Regolamento (UE) 2018/711
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/711 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/711 aggiorna l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 relativo alle misure restrittive verso la Libia. In particolare, recepisce l’aggiornamento dell’elenco delle navi soggette a restrizioni deciso dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU e cancella due navi dall’elenco. L’atto entra in vigore immediatamente alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'elenco delle navi soggette a misure restrittive in relazione alla Libia, con cancellazione di due imbarcazioni dall'allegato V del regolamento (UE) 2016/44.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione adottate in considerazione della situazione in Libia, limitatamente alle navi elencate nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio. Rileva per gli operatori che effettuano carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e per l’accesso ai porti nel territorio dell’Unione, con effetti diretti e obbligatori in tutti gli Stati membri. Il regolamento produce effetti dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio generale, ma aggiorna un elenco nominativo già esistente; nel caso concreto, cancella due navi dall’allegato V.
Modifica dell’elenco delle navi soggette a misure restrittive in relazione alla Libia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/711 della Commissione interviene sul sistema di misure restrittive adottato dall’Unione in considerazione della situazione in Libia. L’atto si limita ad aggiornare l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44, in coerenza con gli aggiornamenti dell’elenco ONU delle navi soggette a restrizioni.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama la decisione 2015/1333/PESC e il regolamento (UE) 2016/44, che disciplinano misure restrittive nei confronti della Libia. Nei considerando si precisa che nell’allegato V del regolamento del 2016 sono incluse le navi designate dal comitato sanzioni delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza, cui si applicano divieti relativi al carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all’accesso ai porti nel territorio dell’Unione.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
L’intervento riguarda esclusivamente le navi già inserite nell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44. Le misure che l’allegato richiama incidono sugli operatori marittimi e portuali che possano essere coinvolti nel carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia, nonché sull’ingresso delle navi nei porti situati nel territorio dell’Unione.
Modifica dell’allegato V
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto stabilito nell’allegato al regolamento di esecuzione. In concreto, vengono cancellate due voci:
- la nave "NADINE", con bandiera Palau, IMO 8900878, inserita nell’elenco il 21 luglio 2017;
- la nave "Lynn S.", con bandiera Saint Vincent e Grenadine, IMO 8706349, inserita nell’elenco il 2 agosto 2017.
Le schede riportano che entrambe le designazioni erano fondate sui punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dalla risoluzione 2362 (2017), e che il regime comprendeva il divieto di carico, trasporto o scarico e il divieto di ingresso nei porti. Per entrambe sono inoltre indicate le rispettive proroghe di validità deliberate dal comitato ONU competente.
Motivi dell’aggiornamento
Nei considerando si afferma che il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1970 (2011) ha aggiornato l’elenco delle navi soggette a misure restrittive il 18 aprile 2018 e il 29 aprile 2018. Di conseguenza, l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 doveva essere adeguato per riflettere tali modifiche.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore immediata, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella cancellazione di specifiche voci dall’elenco delle navi soggette a misure restrittive.
Navi cancellate dall’elenco
L’allegato del regolamento cancella dall’allegato V due navi: "NADINE" e "Lynn S.". Le schede riportano che entrambe erano state inserite nell’elenco ai sensi della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dalla risoluzione 2362 (2017), e soggette a divieto di carico, trasporto o scarico di petrolio greggio e a divieto di ingresso nei porti.
Ragioni dell’aggiornamento
Nei considerando si precisa che il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1970 (2011) ha aggiornato l’elenco delle navi soggette a misure restrittive il 18 aprile 2018 e il 29 aprile 2018, rendendo necessario l’adeguamento dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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