Regolamento (UE) 2016/709
Regolamento delegato (UE) 2016/709 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il CRR stabilendo le condizioni operative per usare le deroghe al requisito di copertura della liquidità in presenza di valute con scarsa disponibilità di attività liquide. Mira a evitare un uso opportunistico delle deroghe, imponendo obblighi di comunicazione, condizioni sostanziali, coefficienti di scarto e una commissione per la linea di credito della banca centrale. Prevede inoltre un limite quantitativo al ricorso complessivo alle deroghe, rapportato ai deflussi netti di liquidità nella valuta interessata.
Regolamento delegato che disciplina le condizioni e i limiti per applicare le deroghe al requisito di copertura della liquidità (LCR) per le valute con limitata disponibilità di attività liquide.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che intendano avvalersi, in relazione a una specifica valuta con limitazioni nella disponibilità di attività liquide, di una o entrambe le deroghe previste dall’articolo 419, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Rileva nel contesto del requisito di copertura della liquidità di cui all’articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e opera con riferimento alle autorità competenti dello Stato membro pertinente. Il regolamento disciplina anche la comunicazione preventiva e annuale alle autorità competenti, nonché i criteri per limitare quantitativamente il ricorso alle deroghe. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Regolamento delegato (UE) 2016/709: condizioni per le deroghe al requisito di copertura della liquidità per valute con limitata disponibilità di attività liquide
Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di LCR, fissando regole tecniche per l’uso delle deroghe previste dall’articolo 419, paragrafo 2, quando una valuta presenta scarsità di attività liquide di elevata qualità. La disciplina è costruita in coerenza con gli orientamenti del Comitato di Basilea e mira a garantire che l’uso delle deroghe risponda a un effettivo fabbisogno giustificato, non a mere convenienze economiche.
Ambito e ratio della disciplina
Il regolamento si applica agli enti creditizi soggetti al CRR che intendano avvalersi di una o entrambe le deroghe relative a una valuta specifica con limitazioni nella disponibilità di attività liquide. La Commissione evidenzia, nei considerando, la necessità di assicurare un controllo efficace delle deroghe, di richiedere comunicazioni preventive alle autorità competenti e di introdurre meccanismi che limitino il ricorso alle deroghe in modo proporzionato alla carenza di attività liquide nella valuta interessata.
Obblighi di comunicazione verso l’autorità competente
L’articolo 2 impone una comunicazione scritta preventiva almeno 30 giorni prima della prima applicazione della deroga. Lo stesso termine vale per le modifiche sostanziali; se circostanze eccezionali impediscono il preavviso, è ammessa una comunicazione preliminare immediata, seguita dall’integrazione entro 30 giorni. Gli enti devono inoltre comunicare annualmente se intendono proseguire nell’uso della deroga.
La comunicazione iniziale deve precisare:
- quale deroga si intende utilizzare, quella di cui all’articolo 419, paragrafo 2, lettera a), quella di cui alla lettera b), o entrambe;
- la conferma del rispetto delle condizioni dell’articolo 419, paragrafo 3, e dell’articolo 3 del regolamento delegato;
- se del caso, il rispetto dei requisiti specifici della deroga di cui alla lettera a) o alla lettera b);
- la stima dell’uso futuro delle deroghe, espressa in percentuale, e il confronto tra posizione di liquidità con e senza deroga.
Fabbisogno giustificato di attività liquide
Ai fini dell’articolo 419, paragrafo 3, del CRR, il fabbisogno è considerato giustificato solo se l’ente:
- ha ridotto il fabbisogno di attività liquide mediante una sana gestione della liquidità in tutta la gamma delle attività svolte;
- mantiene attività liquide coerenti con la disponibilità delle attività nella valuta interessata.
Deroga relativa all’uso di attività liquide in valuta diversa
Per la deroga di cui all’articolo 419, paragrafo 2, lettera a), l’ente deve prima adottare tutte le misure ragionevoli per soddisfare il requisito LCR. Deve inoltre essere in grado di identificare operativamente le attività liquide usate per il requisito in valuta estera e quelle detenute grazie alla deroga.
Il quadro di gestione del rischio di cambio deve assicurare che i disallineamenti valutari siano misurati, monitorati, controllati e giustificati; che le attività non coerenti con la distribuzione per valuta dei deflussi netti possano essere liquidate nella valuta dello Stato membro dell’autorità competente; e che i dati storici di stress confermino tale capacità di liquidazione immediata.
È previsto un coefficiente di scarto aggiuntivo dell’8% per le attività liquide in una valuta diversa da quella dello Stato membro pertinente. Se la valuta non è attivamente negoziata sui mercati internazionali dei cambi, il coefficiente aggiuntivo è pari all’8% oppure, se superiore, alla più ampia variazione mensile del tasso di cambio nei 10 anni precedenti. Se la valuta dello Stato membro è formalmente ancorata a un’altra valuta in un meccanismo sostenuto da entrambe le banche centrali, può applicarsi un coefficiente pari alla banda di oscillazione del cambio.
Deroga relativa alla linea di credito della banca centrale
Per la deroga di cui all’articolo 419, paragrafo 2, lettera b), l’ente deve prima adottare tutte le misure ragionevoli per soddisfare il requisito LCR. Per la valuta interessata deve ottenere una linea di credito dalla banca centrale che:
- derivi da un accordo scritto e attribuisca un diritto giuridicamente vincolante di accesso;
- non sia subordinata, dopo la concessione, a una nuova decisione della banca centrale;
- sia utilizzabile immediatamente o comunque il giorno successivo al preavviso;
- resti disponibile per un periodo superiore ai 30 giorni previsti per il requisito LCR.
