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Circolare

Circolare numero 44 del 29-03-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo testo di convenzione, sottoscritto il 18 gennaio 2010, che sostituisce l’accordo precedente del 2006 per la trattenuta dei contributi associativi CLAAI sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Vengono definite le prestazioni interessate, le modalità di delega e revoca, le percentuali di trattenuta, gli obblighi di comunicazione dei datori di lavoro nei casi di pagamento diretto, i tempi di riversamento delle somme alla CLAAI e il costo del servizio a carico dell’Associazione. La circolare richiama inoltre le regole su durata, rinnovo, recesso, responsabilità e trattamento delle controversie, rimandando per gli aspetti contabili alle istruzioni della circolare n. 133/2006.

Convenzione INPS-CLAAI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-CLAAI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare comunica l’entrata in vigore di un nuovo testo di convenzione, sottoscritto il 18 gennaio 2010, tra INPS e CLAAI per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee. Il nuovo accordo sostituisce quello disciplinato dalla circolare n. 133 del 23 novembre 2006 e introduce istruzioni operative, economiche e contabili per la gestione delle deleghe e dei versamenti.

Ambito di applicazione

La convenzione riguarda i lavoratori titolari di:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Per tali prestazioni è consentito il versamento dei contributi associativi CLAAI tramite trattenuta direttamente sulla prestazione erogata dall’INPS.

Delega di trattenuta e codice identificativo

La trattenuta può essere effettuata solo in presenza di una delega personale, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione e sottoscritta dal lavoratore. La delega deve inoltre recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. La CLAAI è identificata dal codice "2701".

La circolare precisa che la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori a un anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si intende revocare o modificare la scelta.

Pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale

Nei casi in cui il trattamento di integrazione salariale sia pagato direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore. La documentazione deve essere conservata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991.

Se la delega non è contenuta nel modello di domanda, oppure manca della sottoscrizione del lavoratore o del timbro e della firma dell’Organizzazione, essa è priva di effetto. Inoltre, nei casi di pagamento diretto, la delega è inefficace se i relativi dati non vengono trasmessi dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto.

Percentuali di contribuzione associativa

La CLAAI ha comunicato le percentuali di contributo da trattenere, che devono essere espressamente indicate nell’atto di delega, in misura uniforme per tutti gli iscritti e in relazione al tipo di prestazione. Le percentuali riportate sono:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle somme alla CLAAI

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla CLAAI gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Il versamento avviene tramite bonifico su apposito conto corrente bancario, il cui IBAN sarà comunicato alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio.

Contestualmente, l’INPS deve mettere a disposizione della CLAAI gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e gli importi trattenuti. Gli elenchi cartacei devono essere predisposti secondo criteri differenti a seconda della prestazione: in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale, in ordine alfabetico per comune per i sussidi per lavori socialmente utili, e in ordine di Centro per l’impiego per indennità di mobilità e disoccupazione.

Costi del servizio e rimborso spese

La CLAAI deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di riscossione, determinato in 0,54 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R e, dalla data di ricezione della comunicazione, la CLAAI potrà recedere entro 60 giorni.

La circolare e la convenzione precisano che il rimborso spese e la relativa IVA sono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali. È inoltre previsto che ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione resti a carico della CLAAI.

Revoca, annullamento e rimborsi ai lavoratori

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. Se un lavoratore contesta la trattenuta affermando di non aver rilasciato delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione, ricevuta dal datore di lavoro o direttamente dal lavoratore; la CLAAI deve restituire i contributi trattenuti.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della CLAAI deve essere inviata all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa, ciascuna parte può disdire la convenzione con preavviso di almeno sei mesi.

Responsabilità e controversie

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. L’Istituto è inoltre estraneo ai rapporti tra gli associati e la CLAAI. Le controversie relative alla validità o regolarità della delega, o comunque all’applicazione della convenzione, restano in capo alla CLAAI, che deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata e sostenere, a semplice presentazione di nota specifica, le spese giudiziarie eventualmente affrontate dall’INPS.

Disposizioni finali

Per le questioni applicative non risolte a livello locale, la convenzione prevede un esame a livello centrale tra la Direzione generale INPS e la struttura nazionale della CLAAI. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. Le istruzioni contabili restano quelle già richiamate nella circolare n. 133 del 23 novembre 2006.

Punti principali

Nuova convenzione e ambito applicativo

In data 18 gennaio 2010 è stato sottoscritto un nuovo testo di convenzione tra INPS e CLAAI, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato nella circolare n. 133/2006. La convenzione consente ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili di versare i contributi associativi alla CLAAI mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee.

Delega, codice identificativo e revoca

La trattenuta può essere effettuata solo previa delega personale, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e munita di timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. Il codice identificativo CLAAI è 2701. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.

Pagamento diretto dell’integrazione salariale

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservarle per eventuali verifiche ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991. Se la delega non viene comunicata contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, essa è priva di effetti.

Misura dei contributi associativi

La CLAAI ha comunicato le percentuali da trattenere, che devono essere uguali per tutti gli iscritti e indicate espressamente nell’atto di delega: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamenti, elenchi e costi del servizio

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla CLAAI, entro il mese successivo a quello del pagamento, gli importi trattenuti, su conto corrente bancario indicato tramite successiva comunicazione del codice IBAN. Contestualmente devono rendere disponibili gli elenchi dei beneficiari con dati anagrafici e importi trattenuti. Il costo del servizio è pari a 0,54 euro per singola delega e può essere aggiornato annualmente con comunicazione raccomandata A/R; in tal caso la CLAAI può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Durata, rinnovo, disdetta e responsabilità

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione; il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. In presenza di giusta causa ciascuna parte può disdire con preavviso di almeno sei mesi. L’INPS è sollevato da responsabilità per l’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme, e resta estraneo ai rapporti tra associati e CLAAI. In caso di controversie sulla validità della delega o sull’applicazione della convenzione, la CLAAI si obbliga a rimborsare la ritenuta all’interessato e le eventuali spese giudiziarie sostenute dall’INPS secondo nota specifica.

Aspetti procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti alla CLAAI, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 133 del 23 novembre 2006. La sede CLAAI è indicata in Roma, Corso Vittorio Emanuele 154, e il Foro competente per eventuali controversie è Roma.

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