Circolare numero 43 del 29-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come gestire le domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate da lavoratori con qualifica di apprendista licenziati, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera c), del D.L. 185/2008. Vengono distinti i casi in cui sia presente o meno l’intervento integrativo dell’Ente bilaterale: nel primo caso l’apprendista può accedere alla disoccupazione in deroga per 90 giornate e poi, se ne ricorrono i presupposti, alla mobilità in deroga; nel secondo caso salta la fase della disoccupazione e si accede direttamente alla mobilità in deroga. Per il riconoscimento della mobilità in deroga sono richiesti solo i requisiti di anzianità aziendale previsti dalla normativa richiamata.
Ammortizzatori in deroga per apprendisti licenziati: istruzioni operative
Ammortizzatori in deroga agli apprendisti licenziati: istruzioni
La circolare disciplina la gestione delle domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate da lavoratori con qualifica di apprendista licenziati. Il documento chiarisce il rapporto tra la tutela ordinaria prevista dall’art. 19, comma 1, lettera c), del D.L. 185/2008 e gli interventi in deroga, distinguendo il caso in cui operi l’Ente bilaterale da quello in cui tale intervento manchi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare si colloca nell’ambito della disciplina sperimentale prevista per il triennio 2009-2011. L’art. 19, comma 1, lettera c), del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, riconosce ai lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 29 novembre 2008, e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata, l’accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
Tale accesso è previsto per una durata massima di 90 giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato ed è subordinato a un intervento integrativo degli Enti bilaterali pari almeno al 20% dell’indennità spettante. La circolare richiama inoltre i commi 1-bis, 1-ter e 8 dello stesso articolo, che completano il quadro della tutela in deroga.
Caso in cui sussista l’intervento integrativo dell’Ente bilaterale
Se l’intervento integrativo dell’Ente bilaterale è presente, l’apprendista licenziato che si trovi nelle condizioni previste può accedere alla disoccupazione in deroga per una durata massima di 90 giornate. Per questa prestazione l’INPS precisa che non devono essere ricercati i requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente richiesti per la disoccupazione non agricola con requisiti normali, come già chiarito dalla circolare n. 39 del 6 marzo 2009.
Successivamente alla percezione della disoccupazione, l’apprendista licenziato può accedere al trattamento di mobilità in deroga, entro la durata massima prevista dal decreto di concessione. Per tale fase devono essere verificati esclusivamente i requisiti di cui all’art. 7-ter, comma 6, del D.L. 5/2009, convertito dalla L. 33/2009, e quindi l’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L. 223/1991.
Caso in cui manchi l’intervento integrativo dell’Ente bilaterale
Quando manca l’intervento integrativo dell’Ente bilaterale, la circolare chiarisce che i periodi di tutela previsti dal comma 1 si considerano esauriti e il lavoratore accede direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. In questa ipotesi l’apprendista licenziato può accedere direttamente alla mobilità in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione.
Anche in questo caso, per il riconoscimento della mobilità in deroga devono essere verificati solo i requisiti richiamati dall’art. 7-ter, comma 6, del D.L. 5/2009, ossia almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
Risorse e applicazione della disciplina
La circolare richiama infine la previsione secondo cui le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato. Viene inoltre sciolta la riserva contenuta nel messaggio n. 2608 del 27 gennaio 2010, con la conseguente formalizzazione delle istruzioni operative per la gestione delle domande.
Punti principali
Ambito e finalità della circolare
La circolare fornisce istruzioni per la gestione delle domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate da lavoratori in possesso della qualifica di apprendista, licenziati, in applicazione dell’art. 19, comma 1, lettera c), del D.L. 185/2008 convertito dalla L. 2/2009.
Presupposti normativi dell’accesso alla tutela
La disciplina opera in via sperimentale per il triennio 2009-2011. L’art. 19 riconosce agli apprendisti che avessero tale qualifica al 29 novembre 2008 e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata l’accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per massimo 90 giornate, subordinatamente a un intervento integrativo degli enti bilaterali pari almeno al 20% dell’indennità spettante.
Caso con intervento integrativo dell’Ente bilaterale
Se l’intervento integrativo dell’Ente bilaterale sussiste, l’apprendista licenziato che rientri nelle condizioni previste può ottenere la disoccupazione in deroga per un massimo di 90 giornate. Per questa prestazione non devono essere verificati i requisiti assicurativi e contributivi ordinari previsti per la disoccupazione non agricola con requisiti normali. Dopo tale prestazione, l’interessato può accedere anche alla mobilità in deroga per il periodo massimo stabilito dal decreto di concessione.
Caso senza intervento integrativo dell’Ente bilaterale
Quando manca l’intervento integrativo degli Enti bilaterali, i periodi di tutela di cui al comma 1 dell’art. 19 si considerano esauriti e il lavoratore accede direttamente ai trattamenti in deroga. In particolare, l’apprendista licenziato può accedere alla mobilità in deroga per la durata massima prevista dal decreto di concessione.
Requisiti per la mobilità in deroga
Per il riconoscimento della mobilità in deroga, sia nel caso con intervento dell’Ente bilaterale sia nel caso di sua mancanza, devono essere verificati esclusivamente i requisiti richiamati dall’art. 7-ter, comma 6, del D.L. 5/2009 convertito dalla L. 33/2009: anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L. 223/1991.
Chiarimento sulle risorse per gli ammortizzatori in deroga
La circolare richiama anche la previsione per cui le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato, e scioglie la riserva precedentemente formulata nel messaggio n. 2608 del 27 gennaio 2010.
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