Cassazione Penale, Sentenza n. 27089/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già amministratore di una società dichiarata fallita, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione. I fatti, ricostruiti dai giudici di merito, riguardano: la sottrazione di euro 18.300,00, somme che una debitrice della società fallita aveva versato, su disposizione dell'imputato, su un conto estero a lui riferibile; e l'omessa tenuta della contabilità dal 2018 al 2020. Con il ricorso si deducevano quattro motivi: 1) erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 133 c.p. per la ritenuta sussistenza della bancarotta patrimoniale, sostenendo che non fosse sufficiente la mancata prova della destinazione lecita dei beni e che occorresse una rigorosa dimostrazione della sottrazione e dell'assenza di impieghi funzionali all'impresa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, assumendo che il dolo richiederebbe la consapevolezza dello stato di insolvenza e del pregiudizio ai creditori; 3) erronea qualificazione della condotta documentale come bancarotta fraudolenta anziché bancarotta semplice, per asserito difetto di dolo specifico; 4) censura sul trattamento sanzionatorio, per mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 219, comma terzo, legge fall. e per l'eccessivo aumento di pena per la continuazione fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi, confermando nel merito la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Ha invece accolto il quarto motivo limitatamente alla determinazione della pena principale, rilevando che la Corte di appello aveva erroneamente sottratto la continuazione fallimentare al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche e aveva quindi applicato un aumento di pena non dovuto. Ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena principale, rideterminando la pena in anni due di reclusione. Il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il vizio di violazione di legge sostanziale riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma al caso concreto, non la carente o contraddittoria ricostruzione del fatto; inoltre non può fondarsi, in tale prospettiva, sull'inosservanza di norme processuali non assistite da nullità, come l'art. 192 c.p.p.
art. 192 c.p.p.
È richiamato dalla difesa, ma la Corte ne esclude la rilevanza quale vizio ex art. 606, lett. b), poiché si tratta di norma processuale non stabilita a pena di nullità.
art. 133 c.p.
Il richiamo difensivo è ritenuto non coerente con il tema devoluto dal motivo di ricorso.
art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.
La bancarotta fraudolenta patrimoniale tutela l'integrità della garanzia patrimoniale dei creditori; la distrazione può essere provata anche tramite il mancato reperimento dei beni e la mancata dimostrazione della loro destinazione da parte dell'amministratore.
art. 87, comma 3, legge fall.
Il fallito ha un obbligo di verità sulla destinazione dei beni di impresa all'interpello del curatore, con richiamo alla sanzione penale; ciò giustifica la richiesta al fallito di spiegare la destinazione delle somme o dei beni non rinvenuti.
art. 217, comma 1, n. 1, legge fall.
La bancarotta semplice per spese personali e familiari eccessive è riferibile tipicamente all'imprenditore individuale e non all'amministratore di società di capitali, che non è legittimato a compiere spese personali con somme sociali.
art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.
La c.d. continuazione fallimentare ha natura di circostanza aggravante formale, ma sostanzialmente disciplina una peculiare ipotesi di concorso di reati autonomi ai fini sanzionatori; perciò è soggetta al bilanciamento ex art. 69 c.p. con le attenuanti.
art. 219, comma terzo, legge fall.
La censura sull'attenuante del danno di speciale tenuità è ritenuta generica e comunque non compatibile con la bancarotta documentale che abbia impedito la ricostruzione della gestione e la quantificazione del danno ai creditori.
art. 69 c.p.
La continuazione fallimentare, in quanto formalmente circostanza aggravante, deve essere comparata con le attenuanti; se le attenuanti risultano prevalenti o equivalenti, l'aumento ex art. 219 non può essere applicato.
art. 81 c.p.
È richiamato in relazione al regime ordinario della continuazione, rispetto al quale l'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. introduce una disciplina speciale derogatoria.
art. 611 c.p.p.
Il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi della disciplina riformata.
art. 163 c.p.
La pena rideterminata rientra nella soglia per la sospensione condizionale, ma la Corte non può concederla d'ufficio in assenza di specifica istanza.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
È richiamato indirettamente dalla Corte per escludere che l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p. possa integrare il vizio denunciato, trattandosi di norma processuale non assistita da nullità.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione può essere desunta dal mancato rinvenimento di beni o somme e dall'assenza di una plausibile e documentata giustificazione della loro destinazione; l'amministratore che gestisce il patrimonio sociale ha l'onere di spiegare la destinazione di quanto non è più reperibile.
- L'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale è il dolo generico: non occorre la prova della consapevolezza dello stato di insolvenza o dello specifico intento di danneggiare i creditori, essendo sufficiente la volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse da quelle di garanzia delle obbligazioni.
- La bancarotta fraudolenta documentale è reato di pericolo concreto e può essere integrata dall'omessa tenuta della contabilità quando tale omissione, per il contesto concreto, sia finalizzata a occultare le tracce di operazioni distrattive e a pregiudicare la ricostruzione degli affari.
- La continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. opera come circostanza aggravante formale e, perciò, deve essere sottoposta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti; se le attenuanti sono prevalenti o equivalenti, l'aumento di pena non può essere applicato.
- La richiesta di attenuante per danno di speciale tenuità non è coerente quando la bancarotta documentale abbia reso impossibile la ricostruzione della gestione e la verifica del danno complessivo al ceto creditorio.
- Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p. non può essere utilizzata per contestare in realtà la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito; inoltre, l'inosservanza di norme processuali non sanzionate da nullità non è deducibile come vizio di legittimità in tale forma.
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