale per le domande di aiuto relative alla canapa
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/709 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo della PAC. L'intervento è motivato dall'esigenza di coordinare la disciplina delle domande di aiuto per superfici coltivate a canapa con la possibilità, introdotta nella normativa sulle sementi, di utilizzare una certificazione alternativa per le varietà da conservare.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda esclusivamente le domande uniche di aiuto riferite a superfici impiegate per la produzione di canapa. Incide sulla documentazione che deve accompagnare la domanda a comprova dell'origine/certificazione delle sementi utilizzate. Restano centrali i riferimenti alla direttiva 2002/57/CE, per le sementi di piante oleaginose e da fibra, e alla direttiva 2008/62/CE, per gli ecotipi e le varietà agricole naturalmente adattate e minacciate di erosione genetica.
Contenuto della modifica
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 17, paragrafo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. La regola generale continua a prevedere le etichette ufficiali apposte sugli imballaggi delle sementi ai sensi della direttiva 2002/57/CE, in particolare dell'articolo 12, oppure un documento equivalente riconosciuto dallo Stato membro.
Per il caso specifico delle varietà da conservare certificate a norma della direttiva 2008/62/CE, il regolamento ammette anche:
- le etichette del fornitore;
- una scritta stampata sull'imballaggio delle sementi;
- un timbro apposto sull'imballaggio delle sementi, sempre conformemente all'articolo 18 della direttiva 2008/62/CE.
Finalità pratica per gli operatori
La modifica amplia e chiarisce i mezzi di prova ammessi per la canapa, riducendo il rischio di irregolarità formali nelle domande di aiuto quando si utilizzano varietà da conservare. Per gli operatori e i consulenti agricoli, il punto rilevante è che la documentazione non è più limitata, per tali varietà, alle sole etichette ufficiali standard, ma può includere elementi alternativi previsti dalla normativa specifica sulle sementi.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica della documentazione richiesta per la canapa
L'articolo 17, paragrafo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è sostituito. Per le superfici utilizzate per la produzione di canapa, la domanda unica deve essere accompagnata dalle etichette ufficiali apposte sugli imballaggi delle sementi conformemente alla direttiva 2002/57/CE, in particolare l'articolo 12, oppure da qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro. Per le varietà da conservare certificate a norma della direttiva 2008/62/CE, sono invece ammesse le etichette del fornitore o una scritta stampata o un timbro apposto sull'imballaggio delle sementi, conformemente all'articolo 18 di tale direttiva.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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