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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10698/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente già in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria era stato dichiarato inidoneo al servizio di istituto e, su domanda, era transitato nei ruoli civili del Ministero della Giustizia come assistente amministrativo di area II, fascia retributiva 2, con trattamento economico inferiore a quello connesso alla qualifica di assistente capo che aveva maturato nell'amministrazione di provenienza durante il periodo di blocco stipendiale. In primo e secondo grado la domanda di adeguamento del trattamento economico era stata rigettata. Nel ricorso per cassazione il dipendente denunciava violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e di legge, sostenendo che le tabelle di corrispondenza allegate al d.lgs. n. 95/2017 avrebbero dovuto operare anche per il periodo anteriore alla loro entrata in vigore (1.1.2018), con conseguente diritto all'inquadramento nell'area II, fascia retributiva F3, e lamentando che l'Amministrazione avesse ignorato la promozione ad assistente capo conseguita durante il blocco stipendiale, rendendo permanenti gli effetti di quest'ultimo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il ricorrente ammetteva che le tabelle di corrispondenza del d.lgs. n. 95/2017 erano entrate in vigore solo dall'1.1.2018 ma non spiegava in modo plausibile perché esse dovessero applicarsi in un momento anteriore, in assenza di altra previsione normativa. La Corte ha inoltre osservato, a fini di completezza, che il personale trasferito conserva l'anzianità e la posizione economica acquisita, e che al momento del passaggio la posizione economica non era stata ancora acquisita; pertanto il ricorrente poteva al più far valere un diverso diritto all'adeguamento economico dopo la cessazione del blocco stipendiale, diritto che però non aveva azionato. Condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere il diritto a un trattamento economico adeguato, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità della censura.

  • artt. 75 e 76 d.lgs. n. 443/1992

    Richiamati dal ricorrente; la Corte non ne ricava una base per l'applicazione anticipata delle tabelle di corrispondenza.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente per profili di eguaglianza, senza che la censura superasse il difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma non idoneo a fondare l'operatività retroattiva delle tabelle di inquadramento.

  • art. 1 CEDU

    Richiamato dal ricorrente, senza rilievo risolutivo nella decisione.

  • art. 78 d.lgs. n. 443/1992

    conservando l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita

    Il trasferimento nei ruoli civili avviene conservando anche la posizione economica acquisita; se tale posizione non era ancora acquisita al momento del transito, non può pretendersene il riconoscimento.

  • art. 9 d.l. n. 78/2010

    È il blocco stipendiale richiamato nella vicenda; la Corte osserva che la progressione di carriera maturata durante il blocco ha valore giuridico, ma ciò non implica l'anticipata applicazione delle tabelle del 2017.

  • d.lgs. n. 95/2017

    Le tabelle di corrispondenza allegate al decreto sono entrate in vigore solo dall'1.1.2018 e non risultano applicabili a periodi anteriori in mancanza di previsione espressa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem la motivazione di Cass. n. 33352/2024.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa lettura della vicenda senza confutare il fondamento logico-giuridico della decisione.
  • Le tabelle di corrispondenza introdotte da una fonte normativa possono essere applicate solo dal momento della loro entrata in vigore, salvo una previsione espressa che ne consenta l'efficacia anteriore o retroattiva.
  • Nel trasferimento del personale tra amministrazioni, la conservazione della posizione economica opera solo se tale posizione risulti già acquisita al momento del passaggio; la mera maturazione di una progressione non ancora resa economicamente effettiva non basta a imporre un superiore inquadramento nel nuovo ruolo.
  • Quando il dipendente deduce effetti economici derivanti da una progressione maturata in costanza di blocco stipendiale, deve distinguere tra diritto alla conservazione dell'inquadramento giuridico e diritto all'adeguamento retributivo dopo la cessazione del blocco, poiché i due piani non coincidono.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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