L’ente deve inoltre costituire integralmente una garanzia reale presso la banca centrale, che dopo gli haircut sia sempre almeno pari all’importo massimo utilizzabile della linea di credito.
Commissione per la linea di credito
La commissione, fissata dalla banca centrale, deve essere strutturata in due componenti per evitare vantaggi o svantaggi economici rispetto agli enti che non si avvalgono della deroga. Essa comprende:
- una componente basata sull’importo effettivamente utilizzato della linea di credito;
- una componente che riflette la differenza tra il rendimento delle attività date in garanzia e il rendimento di un portafoglio rappresentativo di attività di cui all’articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d), del CRR.
La seconda componente può essere adattata per tener conto di differenze rilevanti di rischio di credito tra i due insiemi di attività.
Limite massimo di utilizzo delle deroghe
Il ricorso alle deroghe è soggetto al limite percentuale previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 419, paragrafo 4, del CRR. La percentuale va calcolata come rapporto tra:
- X: somma del valore delle attività liquide soggette alla deroga di cui alla lettera a), dopo l’applicazione degli haircut, e dell’importo massimo utilizzabile della linea di credito di cui alla lettera b);
- Y: importo delle attività liquide che l’ente deve detenere per rispettare il requisito LCR.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento specifica, ai sensi dellոդված 419, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, le condizioni per l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 419, paragrafo 2, relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide.
Comunicazione preventiva e aggiornamenti
L’ente creditizio deve comunicare per iscritto all’autorità competente, almeno 30 giorni prima della prima applicazione, l’intenzione di applicare una o entrambe le deroghe. Le modifiche sostanziali all’applicazione delle deroghe devono essere comunicate 30 giorni prima della loro prima applicazione; in circostanze eccezionali è ammessa una comunicazione preliminare immediata, da integrare entro 30 giorni. È inoltre richiesta una comunicazione annuale sull’intenzione di continuare ad applicare la deroga.
Contenuti minimi della comunicazione
La comunicazione deve indicare se riguarda la deroga di cui all’articolo 419, paragrafo 2, lettera a), quella di cui alla lettera b), o entrambe; attestare il rispetto delle condizioni dell’articolo 419, paragrafo 3, e dei requisiti del regolamento; confermare, se del caso, il rispetto delle condizioni specifiche per la deroga alla lettera a) o alla lettera b); e fornire una stima dell’uso futuro delle deroghe, con indicazione percentuale e confronto tra la posizione di liquidità con e senza deroga.
Valutazione del fabbisogno giustificato
Il fabbisogno giustificato di attività liquide, ai fini dell’articolo 419, paragrafo 3, sussiste solo se l’ente ha ridotto il fabbisogno mediante una sana gestione della liquidità in tutte le attività svolte e se la detenzione di attività liquide è coerente con la disponibilità delle attività nella valuta interessata.
Deroga ex articolo 419, paragrafo 2, lettera a)
Prima di utilizzare questa deroga, l’ente deve adottare tutte le misure ragionevoli per soddisfare il requisito LCR. Deve inoltre essere sempre in grado di identificare operativamente le attività liquide utilizzate per il requisito in valuta estera e quelle detenute per effetto della deroga. Il quadro di gestione del rischio di cambio deve misurare, monitorare, controllare e giustificare i disallineamenti valutari; assicurare la liquidabilità delle attività nella valuta dello Stato membro dell’autorità competente; e poggiare su dati storici di stress. Se l’ente usa attività in valuta diversa, si applica un coefficiente di scarto aggiuntivo dell’8%, salvo casi particolari: per valute non attivamente negoziate sui mercati internazionali il coefficiente è l’8% o, se maggiore, la più ampia variazione mensile del cambio nei 10 anni precedenti; se la valuta è formalmente ancorata ad un’altra in un meccanismo sostenuto da entrambe le banche centrali, può applicarsi un coefficiente pari alla banda di oscillazione del cambio.
Deroga ex articolo 419, paragrafo 2, lettera b)
Prima di utilizzare questa deroga, l’ente deve adottare tutte le misure ragionevoli per soddisfare il requisito LCR. Per la valuta interessata deve ottenere dalla banca centrale una linea di credito basata su un accordo scritto, che conferisca un diritto giuridicamente vincolante di accesso, non subordinato a una nuova decisione della banca centrale dopo la concessione, utilizzabile immediatamente o al più tardi il giorno successivo al preavviso, e disponibile per un periodo superiore ai 30 giorni del requisito LCR. L’ente deve inoltre costituire presso la banca centrale una garanzia reale, al netto degli haircut applicati, sempre almeno pari all’importo massimo utilizzabile della linea di credito.
Commissione per la linea di credito
La banca centrale fissa una commissione composta da due elementi, concepita per evitare vantaggi o svantaggi economici rispetto agli enti che non usano la deroga. La commissione comprende: (i) un importo basato sull’ammontare effettivamente utilizzato della linea di credito; (ii) un importo che riflette la differenza tra il rendimento delle attività date in garanzia e il rendimento di un portafoglio rappresentativo di attività di cui all’articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, con possibilità di aggiustamento per differenze rilevanti di rischio di credito.
Limite quantitativo all’uso delle deroghe
L’uso complessivo delle deroghe non può superare la percentuale pertinente stabilita per la valuta dalle norme tecniche di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 419, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra X e Y, dove X è la somma del valore delle attività liquide soggette alla deroga ex lettera a), dopo gli haircut, e dell’importo massimo utilizzabile della linea di credito ex lettera b); Y è l’ammontare delle attività liquide che l’ente deve detenere per soddisfare il requisito LCR.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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