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Legge

L.R. FVG 26/2018

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

Normativa regionaleL.R. FVG 26/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene soprattutto sul sistema integrato del pubblico impiego FVG: albi della dirigenza, accesso ai ruoli, incarichi, mobilità, formazione e discipline transitorie, con proroghe e applicazioni fino al 2019 in vari casi. Modifica inoltre l’organizzazione della funzione pubblica regionale, gli incarichi consiliari e il trattamento economico di consiglieri e assessori.

Modifiche al pubblico impiego regionale e locale, alla funzione pubblica regionale e al trattamento economico di consiglieri e assessori

Modifiche al pubblico impiego regionale e locale e alla funzione pubblica regionale

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 26 del 2018 interviene in modo ampio sul sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, sull’organizzazione della funzione pubblica regionale e su alcuni profili del trattamento economico degli organi politici regionali. La disciplina risultante contiene anche numerose norme transitorie con effetti limitati nel tempo, in particolare per il 2018-2019.

Sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale: interventi sul regime della dirigenza

Il provvedimento modifica la legge regionale n. 18/2016 sul comparto unico, riscrivendo la disciplina della dirigenza, dell’Albo dei dirigenti, dell’accesso alla qualifica, degli incarichi e dei procedimenti disciplinari.

L’Albo dei dirigenti del Comparto unico è istituito come banca dati per il monitoraggio complessivo della dirigenza e per la ricognizione aggiornata delle caratteristiche professionali. Vi confluiscono i dirigenti con rapporto a tempo indeterminato o determinato, anche se in aspettativa o in comando presso altre amministrazioni. Le amministrazioni del Comparto unico trasmettono annualmente all’Ufficio unico, entro gennaio, i dati riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente; i dati sono pubblici nel rispetto della normativa privacy.

L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene per corso-concorso o per concorso. Possono parteciparvi i dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni con laurea idonea e almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesta la laurea, nonché i soggetti che abbiano svolto per almeno cinque anni incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche, purché muniti del titolo di studio previsto. Per gli enti locali, le procedure possono essere svolte dall’Ufficio unico su richiesta dell’ente e previa convenzione. I bandi possono riservare fino al 50% dei posti al personale interno di categoria apicale, a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti. Le graduatorie hanno regole differenziate: quella del concorso per accedere al corso-concorso è limitata ai vincitori; quelle finali del corso-concorso e del concorso includono anche gli idonei e restano valide per due anni.

Mobilità, comando, utilizzo e disciplina disciplinare della dirigenza

Per il personale dirigente del Comparto unico si applicano, in quanto compatibili, le discipline su mobilità, comando, distacco e utilizzo con convenzioni già previste dalla legge regionale. Nei procedimenti disciplinari e nel contenzioso del lavoro relativi ai dirigenti opera la disciplina dell’articolo 17, comma 3; inoltre si applica la normativa nazionale in tema di forme, termini e sanzioni del procedimento disciplinare, restando temporaneamente ferme le previsioni regionali e di ordinamento fino alla definizione della disciplina collettiva di comparto.

I rapporti di lavoro flessibile dei soggetti coinvolti nelle procedure di stabilizzazione possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse, nei limiti delle risorse disponibili. Ai fini di tali procedure, non rilevano i servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Comparto unico, né quelli svolti con contratti ex articoli 90 e 110 del TUEL.

Ufficio unico, mobilità e formazione

La legge rafforza il ruolo dell’Ufficio unico del sistema integrato di Comparto, attribuendogli anche la gestione dell’Albo dei dirigenti. La Giunta regionale definisce livello organizzativo, consistenza e modalità di funzionamento dell’Ufficio; nella fase di progressiva acquisizione del personale, l’Ufficio deve dare priorità agli enti in situazione di particolare criticità.

In materia di mobilità del personale, il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza è richiesto e deve essere reso contestualmente alla domanda di partecipazione alla mobilità. Per gli enti locali, l’attività di formazione e aggiornamento dell’Ufficio unico si estende al personale regionale dirigente e non dirigente e, previa convenzione, anche al personale degli enti locali del Comparto unico su altre tematiche.

Durata e cessazione degli incarichi dirigenziali

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, sono rinnovabili ma non prorogabili. Possono esistere incarichi fino a un anno per esigenze funzionali e organizzative particolari e motivate. Gli incarichi dirigenziali di vertice o apicali, se fiduciari secondo gli ordinamenti degli enti, cessano al conferimento dei nuovi incarichi da parte dei nuovi amministratori e comunque il 181° giorno successivo alla fine del mandato dell’organo politico che li ha conferiti.

Disposizioni specifiche per il Consiglio regionale e per gli uffici consiliari

Per la dirigenza consiliare, la legge ridefinisce il conferimento degli incarichi: gli incarichi dirigenziali consiliari sono conferiti dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L’incarico di Segretario generale, di Vice Segretario generale e di Capo di Gabinetto segue la disciplina degli atti di autoorganizzazione del Consiglio.

