Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11624/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda l'applicazione a un soggetto già condannato della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. Il magistrato di sorveglianza, poi il tribunale di sorveglianza in sede di appello, hanno ritenuto attuale la sua pericolosità sociale valorizzando: la condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso, il ruolo di uomo di fiducia dei promotori del sodalizio, una successiva condotta di estorsione aggravata dal metodo mafioso commessa nel 2014, e la pendenza di un ulteriore procedimento per reati ex artt. 416-bis e 648 c.p. del 2020. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, deducendo in sostanza l'assenza di un'adeguata base per affermare la persistenza attuale della pericolosità sociale e censurando la valutazione di merito compiuta dai giudici della sorveglianza; inoltre ha valorizzato, a suo favore, la fruizione di periodi di liberazione anticipata e altri indici che il tribunale ha ritenuto non significativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione del tribunale di sorveglianza fosse completa, logica e priva di manifeste incongruenze. Ha osservato che, ai fini dell'applicazione della libertà vigilata nei confronti del condannato, è necessario accertare la persistenza della pericolosità sociale al momento dell'effettiva applicazione, sulla base anche di fatti pregressi e della prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati. Ha quindi ritenuto legittimo il richiamo ai fatti costituenti reato nella loro obiettività, specie se di particolare gravità e specificità, e ha giudicato non censurabile in cassazione la valutazione discrezionale con cui il tribunale ha ritenuto inadeguati gli elementi addotti dal ricorrente, compresa la liberazione anticipata, che è istituto con finalità e presupposti diversi. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la valutazione della gravità del fatto e della personalità ai fini del giudizio di pericolosità sociale.

  • art. 202 c.p.

    Richiamato per affermare che la misura di sicurezza richiede la persistente pericolosità sociale al momento della sua applicazione.

  • art. 203 c.p.

    Richiamato quale norma che collega la misura di sicurezza alla prognosi di futura commissione di reati.

  • art. 416-bis c.p.

    Indicato come uno dei reati oggetto della condanna e di un ulteriore procedimento pendente, rilevante ai fini della pericolosità sociale.

  • art. 648 c.p.

    Indicato come uno dei reati oggetto dell'ulteriore procedimento penale pendente, valorizzato ai fini della valutazione prognostica.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione dichiarata inammissibile per colpa.

Massime di principio

  • Per disporre una misura di sicurezza personale nei confronti di un condannato occorre verificare l'attualità della pericolosità sociale al momento della concreta applicazione, sulla base di una prognosi sfavorevole circa il rischio di reiterazione criminosa.
  • Nel giudizio di pericolosità sociale il giudice può valorizzare i fatti-reato nella loro obiettività, soprattutto quando presentino particolare gravità e specificità, anche se si tratta di fatti pregressi rispetto alla decisione.
  • La valutazione di inadeguatezza degli indici favorevoli allegati dal ricorrente rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logica.
  • La fruizione di liberazione anticipata non è automaticamente indicativa della cessazione della pericolosità sociale, poiché quel beneficio ha presupposti e finalità diversi dalla libertà vigilata.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto utilizzati dal giudice di merito, senza evidenziare illogicità manifeste o vizi giuridici, è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelari
RamiMisure cautelari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.