L.R. FVG 23/2018
Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 23/2018 modifica la l.r. 9/2014, istituendo il Difensore civico regionale e ridefinendo compiti, requisiti, incompatibilità, trattamento economico e supporto organizzativo. Riorganizza inoltre il Garante regionale dei diritti della persona e ne amplia le funzioni. In vigore dal 1° gennaio 2019.
Istituzione del Difensore civico regionale e riordino del Garante dei diritti della persona
Istituzione del Difensore civico regionale e riordino del Garante dei diritti della persona
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 23 del 2018 interviene sulla legge regionale n. 9/2014, introducendo una nuova figura di garanzia, il Difensore civico regionale, e riorganizzando la disciplina del Garante regionale dei diritti della persona. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia ed è in vigore dal 1° gennaio 2019.
Difensore civico regionale: natura, sede e autonomia
La Regione istituisce il Difensore civico regionale con il compito di rafforzare e completare la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione e di promuovere buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. La legge ne garantisce autonomia, libertà e indipendenza, prevedendo che non sia soggetto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale. L’ufficio ha sede presso il Consiglio regionale, che deve assicurare adeguate risorse umane e strumentali.
Requisiti, incompatibilità e cessazione dall’incarico
Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e possedere peculiare competenza giuridico-amministrativa, oltre a garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio. Sono previste incompatibilità con cariche politiche ed elettive, con ruoli apicali o amministrativi in enti e imprese che abbiano rapporti economici con la Regione, con situazioni di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 235/2012 e con attività che generino conflitto di interessi, nonché con il lavoro subordinato a tempo pieno. In caso di incompatibilità il Consiglio regionale dichiara la decadenza; in caso di vacanza dell’ufficio il Consiglio è convocato senza indugio.
Trattamento economico e rimborsi
Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari al 60% dell’indennità di presenza dei consiglieri regionali. Sono inoltre rimborsate le spese di missione sostenute per esigenze del mandato, secondo i limiti e le modalità previsti per i dipendenti regionali.
Funzioni del Difensore civico regionale
Il Difensore civico interviene, su richiesta di cittadini o di altri soggetti interessati, per assicurare il regolare e tempestivo svolgimento di procedimenti e pratiche presso l’Amministrazione regionale, gli enti e le aziende dipendenti e gli enti delegatari di funzioni regionali. Può agire anche d’iniziativa per procedimenti di diffuso interesse collettivo, estendere l’azione a casi identici e segnalare agli organi statutari ritardi, irregolarità o disfunzioni rilevati anche in altri uffici della pubblica amministrazione. Può consultare documenti, ottenere copie e informazioni; se emerge un reato, deve riferire all’autorità giudiziaria.
Presupposti e modalità di intervento
L’intervento può essere richiesto quando l’interessato abbia già presentato istanza scritta all’ufficio competente e siano trascorsi venti giorni senza risposta o con risposta insoddisfacente. Il Difensore civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, chiede al responsabile dell’ufficio di esaminare congiuntamente la pratica entro dieci giorni, stabilendo poi il termine massimo per la definizione regolare del procedimento. Eventuali ulteriori ritardi devono essere comunicati agli organi competenti.
Struttura di supporto e tutela delle minoranze linguistiche
Per l’esercizio delle funzioni il Difensore civico è assistito dalla struttura organizzativa prevista dalla normativa regionale sul personale e sugli organi di garanzia. L’organizzazione dell’ufficio deve tenere conto dell’uso delle lingue minoritarie slovena, friulana e tedesca. Il Difensore civico si avvale di mezzi e strutture messi a disposizione dal Consiglio regionale e, se necessario per un funzionamento decentrato, anche dell’Amministrazione regionale.
Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale
Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente, con osservazioni e suggerimenti, al fine della trasmissione ai consiglieri regionali e dell’esame da parte del Consiglio. Può essere sentito o convocato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale pubblicizza attività e risultati dell’ufficio sul proprio sito istituzionale; i consiglieri regionali possono richiedere informazioni, nei limiti della tutela dei terzi.
