Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 45 del 29-03-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 14 gennaio 2010 tra INPS e CNA per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Vengono riepilogati i soggetti interessati, le modalità di rilascio e validità della delega, le percentuali di contribuzione comunicate dalla CNA, gli adempimenti delle strutture INPS e del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto, nonché i termini per versamenti, revoche, rinnovi e recesso. Sono inoltre richiamate le istruzioni contabili già impartite con la circolare n. 120/2006 e sono indicati il costo del servizio, le regole di responsabilità e il foro competente.

Convenzione INPS-CNA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee: istruzioni procedurali e contabili

Convenzione INPS-CNA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare aggiorna la disciplina della riscossione dei contributi associativi dovuti agli iscritti CNA sulle prestazioni temporanee, prendendo atto del nuovo testo di convenzione sottoscritto il 14 gennaio 2010. Il documento chiarisce le modalità operative per l’applicazione della trattenuta, i ruoli dell’INPS, del datore di lavoro e dell’organizzazione sindacale, nonché i profili contabili e di responsabilità.

Ambito di applicazione

La convenzione riguarda i lavoratori aventi titolo a prestazioni di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili. Su tali prestazioni può essere trattenuto il contributo associativo in favore della CNA, secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Modalità di adesione e delega

Il versamento del contributo avviene solo in presenza di una delega personale rilasciata dal titolare della prestazione. La delega è contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione e deve essere sottoscritta dal lavoratore, recare il timbro dell’organizzazione e la firma del rappresentante della CNA. La CNA è identificata dal codice 2501.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservarle ai fini delle eventuali verifiche previste dall’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991. Se i dati non sono comunicati contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, la delega non produce effetti.

Durata ed efficacia della delega

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è ammessa la revoca o la presentazione di una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende modificare o revocare la delega. Nei casi di integrazione salariale pagata direttamente dall’INPS, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a comunicarne i dati all’INPS e a conservarle.

Misura del contributo trattenuto

La misura della trattenuta deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale sulla prestazione e in misura uguale per tutti gli iscritti. La CNA ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti e trasmissione degli elenchi

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti alla CNA entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. I pagamenti avvengono tramite bonifico su apposito conto corrente bancario comunicato dalla CNA con l’IBAN. Contestualmente devono essere trasmessi all’organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, completi di dati anagrafici e importi, con ordinamento cartaceo secondo le tipologie indicate dalla convenzione.

Costi del servizio

Per il servizio di riscossione, la CNA deve corrispondere all’INPS euro 0,54 per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R; dopo tale comunicazione la CNA potrà recedere entro 60 giorni. Il rimborso spese e la relativa IVA vengono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.

Responsabilità e contestazioni

La convenzione esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dall’applicazione dell’accordo e dai rapporti tra associati e CNA. In caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, laddove l’organizzazione risulti definitivamente soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata e le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie. Le controversie sono devolute al Foro di Roma.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La CNA deve richiederne il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza. Resta salva la facoltà di disdetta per giusta causa da entrambe le parti con preavviso di almeno sei mesi.

Istruzioni contabili

Per la gestione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla CNA, la circolare rinvia integralmente alle istruzioni già fornite con la circolare INPS n. 120 del 9 novembre 2006.

Punti principali

Nuova convenzione e ambito applicativo

Il 14 gennaio 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e CNA, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 120/2006. La convenzione riguarda la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti CNA titolari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, codici e validità della trattenuta

La trattenuta può avvenire solo previo rilascio di una delega personale, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e munita del timbro dell’organizzazione e della firma del legale rappresentante. Il codice identificativo della CNA è 2501. La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta; per domande con efficacia superiore all’anno è possibile revocarla o sostituirla entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende modificare o revocare la delega.

Pagamento diretto dell’integrazione salariale

Nei casi in cui l’integrazione salariale sia pagata direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservarle ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991. Se i dati non sono comunicati contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto, la delega è priva di effetto.

Misura dei contributi associativi

La CNA ha comunicato che la misura del contributo associativo da trattenere, da indicare espressamente nella delega e in percentuale rispetto alla prestazione, è uguale per tutti gli iscritti e varia in funzione del trattamento: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati nella circolare.

Versamenti INPS e trasmissione degli elenchi

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare gli importi trattenuti alla CNA entro il mese successivo a quello del pagamento, tramite bonifico sul conto corrente comunicato dalla CNA con indicazione dell’IBAN. Contestualmente devono trasmettere all’organizzazione gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e l’importo delle trattenute, in formato telematico o cartaceo secondo le modalità previste.

Costo del servizio e rimborso spese

La CNA deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di riscossione, fissato in euro 0,54 per singola delega. È prevista la comunicazione annuale di eventuali variazioni del costo mediante raccomandata A/R; dopo tale comunicazione la CNA può recedere entro 60 giorni. Restano a carico della CNA anche gli ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, inerenti alla convenzione.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza. È comunque prevista la disdetta per giusta causa da ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

Responsabilità, contestazioni e foro competente

L’INPS è esonerato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione e dai rapporti tra associati e CNA, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di contestazione sull’effettiva validità della delega, la CNA deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata e le eventuali spese di controversia, se soccombente. Le controversie sono devolute al Foro di Roma.

Istruzioni procedurali e contabili richiamate

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e per i successivi versamenti alla CNA, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare INPS n. 120 del 9 novembre 2006.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.