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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/91

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/91 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

Normativa europea32016R0091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002, che attua nell'Unione il sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi. La modifica è adottata perché la Bulgaria ha comunicato di non voler più mantenere sul proprio territorio un'autorità dell'Unione ai sensi del regolamento di base. Il testo sostituisce integralmente l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle rispettive funzioni, con effetti immediati dalla pubblicazione.

Modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 aggiornando l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri per il sistema di certificazione del processo di Kimberley sui diamanti grezzi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, in particolare, alle autorità competenti designate per i controlli sull'importazione e l'esportazione di diamanti grezzi nell'ambito del sistema di certificazione del processo di Kimberley. Incide anche sui soggetti coinvolti nel trattamento doganale e nel rilascio dei certificati comunitari, ove previsto dall'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002. L'efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/91: aggiornamento dell'allegato III del sistema Kimberley

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/91 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002, che disciplina nell'Unione l'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi. La modifica è limitata all'aggiornamento dell'elenco delle autorità competenti degli Stati membri riportato nell'allegato III, a seguito della comunicazione della Bulgaria sulla cessazione della propria autorità dell'Unione.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sull'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, che attribuisce alla Commissione il compito di stabilire nell'allegato III l'elenco delle autorità comunitarie. Il considerando richiama anche il parere favorevole del comitato competente di cui all'articolo 22 del regolamento di base. La finalità è quindi esclusivamente organizzativa e amministrativa: adeguare il quadro delle autorità nazionali competenti per i controlli su importazione ed esportazione dei diamanti grezzi.

Modifica dell'allegato III

L'articolo 1 prevede la sostituzione integrale dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 con l'allegato allegato al regolamento di esecuzione. Il nuovo allegato riporta, per ciascuno Stato membro elencato, l'autorità competente, i recapiti e, ove rilevante, la ripartizione delle competenze tra autorità responsabile e ufficio doganale incaricato dei controlli e del trattamento doganale.

Autorità e ripartizione delle competenze

L'allegato specifica le autorità competenti per Belgio, Repubblica ceca, Germania, Portogallo, Romania e Regno Unito. In alcuni casi viene chiarito che i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi, nonché il trattamento doganale, sono di esclusiva competenza di un determinato ufficio o servizio. Per la Germania è inoltre indicata un'autorità distinta per gli obblighi di informazione verso la Commissione con riferimento all'articolo 5, paragrafo 3, agli articoli 6, 9 e 10, all'articolo 14, paragrafo 3, e agli articoli 15 e 17 del regolamento di base.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti dell'Unione, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non sono previste ulteriori disposizioni transitorie o deroghe.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato III

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 con l'allegato del presente regolamento. L'allegato contiene l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle funzioni indicate agli articoli 2 e 19 del regolamento di base.

Cessazione dell'autorità dell'Unione in Bulgaria

Tra le ragioni della modifica vi è la comunicazione della Bulgaria alla Commissione circa l'intenzione di non mantenere più sul proprio territorio un'autorità dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 2368/2002. Di conseguenza, l'elenco delle autorità competenti viene aggiornato.

Autorità competenti degli Stati membri

L'allegato individua per ciascuno Stato membro l'autorità competente e, in alcuni casi, distingue tra autorità responsabile dei controlli e del trattamento doganale e autorità competente per specifici obblighi di informazione verso la Commissione. Per Germania e altri Stati sono indicate funzioni particolari, incluso il rilascio dei certificati comunitari e gli obblighi di comunicazione previsti da specifici articoli del regolamento di base.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaledazi e doganematerie primecooperazione amministrativa

Testo integrale

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