Circolare numero 46 del 29-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il nuovo testo di convenzione, sottoscritto il 18 gennaio 2010, che sostituisce l’accordo precedente e disciplina le trattenute dei contributi associativi CONFESERCENTI sulle prestazioni temporanee INPS. Vengono indicati i beneficiari, le modalità di rilascio e revoca della delega, il codice identificativo dell’Organizzazione, le percentuali da trattenere, i flussi informativi tra INPS e datore di lavoro nei casi di pagamento diretto, le scadenze per i versamenti e il costo del servizio. Sono inoltre richiamate le regole sulla durata triennale della convenzione, sul rinnovo, sul recesso e sulle responsabilità delle parti.
Convenzione INPS-CONFESERCENTI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-CONFESERCENTI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra l’attuazione del nuovo testo di convenzione sottoscritto il 18 gennaio 2010 tra INPS e CONFESERCENTI, che sostituisce il precedente accordo richiamato nella circolare n. 23 del 13 febbraio 2006. L’intesa disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS, definendo destinatari, modalità operative, flussi informativi, oneri economici e durata del rapporto convenzionale.
Ambito di applicazione
La facoltà di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulla prestazione è riconosciuta ai lavoratori titolari di:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione conferma che l’esazione dei contributi non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto.
Delega e condizioni di validità
L’esercizio del diritto di trattenuta presuppone il rilascio di una delega personale, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione e sottoscritta dal titolare. La delega deve recare anche:
- il timbro dell’Organizzazione;
- la firma del rappresentante legale dell’Organizzazione.
La delega è inefficace se non è contenuta nel modulo di domanda, se manca la sottoscrizione del lavoratore o se manca il timbro/firma dell’Organizzazione. Inoltre, nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, la delega perde efficacia se i dati non sono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda vale per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende modificare la scelta.
Pagamento diretto dell’integrazione salariale
Quando l’INPS effettua il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione ai fini di eventuali verifiche. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Se il lavoratore contesta la trattenuta dichiarando di non aver rilasciato delega, l’INPS interrompe la trattenuta dal mese successivo alla comunicazione, sia che la notizia provenga dal datore di lavoro sia che provenga direttamente dal lavoratore interessato. L’Organizzazione deve poi restituire i contributi trattenuti.
Codice identificativo e misure percentuali
La CONFESERCENTI è identificata con il codice 1801.
La misura del contributo da trattenere deve essere espressamente indicata nella delega ed essere uniforme per tutti gli iscritti. La Confederazione ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti e trasmissione dei dati
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla CONFESERCENTI gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza applicazione di interessi. Il pagamento avviene mediante bonifico su un conto corrente bancario comunicato dall’Organizzazione con l’indicazione del codice IBAN.
Contestualmente, le strutture INPS devono trasmettere alla CONFESERCENTI gli elenchi dei nominativi sui quali sono state operate le trattenute, completi di dati anagrafici e importi. Per i supporti cartacei la convenzione prevede specifici criteri di ordinamento:
- per i trattamenti di integrazione salariale, in ordine alfabetico di impresa;
- per i sussidi per lavori socialmente utili, in ordine alfabetico per comune;
- per le indennità di mobilità e di disoccupazione, in ordine di Centro per l’impiego.
Costi del servizio
L’Organizzazione deve rimborsare all’INPS il costo del servizio di riscossione. Il costo attualmente vigente è pari a 0,54 euro per ogni singola delega. L’eventuale variazione annuale viene comunicata con raccomandata A/R e attribuisce alla CONFESERCENTI la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
La convenzione prevede inoltre che siano a carico della CONFESERCENTI tutti gli ulteriori oneri, anche fiscali, connessi al rapporto convenzionale. Il rimborso spese e la relativa IVA vengono trattenuti sulle somme rimesse alle organizzazioni sindacali.
Durata, rinnovo, recesso e controversie
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza. È comunque prevista, in presenza di giusta causa, la possibilità di disdetta da parte di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Le questioni applicative che non trovino soluzione in sede locale devono essere esaminate a livello centrale tra Direzione generale INPS e struttura nazionale della CONFESERCENTI. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
Profili di responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. L’Organizzazione sindacale resta responsabile dei rapporti con gli associati e, qualora in sede contenziosa risulti definitivamente soccombente su contestazioni relative alla validità o regolarità della delega, deve rimborsare al lavoratore la ritenuta operata e, su semplice presentazione di nota specifica, anche le spese sostenute per le eventuali controversie giudiziarie attinenti alla convenzione.
Punti principali
Ambito della convenzione e prestazioni interessate
Possono aderire alla trattenuta dei contributi associativi i lavoratori che percepiscono indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. La circolare precisa che il nuovo testo convenzionale del 18 gennaio 2010 sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato nella circolare n. 23 del 13 febbraio 2006.
Delega, validità ed effetti
La trattenuta avviene solo previa delega personale sottoscritta dal lavoratore, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione e completata con timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori a un anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS i dati delle deleghe e conservarle per eventuali verifiche.
Codice identificativo e misure dei contributi
Il codice identificativo della CONFESERCENTI è 1801. La percentuale del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nella delega ed essere uguale per tutti gli iscritti. Le aliquote comunicate sono: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, inclusi CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, elenchi e adempimenti delle strutture INPS
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento, tramite bonifico su conto corrente comunicato dalla CONFESERCENTI con IBAN. Devono inoltre trasmettere all’Organizzazione gli elenchi dei nominativi interessati, con dati anagrafici e importi trattenuti; per gli elenchi cartacei sono previste specifiche modalità di ordinamento per tipologia di prestazione.
Costo del servizio e modalità di rimborso
La CONFESERCENTI deve corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,54 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi è comunicata con raccomandata A/R e attribuisce alla CONFESERCENTI la facoltà di recedere entro 60 giorni. Il rimborso spese e la relativa IVA vengono trattenuti sulle rimesse destinate all’Organizzazione.
Durata, rinnovo, recesso e controversie
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa ciascuna parte può disdire con preavviso di almeno sei mesi. Le eventuali controversie non risolte a livello locale sono rimesse alla Direzione generale INPS e alla struttura nazionale dell’Organizzazione; per le controversie giudiziarie è competente il Foro di Roma.
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