Regolamento (UE) 2016/92
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/92 della Commissione, del 26 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/92 della Commissione stabilisce, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero sulla base di dati variabili. I valori sono riportati nell'allegato per specifici codici NC e paesi di origine, con indicazione di importi espressi in EUR/100 kg. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati tramite codici NC e origine da determinati paesi terzi. Opera nel quadro del sistema del prezzo di entrata previsto dalla disciplina OCM e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011; il valore forfettario è determinato giornalmente sulla base di dati variabili. Non disciplina altre categorie di prodotti né altri aspetti doganali diversi dal calcolo del prezzo di entrata per i prodotti elencati.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/92 della Commissione fissa, per il giorno della sua adozione/pubblicazione, i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto tecnico di attuazione del sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, adottato nel quadro dell'OCM agricola disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
Base normativa e finalità
Il regolamento richiama l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando evidenzia che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Ambito oggettivo di applicazione
La misura riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato del regolamento, individuati tramite codici NC. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differiscono a seconda del paese terzo di origine; per alcuni prodotti è previsto anche il codice "ZZ", che indica "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nel regolamento.
Dispositivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato contiene una tabella con i valori per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata, includendo, tra gli altri, i codici paese IL, MA, TN, TR, EG, JM, CL, US e CN.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e paesi terzi di origine, inclusi i codici "ZZ" per "altre origini".
Decorrenza e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca i valori forfettari per diversi prodotti ortofrutticoli identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati in funzione del paese terzo di provenienza (ad esempio IL, MA, TN, TR, EG, JM, CL, US, CN) e dell'origine residuale ZZ.
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