Viene inoltre disciplinata la gestione dei procedimenti disciplinari per il personale del Consiglio regionale: se l’Ufficio unico avvia d’ufficio un procedimento disciplinare nei confronti di dirigenti o non dirigenti in servizio presso il Consiglio, ne informa la Segreteria generale.

Sono anche modificati i compiti dei gruppi consiliari, con nuove regole sulla commutazione di personale e sulla possibilità di assegnare stabilmente una unità di personale presso ciascun ufficio di rappresentanza dei gruppi, nei limiti di legge e di spesa.

Portavoce, direttori generali e altre figure apicali regionali

Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi, per la durata del mandato, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione nei rapporti con gli organi d’informazione. L’incarico è conferito con contratto di lavoro privato a tempo determinato; il soggetto può essere esterno all’amministrazione, non può svolgere altre attività salvo autorizzazione e, se dipendente regionale, è collocato in aspettativa senza assegni utile ai fini dell’anzianità.

È inoltre riscritta la disciplina del Direttore generale dell’ARDISS, nominato dalla Giunta regionale con le modalità previste per i Direttori centrali, con funzioni di rappresentanza legale, gestione dell’ente, predisposizione degli atti di bilancio, approvazione dei regolamenti, gestione del personale e rappresentanza in giudizio.

Per il Vicedirettore centrale si precisa che l’incarico può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura equiparata, con esclusione degli enti regionali, e che l’eventuale preposizione a strutture di livello servizio è assorbita nel trattamento economico per un massimo di due anni, oltre i quali è possibile una integrazione fino al 10%. Tale disciplina produce effetti dall’1 gennaio 2019.

Agenzie di stampa e personale giornalistico

Sono ridisegnati gli incarichi di direttore responsabile di ARC e ACON, conferiti dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale su designazione nominativa dei rispettivi Presidenti, con contratto di diritto privato a tempo determinato e trattamento economico parametrato al limite massimo della fascia più bassa dei Direttori centrali. Il contratto cessa con il nuovo incarico e comunque dal 91° giorno successivo alla cessazione del Presidente proponente.

Per il personale assunto per funzioni giornalistiche mediante procedure di stabilizzazione presso gli uffici stampa e comunicazione della Presidenza e del Consiglio regionale si applica, fino a una specifica disciplina collettiva, lo stato giuridico e il trattamento economico della categoria D del personale regionale, con eventuale assegno ad personam riassorbibile. La previsione si applica anche alle procedure già avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore.

Mobilità verso i Comuni, spazi assunzionali e proroghe

Per fronteggiare esigenze di personale dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, il personale trasferito dalle Province alla Regione per effetto del superamento delle Province può essere trasferito, a domanda, in un Comune dell’ambito territoriale dell’ente soppresso, previo parere favorevole del Comune e senza nulla osta della Regione. Il trasferimento non può avvenire prima di sessanta giorni dalla domanda.

Gli spazi assunzionali riacquisiti dalla Regione per mancato utilizzo da parte delle Unioni territoriali intercomunali possono essere ceduti, su richiesta motivata e fino al 31 dicembre 2019, ad alcuni enti territoriali e di area vasta indicati dalla legge, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale; ciascuno spazio è valorizzato in misura forfettaria di 38.300 euro annui. La norma vale anche per procedure già avviate.

Proroghe e reviviscenze temporanee

La legge proroga di sei mesi la vigenza di specifiche graduatorie di concorsi pubblici ancora valide al 31 dicembre 2018. Ripristina inoltre la vigenza dell’articolo 48 bis della legge regionale n. 18/1996 nel testo vigente prima della riforma del 2016.

Altre misure hanno durata limitata: la disciplina dei Comuni fino a 10.000 abitanti si applica fino al 31 dicembre 2019; l’Albo dei dirigenti è attivato dall’1 gennaio 2019, con prima comunicazione dei dati riferiti all’1 novembre 2018 entro l’1 dicembre 2018; alcune norme di transizione e di proroga degli incarichi hanno effetti fino al 31 gennaio 2019 o fino all’adozione del regolamento previsto.

Trattamento economico di consiglieri e assessori regionali

In caso di anticipazione della corresponsione degli assegni prevista dalla normativa regionale sul trattamento economico degli amministratori regionali, è consentito tener conto di tutti gli anni di contribuzione maturati dal medesimo soggetto, sia per la carica di assessore regionale sia per il mandato di consigliere regionale.

Abrogazioni e decorrenza

La legge sopprime numerose disposizioni di precedenti leggi regionali in materia di pubblico impiego, comparto unico, organi consiliari e assestamenti di bilancio, eliminando parti ormai superate o assorbite dalla nuova disciplina. L’entrata in vigore è fissata al giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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