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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28045/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'esecuzione forzata per euro 53.720,44 a titolo di assegno di mantenimento non pagato, pignorando le somme dovute all'esecutato dalle ASL 3 Genova e ASL 2 Savona. Il Presidente del Tribunale autorizzò il pignoramento presso terzi fino alla metà delle somme dovute (50%). L'esecutato oppose l'esecuzione contestando che la quota pignorabile non potesse eccedere un quinto degli emolumenti (1/5), in ragione della natura non esclusivamente "alimentare" dell'assegno e del diverso regime applicabile ai terzi pubblici (D.P.R. n. 180/1950). Il Tribunale qualificò l'opposizione come agli atti esecutivi e la accolse parzialmente, annullando la parte del pignoramento eccedente 1/5 sulla base della natura mista dell'assegno. La Bertone propose ricorso per cassazione censurando la natura sindacabile del provvedimento del Presidente del Tribunale (sostenendo fosse rimediabile solo con strumenti camerali o reclamabili) e la regolazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il provvedimento impugnato era pubblicato il 26/01/2018 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 27/07/2018, oltre il termine semestrale previsto per l'impugnazione che decorre dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.). La Corte non ha esaminato il merito delle questioni sostanziali. Ha posto a carico della ricorrente le spese processuali (liquidate in complessivi euro 7.300,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre contributi e oneri), e ha rilevato l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013.

Norme richiamate

  • art. 545, terzo comma, c.p.c.

    Consente al Presidente del Tribunale di autorizzare il pignoramento presso terzi degli emolumenti fino a una determinata misura; nel caso in esame è stato emanato un provvedimento autorizzativo fino al 50% delle somme.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma sulle opposizioni agli atti esecutivi/esecuzione; contestata la qualificazione e sindacabilità del provvedimento del Presidente del Tribunale alla stregua di un atto suscettibile di opposizione esecutiva.

  • artt. 740 e 742-bis c.p.c.

    Strumenti camerali per la revoca o modifica di provvedimenti del giudice in materia di separazione/mantenimento; la ricorrente sosteneva che il provvedimento autorizzativo dovesse essere sindacabile solo con tali rimedi (o con reclamazione).

  • art. 327 c.p.c.

    Stabilisce che il termine semestrale per impugnare decorre dalla pubblicazione del provvedimento (e non dalla comunicazione); la Corte ha applicato questa regola per dichiarare il ricorso tardivo.

  • art. 155 c.p.c.

    Norma sulla proroga dei termini se questi scadono in giorno festivo (estensione anche al sabato); la Corte ha precisato che questa proroga non si applicava al caso perché il termine scadeva in un mercoledì.

  • D.P.R. n. 180 del 1950

    Regola la pignorabilità delle somme corrisposte da enti pubblici; nella controversia l'esecutato invocava il regime speciale previsto da tale decreto per i terzi pignorati pubblici.

  • artt. 376 e 380-bis c.p.c.

    Richiamati in relazione al procedimento e all'assegnazione della causa tra sezioni e alla formulazione di proposte; sono riferimenti procedurali utilizzati nella trattazione del giudizio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater

    Prevedono l'aggravio del contributo unificato per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013 e le modalità di liquidazione; la Corte ha posto l'onere aggiuntivo a carico della ricorrente in quanto soccombente.

Massime di principio

  • I termini per impugnare in Cassazione decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.); verificare sempre la data di pubblicazione per calcolare i termini.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione, accertarsi della tempestività: il termine semestrale non è sospeso per le ferie estive e le proroghe per festività non si applicano se il termine scade in giorno feriale.
  • La sindacabilità del provvedimento del Presidente del Tribunale che autorizza pignoramenti presso terzi può essere controversa: può essere proposto il rimedio dell'opposizione esecutiva, ma sono invocate anche rimedi camerali (artt. 740, 742-bis c.p.c.) o la reclamazione; è importante valutare la qualificazione giuridica del provvedimento e il rimedio più adeguato.
  • Nei casi di assegni di mantenimento di natura "mista" (non esclusivamente alimentare) può sorgere la questione sull'aliquota pignorabile (1/5 ordinario vs. limiti più estesi); tale questione è rilevante ma, se non decisa in sede di legittimità per ragioni processuali, resta aperta e va valutata nel merito con adeguata impugnazione nei termini.
  • Quando i terzi pignorati sono enti pubblici, verificare l'applicabilità del D.P.R. n. 180/1950 che può prevedere un regime diverso di pignorabilità rispetto a quello previsto per i privati.
  • Valutare sempre la strategia processuale riguardo alle spese: la soccombenza parziale può determinare compensazioni o ripartizioni diverse; in ogni caso la Cassazione può confermare oneri aggiuntivi come contributi unificati per i ricorsi proposti dopo determinate date.

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