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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/137

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/137 della Commissione, del 26 gennaio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32016R0137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione doganale vincolante di una specifica merce nella nomenclatura combinata dell’Unione, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle regole tariffarie. L’articolo descritto in allegato è qualificato come tendina per interni in tessuto a maglia di fibre sintetiche e classificato nel codice NC 6303 12 00. Il regolamento prevede inoltre che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano essere ancora invocate per tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica tendina parasole per finestrino di autoveicolo, con determinazione del codice NC 6303 12 00.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione doganale, ai fini della nomenclatura combinata dell'UE, della merce descritta nell'allegato del regolamento: un articolo composto da materiale tessile a maglia di fibre sintetiche, guida in plastica e meccanismo di avvolgimento in plastica e metallo, progettato per essere fissato permanentemente all'interno del pannello della portiera di uno specifico modello di autoveicolo e destinato a offrire protezione solare al finestrino. Non disciplina in generale tutti gli accessori auto, ma esclusivamente la merce descritta nell'allegato e la sua classificazione tariffaria. È previsto un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/137 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87. La Commissione, richiamate le regole generali di interpretazione della nomenclatura, stabilisce la classificazione tariffaria di una specifica merce descritta nell’allegato.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. Nei considerando si chiarisce che, per assicurare uniformità applicativa, occorre adottare una disposizione specifica per la merce in esame; inoltre si riconosce la necessità di prevedere un periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate.

Ambito della classificazione

La merce oggetto di classificazione è un articolo composto da un pezzo rettangolare di materiale tessile trasparente a maglia serrata di fibre sintetiche, una guida di plastica e un meccanismo di avvolgimento in plastica e metallo. È destinato a essere fissato permanentemente all’interno del pannello della portiera di uno specifico modello di autoveicolo e, quando svolto, a offrire protezione solare al finestrino, senza coprirne interamente il vetro.

Ragioni della classificazione nel codice NC 6303 12 00

L’allegato motiva la classificazione al codice NC 6303 12 00 come tendina a maglia di fibre sintetiche per interni sulla base delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 f) della sezione XI e dei testi delle sottovoci interessate. Viene esclusa la voce 8708 29 90, poiché il prodotto non integra un componente essenziale del funzionamento dell’autoveicolo né gli conferisce una funzione supplementare specifica o un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale. È esclusa anche la sottovoce 3925 30 00, in quanto la funzione della plastica è soltanto accessoria, come elemento di aggancio, mentre l’elemento caratterizzante è il tessuto.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

L’articolo 2 disciplina l’effetto sulle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate: quelle non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il richiamo espresso è all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usualmente previsto per gli atti di questo tipo, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Classificazione della merce in allegato

L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la merce descritta, il codice assegnato è 6303 12 00, con qualificazione come tendina a maglia di fibre sintetiche per interni.

Motivazione tariffaria della classificazione

L’allegato spiega che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 f) della sezione XI e dai testi dei codici NC 6303, 6303 12 e 6303 12 00. È esclusa la classificazione come parte o accessorio di carrozzeria della voce 8708, poiché l’articolo non è indispensabile per il funzionamento dell’autoveicolo né gli conferisce funzioni supplementari specifiche.

Esclusione di altre voci tariffarie

L’allegato precisa che l’articolo non rientra nel codice NC 8708 29 90 come parte o accessorio di autoveicolo, né nella sottovoce 3925 30 00 come tenda di materie plastiche, perché le parti in plastica svolgono soltanto funzione di aggancio. La sua natura è invece quella di tendina tessile della sezione XI, assemblata con elementi tessili, plastici e metallici.

Periodo transitorio per le ITV non conformi

L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedoganeclassificazione tariffarianomenclatura combinataunione doganale

Testo integrale

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