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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20229/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di kg 100,150 di merce importata dalla ricorrente, ritenuta tabacco da fumo (voce doganale 2403) nonostante la dichiarazione doganale della società indicasse la voce 2401 (tabacco greggio non assoggettato ad accisa). La ricorrente censura: 1) carenza o insufficienza della motivazione sul fumus commissi delicti; 2) violazione della disciplina delle prove di fumabilità prevista dall'Allegato A al capitolo 24 delle Note esplicative della nomenclatura combinata dell'UE (art. 9 Reg. CEE 2658/87), sostenendo che i campioni nei quali il laboratorio ADM aveva rilevato fumabilità erano stati manipolati (trinciatura a mano) in contrasto con l'Allegato A e quindi non potevano essere considerati "fumabili" nello stato di importazione; 3) violazione dell'art. 39-bis del d.lgs. n. 504/1995 e delle regole tecniche sull'accertamento della fumabilità; 4) carenza di motivazione sul periculum in mora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato la censura relativa alla totale mancanza di motivazione del provvedimento genetico, confermando il principio per cui il tribunale del riesame può integrare e/o argomentare autonomamente la motivazione anche per relationem e può integrare il decreto cautelare, salvo totale carenza motivazionale. Tuttavia ha accolto i motivi che denunciavano il difetto di motivazione del tribunale del riesame in relazione alla conformità delle prove di fumabilità alla disciplina dell'Allegato A e sulla valutazione se, nello stato di importazione ("tal quale"), il tabacco presentasse le caratteristiche richieste per essere considerato fumabile senza successiva trasformazione industriale. Per tali vizi di motivazione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al tribunale del riesame di Salerno per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 141/2024, art. 84, co. 1

    art. 84, co. 1, d.lgs. n. 141/2024

    Norma sul contrabbando di tabacchi lavorati; la Corte ha rilevato che il tribunale del riesame aveva ritenuto sussistere il fumus del reato sulla base della classificazione del prodotto come tabacco da fumo, ma ha disposto il rinvio per verificare correttamente la conformità delle prove tecniche alla disciplina normativa comunitaria.

  • Codice Penale, artt. 56, 48, 479 in relazione all'art. 476, co. 2

    artt. 56, 48, 479 c.p., in relazione all'art. 476, co. 2, c.p.

    Riferimenti ai reati di concorso e alla falsità ideologica in atti pubblici (bollette doganali). La Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse ritenuto sussistente il fumus anche rispetto a tali reati, ma ha chiesto un riesame motivato in relazione agli elementi tecnici di classificazione.

  • d.lgs. n. 504/1995, art. 39-bis

    art. 39 bis, d.lgs. n. 504 del 26.10.1995

    Norma richiamata in tema di accise e definizione/criteri per il tabacco da fumo; la società aveva invocato tale disposizione per sostenere che il tabacco importato non fosse assoggettabile ad accisa nello stato in cui si trovava.

  • Regolamento CEE n. 2658/87, art. 9 e Note esplicative - Allegato A al capitolo 24

    art. 9 del Regolamento CEE n. 2658/87; Allegato A al capitolo 24 delle Note esplicative della nomenclatura combinata dell'UE

    Il dispositivo tecnico comunitario sulle modalità di prova della fumabilità è centrale: l'Allegato A disciplina le modalità di prelievo e le prove che stabiliscono se un campione è "fumabile". La Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame non abbia adeguatamente motivato la compatibilità dell'esame svolto con le limitazioni previste dall'Allegato A (divieto di tagliare/rompere il campione), rendendo necessario un nuovo esame.

  • Direttiva 2011/64/UE

    Direttiva 2011/64/UE del 21.6.2011

    Riferimento ai principi comunitari in materia di imposizione fiscale dei tabacchi; il tribunale del riesame l'aveva richiamata a sostegno della qualificazione della merce come tabacco fumabile, ma la Cassazione ha ordinato di riesaminare la questione alla luce delle regole tecniche comunitarie.

  • d.lgs. n. 141/2024, art. 94

    art. 94, d.lgs. n. 141 del 2024

    Richiamo al regime di confiscabilità dei tabacchi di contrabbando; il periculum in mora è stato ritenuto concreto anche tenuto conto della potenziale circolazione illecita e della confiscabilità dei beni.

  • Codice di procedura penale, art. 325 e riferimenti agli artt. 324, co.7 e 309, co.9

    art. 325 cod. proc. pen.; artt. 324, co.7 e 309, co.9 cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari reali (violazione di legge) e principio secondo cui il tribunale del riesame può integrare la motivazione del provvedimento genetico anche per relationem, salvo totale carenza motivazionale; la Cassazione ha applicato questi principi nel rigettare la censura sulla totale assenza di motivazione e nel valutare il potere di integrazione del giudice del riesame.

Massime di principio

  • Le prove tecniche per la classificazione doganale del tabacco devono rispettare le modalità previste dall'Allegato A alle Note esplicative della nomenclatura combinata: campioni non possono essere soggetti a taglio/rottura/manipolazione vietata se ciò incide sulla valutazione di "fumabilità".
  • La fumabilità va valutata sul prodotto nello stato di importazione ("tal quale"); trasformazioni o manipolazioni non consentite dalla disciplina tecnica non possono essere utilizzate per riclassificare il prodotto come soggetto ad accisa.
  • Il tribunale del riesame ha il potere di integrare e motivare il decreto di sequestro preventivo, anche per relationem, ma la sua integrazione deve affrontare e motivare specificamente i profili tecnici rilevati dalla difesa; altrimenti la decisione è annullabile per vizio di motivazione.
  • Per giustificare il periculum in mora nel sequestro di beni importati occorre dimostrare la concretezza del rischio di circolazione illecita e la rilevanza della confiscabilità; tali argomenti devono essere adeguatamente motivati.
  • In impugnazioni cautelari reali, le questioni tecniche sollevate dalla parte (es. conformità delle prove di laboratorio a norme comunitarie) devono essere dedotte nei gradi precedenti e saranno oggetto di verifica dal giudice; la mancata motivazione su tali profili comporta annullamento e rinvio.

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