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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-286/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2023. — KBC Verzekeringen NV contro P&V Verzekeringen CVBA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Cassatie. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 1, punto 1 – Nozione di “veicolo” – Legislazione nazionale che prevede il risarcimento automatico di taluni utenti della strada vittime di incidenti stradali – Persona che non guida un "autoveicolo" ai sensi di tale legislazione – Nozione equivalente a quella di "veicolo" ai sensi della direttiva 2009/103 – Bicicletta munita di un motore elettrico che fornisce pedalata assistita e dispone di una funzione di accelerazione che può essere attivata solo dopo l’uso della forza muscolare. — Causa C-286/22

Giurisprudenza europea62022CJ0286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che la nozione di “veicolo” della direttiva 2009/103/CE riguarda, in linea di principio, mezzi destinati a circolare sul suolo azionati da una forza meccanica in modo autonomo. Una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se dotata di funzione turbo, non vi rientra quando il funzionamento del motore presuppone comunque l’uso della forza muscolare. La pronuncia è rilevante per delimitare l’ambito dell’assicurazione obbligatoria RC auto rispetto ai mezzi di mobilità elettrica leggera.

Interpretazione della nozione di “veicolo” nella direttiva 2009/103/CE: esclusione di una bicicletta elettrica a pedalata assistita con funzione turbo attivabile solo dopo sforzo muscolare

La questione giuridica

Se l’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103/CE debba essere interpretato nel senso che una bicicletta elettrica a pedalata assistita, dotata anche di una funzione “turbo” che consente di accelerare senza pedalare fino a 20 km/h ma solo dopo l’uso della forza muscolare, rientri o meno nella nozione di “veicolo” ai fini della direttiva.

Principio di diritto

L’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103/CE deve essere interpretato nel senso che una bicicletta il cui motore elettrico fornisce soltanto pedalata assistita, e che dispone di una funzione di accelerazione senza pedalare fino a 20 km/h attivabile solo dopo l’uso della forza muscolare, non rientra nella nozione di “veicolo” ai fini della direttiva; di conseguenza, essa non è soggetta all’obbligo di assicurazione previsto per i veicoli a motore ai sensi di tale disciplina.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 1, punto 1, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 3, direttiva 2009/103/CE
  • Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2009/103/CE
  • Direttiva (UE) 2021/2118
  • Direttiva 2006/126/CE, articolo 4, paragrafo 1

Nozione di “veicolo” nella direttiva 2009/103/CE

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) nell’ambito di una controversia tra KBC Verzekeringen NV e P&V Verzekeringen CVBA. Il tema è la qualificazione, ai fini della direttiva 2009/103/CE sull’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, di una bicicletta elettrica a pedalata assistita dotata di funzione “turbo”.

Fatti e procedimento principale

Un ciclista, assicurato per gli infortuni sul lavoro dalla P&V, era stato investito da un’autovettura assicurata dalla KBC mentre circolava su una bicicletta ad assistenza elettrica; egli è deceduto in seguito all’incidente. La P&V, avendo risarcito il danno in quanto si trattava di un incidente in itinere, è subentrata nei diritti della vittima e dei suoi aventi causa e ha agito contro la KBC per ottenere il rimborso delle somme versate.

I giudici belgi di merito avevano ritenuto che la vittima non fosse conducente di un “autoveicolo” ai sensi della legge belga del 21 novembre 1989 e che quindi potesse beneficiare del regime di indennizzo previsto per gli utenti deboli della strada. La KBC ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la nozione nazionale di “autoveicolo” dovesse essere interpretata conformemente alla direttiva 2009/103/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 2 della direttiva 2009/103/CE;
  • l’articolo 1, punto 1, che definisce il “veicolo” come qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e azionato da una forza meccanica, senza vincolo su rotaia, nonché i rimorchi;
  • l’articolo 3, sull’obbligo di assicurare la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), relativo alle clausole di esclusione inefficaci nei confronti dei terzi vittime;
  • la direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE ma applicabile solo dal 23 dicembre 2023;
  • la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, richiamata per il contesto sistematico.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se, nella versione anteriore alla modifica operata dalla direttiva 2021/2118, la nozione di “veicolo” comprenda:

  • una speed pedelec il cui motore fornisce solo pedalata assistita, senza avanzamento autonomo;
  • una bicicletta con funzione “turbo” che consente di accelerare senza pedalare fino a 20 km/h, ma che richiede comunque l’uso della forza muscolare per attivare tale funzione.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo tedesco. Ricorda che le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza e che il giudice nazionale ha indicato sufficientemente il nesso tra la norma UE e la controversia principale. Inoltre, la Corte osserva che il rinvio non mira a armonizzare il regime nazionale di responsabilità civile, bensì a chiarire il significato autonomo della nozione di “veicolo” contenuta nella direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta la disposizione tenendo conto di lettera, contesto e finalità.

Sul piano letterale, rileva che la formula dell’articolo 1, punto 1, non chiarisce se la forza meccanica debba essere l’unica modalità di propulsione. Le diverse versioni linguistiche non sono perfettamente convergenti, il che impone un’interpretazione teleologica e sistematica.

Quanto al contesto, la Corte osserva che la direttiva 2009/103/CE disciplina l’assicurazione degli autoveicoli nel senso tradizionale del termine, cioè mezzi come motocicli, autovetture e autocarri, normalmente mossi esclusivamente da forza meccanica. Richiama inoltre l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e il collegamento con la normativa sulla patente di guida, che in linea di principio riguarda i veicoli capaci di circolare con mezzi propri.

Quanto alla finalità, la direttiva mira a garantire la libera circolazione dei veicoli e la protezione uniforme delle vittime di incidenti causati da autoveicoli. Tuttavia, la Corte sottolinea che mezzi che non sono azionati esclusivamente da una forza meccanica e che non possono circolare sul suolo senza l’uso della forza muscolare non presentano, in termini di gravità o frequenza dei danni, un rischio comparabile a quello dei veicoli a motore tradizionali. Di conseguenza, l’obiettivo di protezione perseguito dalla direttiva non impone di includerli nella nozione di “veicolo”.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che una bicicletta elettrica a pedalata assistita, dotata di funzione “turbo” attivabile solo dopo l’uso della forza muscolare, non rientra nella nozione di “veicolo” ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103/CE.

Principio utile per la pratica

La pronuncia delimita l’ambito dell’assicurazione obbligatoria RC auto rispetto ai mezzi di micromobilità elettrica: quando l’ausilio elettrico non consente un avanzamento autonomo e permane la necessità di pedalare o comunque di impiegare forza muscolare, il mezzo non è equiparabile a un veicolo a motore ai fini della direttiva 2009/103/CE.

Come è indicizzato

Materieassicurazione rc autocircolazione stradaleveicoli elettriciinterpretazione del diritto dell’unionerisarcimento danni da incidente stradale

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