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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03591/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di Catanzaro (riesame) che aveva confermato, in gran parte, la custodia in carcere disposta dal GIP (salvo l'annullamento parziale del capo 28). Le censure principali sono: 1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. per mancata autonoma valutazione e per rinvio integrale alla richiesta del PM e all'ordinanza genetica; 2) travisamento e omessa valutazione di prove decisive (artt. 273, 274 c.p.p. e 416-bis c.p.), con doglianze su identificazioni incomplete, atti e dichiarazioni non messi a disposizione della difesa e dialoghi in dialetto ritenuti non intellegibili; contestazione dell'attualità delle esigenze cautelari, richiamando il cosiddetto 'tempo silente' e la necessità di motivare la permanenza della pericolosità nonostante il tempo trascorso; 3) vizi di motivazione rispetto alle investigazioni difensive, alla vicenda del terreno di Isola Capo Rizzuto e alle dichiarazioni dei collaboratori; inoltre vengono prodotti motivi nuovi relativi all'ostruzione nell'accesso alle registrazioni audio delle intercettazioni (art. 293 c.p.p., art. 178 lett. c) c.p.p.), con ritardi e incompletezze nella consegna dei file audio e richiesta di inutilizzabilità delle trascrizioni se non supportate dall'audio. Richiesta finale di annullamento della custodia o di sua sostituzione con misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: - primo motivo: infondato/inammissibile nella parte in cui lamenta la mancata autonoma valutazione da parte del Tribunale di riesame; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di autonoma valutazione riguarda primariamente l'ordinanza genetica e che l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. di conferma non richiede la stessa forma di rielaborazione formale; qui il GIP e il Tribunale avevano comunque dato conto di una valutazione critica e motivata degli elementi indiziari; - secondo motivo: inammissibile per genericità e per mancanza della prova di resistenza (non è stato spiegato come l'espunzione o la diversa valutazione di singoli atti avrebbe cambiato l'esito); inoltre molte contestazioni sono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione; la contestazione sulla 'attualità' delle esigenze cautelari è stata respinta facendo leva sulla qualificazione temporale delle contestazioni fino al 2023 e sulla presunzione relativa di pericolosità per reati associativi; - terzo motivo: infondato, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato e motivato le contestazioni difensive, valutando le investigazioni difensive e la vicenda Pullano; - motivi nuovi relativi alle intercettazioni: inammissibili o non decisivi in questa sede, anche perché l'eccezione sulla mancata disponibilità degli audio doveva essere dedotta e trattata in sede di riesame e perché non è stato adeguatamente dimostrato il nesso di decisività tra le tracce non consegnate e la decisione cautelare; la Corte ha ricordato che la mancata tempestiva messa a disposizione può configurare nullità a regime intermedio ma richiede precise condizioni e deduzioni nel corso del riesame; - parti del ricorso sono state inoltre ritenute improprie perché attengono a fatti successivi all'ordinanza impugnata e quindi inammissibili in Cassazione. Esito finale: rigetto del ricorso, conferma della misura per la parte non annullata dal riesame e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p.

    La Corte distingue l'obbligo di 'autonoma valutazione' previsto dall'art. 292, comma 2, lett. c) per l'ordinanza genetica (provvedimento inaudita altera parte) dalla diversa natura dell'ordinanza di conferma ex art. 309 c.p.p.; il rinvio per relationem alla richiesta del PM è ammissibile purché emerga il giudizio critico del giudice

  • art. 309 c.p.p.

    L'ordinanza di conferma non richiede la stessa riscrittura analitica dell'ordinanza genetica; sindacato limitato sui requisiti minimi di motivazione

  • art. 273 c.p.p.

    Riguarda l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori; la Corte richiede specificità e prova di resistenza se si chiede l'inutilizzabilità ma non entra in valutazioni di fatto non adeguatamente specificate

  • art. 274 c.p.p.

    Norme su prove e modalità di acquisizione citate dal ricorrente; la Corte richiama la necessità di dimostrare l'effetto che l'esclusione avrebbe sul giudizio complessivo

  • art. 416-bis c.p.

    Reato di associazione di tipo mafioso: la Corte ricorda la presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari e che spetta al ricorrente dimostrare la recisione dei legami con il sodalizio

  • art. 293 c.p.p.

    Diritto di accesso alle intercettazioni per la difesa; la mancata tempestiva consegna può integrare una nullità a regime intermedio ma va dedotta e valorizzata in sede di riesame; in Cassazione va dimostrata la decisività

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Nullità di ordine generale a regime intermedio: la Corte conferma che l'illegittima compressione del diritto di difesa sulle intercettazioni può determinare una nullità intermedia, rilevabile in riesame

  • artt. 268, 269, 270 c.p.p.

    Regole sulla trascrizione, deposito e conservazione delle intercettazioni; la Corte sottolinea l'obbligo del PM di depositare e rendere disponibili le registrazioni ma richiede che la difesa specifichi l'incidenza delle omissioni

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzione relativa di adeguatezza della custodia per reati di associazione mafiosa: la Corte conferma che può essere superata solo da elementi concreti che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari; il mero tempo trascorso non è automaticamente risolutivo

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Ground di cassazione invocato dal ricorrente per violazione di legge; la Corte ha esaminato la questione entro i limiti di tale motivo e ne ha rigettato l'assunto

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • In sede di Cassazione è fortemente limitato il sindacato sui fatti e sulla rivalutazione delle prove: vanno prospettati vizi di diritto ben circostanziati e, se si chiede l'inutilizzabilità di prove, va dimostrato come la loro esclusione avrebbe cambiato l'esito (prova di resistenza).
  • L'obbligo di 'autonoma valutazione' previsto per l'ordinanza genetica non impone che il giudice di conferma riscriva integralmente i fatti; è ammesso il rinvio per relationem alla richiesta del PM purché emerga il giudizio critico e la rielaborazione del giudice.
  • La mancata o ritardata consegna delle registrazioni audio può integrare una nullità a regime intermedio (art. 178 lett. c)), ma la censura deve essere tempestivamente dedotta in sede di riesame e va dimostrata la rilevanza decisiva delle tracce non consegnate.
  • Per i delitti associativi tipici dell'art. 416-bis, la presunzione relativa di pericolosità è stringente: il soggetto che intende superarla deve fornire elementi concreti di dissociazione o di esistenza di misure alternative adeguate; il solo decorso del tempo non è sempre sufficiente.
  • Le questioni di interpretazione di linguaggio criptico o dialettale nelle intercettazioni sono in massima parte questioni di fatto e competono al giudice di merito; in Cassazione possono essere censurate solo se la motivazione appare manifesta e irrazionale.
  • Quando si contestano gravi vizi procedurali o di prova, è essenziale specificare quali atti/stralci sono viziati e spiegare puntualmente l'incidenza di tali vizi sull'esito cautelare, altrimenti il motivo può essere dichiarato generico o inammissibile.

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