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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21621/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del giudice di merito, dell'opposizione proposta avverso il diniego di liquidazione del compenso spettante a un difensore d'ufficio nominato in un procedimento penale. Il professionista sosteneva di avere svolto sufficienti tentativi di recupero del credito verso l'assistito: aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, lo aveva notificato insieme al precetto e aveva promosso due tentativi di pignoramento mobiliare presso il domicilio della debitrice, entrambi rimasti infruttuosi perché l'ufficiale giudiziario aveva trovato la porta chiusa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione o falsa applicazione dell'art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto insufficiente l'attività esecutiva svolta e aveva richiesto, in sostanza, la prova dell'effettiva incapienza dell'assistito o un verbale negativo di pignoramento con accertamento dell'assenza di beni utilmente aggredibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore d'ufficio non è tenuto a dimostrare l'effettiva impossidenza del debitore, essendo sufficiente provare di aver compiuto un serio, vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno, in differente composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002

    disciplina l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio

  • art. 116 D.P.R. n. 115 del 2002

    richiede che il difensore d'ufficio dimostri di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, ma non impone la prova dell'effettiva impossidenza dell'assistito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione a carico dell'erario del compenso del difensore d'ufficio, è necessario dimostrare un concreto e serio tentativo di recupero del credito verso l'assistito, rimasto infruttuoso.
  • Non è invece richiesto che il professionista provi in modo pieno e autonomo l'effettiva incapienza economica del debitore, poiché un simile onere sarebbe eccessivo e non coerente con la funzione dell'istituto.
  • L'espressione 'pignoramento negativo' va intesa come tentativo esecutivo risultato infruttuoso, non come necessità di un verbale che accerti formalmente l'assenza di beni pignorabili.
  • Il giudice di merito non può pretendere, quale condizione ulteriore rispetto alla legge, la prova dell'impossidenza del debitore quando risulti già documentato un iter stragiudiziale e/o esecutivo serio e non pretestuoso, andato a vuoto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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