Garante regionale dei diritti della persona: composizione e requisiti
Il Garante regionale resta configurato come organo monocratico della Regione Friuli Venezia Giulia, con funzioni di garanzia per bambini e adolescenti, persone private della libertà personale e persone a rischio di discriminazione. È scelto tra persone di indiscussa moralità, con specifica formazione, competenza ed esperienza nei diritti umani, e in particolare nella tutela di minori, famiglia, detenuti e persone discriminate, oltre che con competenze giuridico-amministrative.
Elezione, revoca, incompatibilità e trattamento economico del Garante
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati; dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. La revoca richiede deliberazione a scrutinio segreto e maggioranza dei due terzi per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze. In caso di cessazione anticipata, il successore va eletto entro sessanta giorni. Il Garante non può rivestire cariche pubbliche o incarichi di partito, né svolgere funzioni di amministratore di enti o imprese finanziati dalla Regione; è inoltre incompatibile con attività lavorative in conflitto di interessi. Il trattamento economico è pari al 60% dell’indennità di presenza dei consiglieri regionali, con rimborso spese secondo le regole dei dipendenti regionali.
Funzioni di garanzia per bambini e adolescenti
La legge dettaglia in modo ampio i compiti del Garante in attuazione delle convenzioni internazionali e della normativa statale. Egli verifica e promuove il rispetto dei diritti dei minori, sollecita provvedimenti normativi regionali, propone linee di indirizzo e protocolli d’intesa, promuove consultazioni e azioni di facilitazione tra istituzioni, servizi e associazioni, stipula protocolli per favorire la nomina di tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati e promuove informazione e sensibilizzazione.
Il Garante inoltre:
- seleziona, forma e assiste tutori legali, protutori e curatori speciali del minore;
- forma privati disponibili alla tutela di minori stranieri non accompagnati e aggiorna i relativi elenchi;
- favorisce l’ascolto e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti;
- segnala carenze di tutela, comportamenti lesivi e situazioni di rischio alle strutture e autorità competenti;
- vigila sull’assistenza ai minori ospitati in strutture educative, sanitarie, socioassistenziali o residenziali;
- richiede informazioni sul trattamento dei minori stranieri non accompagnati e sull’accoglienza e tutela;
- propone misure alternative alla detenzione per i minori e soluzioni per mantenere il rapporto familiare dei figli di genitori detenuti;
- vigila sulla comunicazione e sulla rappresentazione infantile nei media regionali;
- collabora per contrastare la dispersione scolastica, promuovere il rispetto delle differenze e gestire i conflitti;
- promuove iniziative per proseguire le provvidenze in favore degli adolescenti oltre la maggiore età, fino al loro compimento.
Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale
La disciplina delle persone private della libertà personale viene aggiornata per richiamare, oltre alla normativa regionale già prevista, anche l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 13/2017 convertito dalla legge n. 46/2017. La funzione resta dunque collegata alla vigilanza e alla tutela delle persone ristrette, secondo la normativa applicabile.
Struttura organizzativa e assetto degli uffici
Per lo svolgimento di specifiche funzioni del Garante e per la relazione annuale è istituita un’apposita unità organizzativa non direzionale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. La relazione annuale del Garante deve includere anche il conto della gestione della propria dotazione finanziaria.
Regime transitorio
Dalla data di entrata in vigore della legge cessano dalla carica i componenti collegiali del Garante regionale dei diritti della persona; resta in carica il Presidente del Garante, che esercita tutte le funzioni dell’organo collegiale fino alla naturale scadenza. A tale Presidente spetta, nel periodo transitorio, il trattamento economico previsto per il Garante regionale.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dal trattamento economico e dai rimborsi del Difensore civico e del Garante regionale sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
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