Cassazione Civile, Sentenza n. 28045/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'esecuzione forzata per euro 53.720,44 a titolo di assegno di mantenimento non pagato, pignorando le somme dovute all'esecutato dalle ASL 3 Genova e ASL 2 Savona. Il Presidente del Tribunale autorizzò il pignoramento presso terzi fino alla metà delle somme dovute (50%). L'esecutato oppose l'esecuzione contestando che la quota pignorabile non potesse eccedere un quinto degli emolumenti (1/5), in ragione della natura non esclusivamente "alimentare" dell'assegno e del diverso regime applicabile ai terzi pubblici (D.P.R. n. 180/1950). Il Tribunale qualificò l'opposizione come agli atti esecutivi e la accolse parzialmente, annullando la parte del pignoramento eccedente 1/5 sulla base della natura mista dell'assegno. La Bertone propose ricorso per cassazione censurando la natura sindacabile del provvedimento del Presidente del Tribunale (sostenendo fosse rimediabile solo con strumenti camerali o reclamabili) e la regolazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il provvedimento impugnato era pubblicato il 26/01/2018 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 27/07/2018, oltre il termine semestrale previsto per l'impugnazione che decorre dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.). La Corte non ha esaminato il merito delle questioni sostanziali. Ha posto a carico della ricorrente le spese processuali (liquidate in complessivi euro 7.300,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre contributi e oneri), e ha rilevato l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013.
Norme richiamate
art. 545, terzo comma, c.p.c.
Consente al Presidente del Tribunale di autorizzare il pignoramento presso terzi degli emolumenti fino a una determinata misura; nel caso in esame è stato emanato un provvedimento autorizzativo fino al 50% delle somme.
art. 617 c.p.c.
Norma sulle opposizioni agli atti esecutivi/esecuzione; contestata la qualificazione e sindacabilità del provvedimento del Presidente del Tribunale alla stregua di un atto suscettibile di opposizione esecutiva.
artt. 740 e 742-bis c.p.c.
Strumenti camerali per la revoca o modifica di provvedimenti del giudice in materia di separazione/mantenimento; la ricorrente sosteneva che il provvedimento autorizzativo dovesse essere sindacabile solo con tali rimedi (o con reclamazione).
art. 327 c.p.c.
Stabilisce che il termine semestrale per impugnare decorre dalla pubblicazione del provvedimento (e non dalla comunicazione); la Corte ha applicato questa regola per dichiarare il ricorso tardivo.
art. 155 c.p.c.
Norma sulla proroga dei termini se questi scadono in giorno festivo (estensione anche al sabato); la Corte ha precisato che questa proroga non si applicava al caso perché il termine scadeva in un mercoledì.
D.P.R. n. 180 del 1950
Regola la pignorabilità delle somme corrisposte da enti pubblici; nella controversia l'esecutato invocava il regime speciale previsto da tale decreto per i terzi pignorati pubblici.
artt. 376 e 380-bis c.p.c.
Richiamati in relazione al procedimento e all'assegnazione della causa tra sezioni e alla formulazione di proposte; sono riferimenti procedurali utilizzati nella trattazione del giudizio.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater
Prevedono l'aggravio del contributo unificato per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013 e le modalità di liquidazione; la Corte ha posto l'onere aggiuntivo a carico della ricorrente in quanto soccombente.
Massime di principio
- I termini per impugnare in Cassazione decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.); verificare sempre la data di pubblicazione per calcolare i termini.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione, accertarsi della tempestività: il termine semestrale non è sospeso per le ferie estive e le proroghe per festività non si applicano se il termine scade in giorno feriale.
- La sindacabilità del provvedimento del Presidente del Tribunale che autorizza pignoramenti presso terzi può essere controversa: può essere proposto il rimedio dell'opposizione esecutiva, ma sono invocate anche rimedi camerali (artt. 740, 742-bis c.p.c.) o la reclamazione; è importante valutare la qualificazione giuridica del provvedimento e il rimedio più adeguato.
- Nei casi di assegni di mantenimento di natura "mista" (non esclusivamente alimentare) può sorgere la questione sull'aliquota pignorabile (1/5 ordinario vs. limiti più estesi); tale questione è rilevante ma, se non decisa in sede di legittimità per ragioni processuali, resta aperta e va valutata nel merito con adeguata impugnazione nei termini.
- Quando i terzi pignorati sono enti pubblici, verificare l'applicabilità del D.P.R. n. 180/1950 che può prevedere un regime diverso di pignorabilità rispetto a quello previsto per i privati.
- Valutare sempre la strategia processuale riguardo alle spese: la soccombenza parziale può determinare compensazioni o ripartizioni diverse; in ogni caso la Cassazione può confermare oneri aggiuntivi come contributi unificati per i ricorsi proposti dopo determinate date.
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