Sentenza n. 16137/2026 - Roma, Sezione 4
per l'accertamento, dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma e dal Ministero dell’Interno sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale previsto dal d.lgs. n. 142/2015, presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Era stata proposta anche istanza cautelare.
La decisione
Il TAR, verificati i presupposti dell’art. 60 c.p.a. e sentite le parti sulla possibile definizione immediata, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata. L’Amministrazione ha comunicato di avere accolto il ricorrente presso il Centro di Accoglienza Straordinario BOCCEA di Roma: essendo stato emanato il provvedimento richiesto e risultando integralmente soddisfatto l’interesse azionato, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha compensato le spese di lite per la peculiarità della materia e per l’intervento amministrativo anteriore alla decisione. Ha ammesso definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquidato al difensore euro 991,90, oltre rimborso forfettario del 15% e oneri di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in sede cautelare quando siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, il contraddittorio e l’istruttoria siano completi e le parti siano state sentite sulla definizione immediata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, data l'intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell'interesse fatto valere dal ricorrente
La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto comporta la cessazione della materia del contendere quando soddisfa pienamente l’interesse azionato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
una ulteriore riduzione del 50% ai sensi dell’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, il quale prevede che, con riferimento al gratuito patrocinio, gli importi determinati secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 siano oggetto di dimezzamento
Nel patrocinio a spese dello Stato, gli importi determinati secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 sono dimezzati.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e questo soddisfa integralmente l’interesse fatto valere, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In sede di decisione della domanda cautelare, il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata se sono trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti sono state sentite sulla definizione immediata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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