Cassazione Penale, Sentenza n. 16869/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello per vizio di motivazione e violazione di legge (art. 192 c.p.p.), contestando la riforma dell’assoluzione pronunciata in primo grado: secondo il ricorrente la Corte d’appello ha cambiato la valutazione del compendio probatorio senza fornire una spiegazione logicamente più coerente rispetto al Tribunale, ignorando elementi ritenuti significativi (indicazioni della persona offesa sui tatuaggi, inflessione dialettale, altezza e riconoscimento basato su una fotografia datata). Inoltre il ricorrente contesta il riconoscimento delle aggravanti di cui all’art. 628, comma terzo, n.1, c.p., sia quanto alla pluralità di persone (mancata indicazione del contributo causale/materiale di ciascun concorrente), sia quanto all’uso di arma (descrizione generica della lama e visione parziale dall’interno del giubbotto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha confermato che la Corte d’appello ha fornito una motivazione rafforzata e argomentata nel riformare l’assoluzione, valutando decisive le dichiarazioni di riconoscimento della persona offesa e del titolare dell'esercizio, e ridimensionando le incongruenze rilevate in primo grado. Tuttavia la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al riconoscimento delle aggravanti "più persone riunite" e "uso di arma", ritenendo che su tali aggravanti mancasse qualsiasi motivazione; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo esame su quelle circostanze. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in ordine al vizio di motivazione: il ricorrente invoca la nullità per carenza di motivazione nella valutazione della prova, ma la Cassazione valuta se la motivazione di appello sia "rafforzata" e adeguata a riformare un'assoluzione.
art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen.
Norma che prevede l’aggravante per il concorso di più persone nella rapina; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell’aggravante richieda motivazione specifica e, ove invocata, l’indicazione del contributo causale/partecipativo dei singoli concorrenti o una motivazione che giustifichi la sua imputazione.
art. 603, comma 3-bis, c.p.p. (modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
La riforma ha limitato l'obbligo della rinnovazione istruttoria nei casi di appello del PM contro proscioglimento alle sole prove dichiarative rese in dibattimento o alle integrazioni probatorie previste per l'abbreviato; la Cassazione ricorda che tale obbligo non si estende alle dichiarazioni cartolari in atti.
artt. 610 co. 5 e 611 co. 1-bis c.p.p.
Norme procedurali citate in relazione al trattamento del ricorso in camera di consiglio (assenza di richiesta di trattazione orale e termini).
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284493)
Principio che quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione imponendo condanna è necessario adottare una motivazione rafforzata; tale principio è applicato dalla Cassazione per valutare la congruità della decisione di appello.
Massime di principio
- Quando la Corte d’appello riforma una sentenza di assoluzione e condanna l’imputato, la motivazione deve essere "rafforzata": deve criticare esplicitamente le ragioni del primo giudice e spiegare perché le stesse risultano superate.
- Il riconoscimento di aggravanti (es. più persone riunite, uso di arma) richiede una motivazione specifica: non è sufficiente la mera indicazione apodittica del capo di imputazione; il giudice deve indicare le prove che giustificano l’aggravante e, se pertinente, il contributo di ciascun concorrente.
- Dopo la riforma del d.lgs. n. 150/2022 l’obbligo di rinnovazione istruttoria da parte del PM è circoscritto: riguarda le prove dichiarative rese in dibattimento (o le integrazioni probatorie previste per l’abbreviato), mentre le dichiarazioni cartolari già acquisite hanno diversa disciplina.
- Elementi di incongruenza quali percezione dell’altezza, inflessione dialettale o fotografie datate, se valutati nel complesso con altri elementi probatori solidi (es. riconoscimenti diretti da persone ritenute attendibili), possono essere ritenuti irrilevanti o superati: la Corte deve spiegare questo bilanciamento nella motivazione.
- In caso di carenza motivazionale su circostanze aggravanti la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, senza incidere necessariamente sulla pronuncia di responsabilità ove questa risulti adeguatamente motivata.
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