Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23438/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: carenza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sosteneva di essere stato un mero trasportato, senza alcun contributo materiale o volontario nel caricare la minimoto rubata nell'autovettura del coimputato Sabetta; la prossimità cronologica tra controllo e denuncia, secondo il ricorrente, poteva al più indicare la commissione del furto ma non la ricettazione, e la semplice presenza sull'auto non dimostrerebbe partecipazione al reato di ricettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure, ritenendo che il motivo non ha affrontato in modo puntuale il concreto apparato motivazionale della sentenza impugnata. I giudici hanno confermato la fondatezza della valutazione di merito: il coimputato Sabetta non ha fornito giustificazioni attendibili sul possesso della minimoto e la persona offesa ha esibito chiavi compatibili con il mezzo; Iania non ha dato spiegazioni sulla propria presenza nell'auto né sui tempi, modi e ragioni del trasporto del veicolo rubato. È stato inoltre valorizzato il fatto che la minimoto, per peso e ingombro, richiedeva almeno due persone per essere collocata nell'automobile. Per questi motivi la motivazione di merito non presenta aporie logiche e la Cassazione si è limitata a verificare la compatibilità logico-giuridica del ragionamento, senza riesaminare il merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 110

    Usata per indicare la partecipazione concorrente ai reati (concorso di persone nel reato); nel caso, la ricostruzione ha valutato la posizione di Iania alla stregua della partecipazione possibile al reato di ricettazione in concorso con altri.

  • codice penale, art. 648

    Norma che disciplina il reato di ricettazione. La Corte ha ritenuto sufficienti gli indizi (impossibilità di giustificare il possesso del bene, assenza di spiegazioni da parte dell'imputato, elemento materiale del peso/ingombro) per affermare la ricettazione.

  • codice di procedura penale, art. 611, comma 1

    art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare che il procedimento davanti alla Corte di cassazione è stato svolto con trattazione scritta, ai sensi della norma che disciplina tale modalità processuale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per liquidare la sanzione pecuniaria e le spese.

Massime di principio

  • La mera presenza come passeggero non esclude la responsabilità per ricettazione se l'imputato non fornisce spiegazioni plausibili sulla propria presenza e sul trasporto del bene provento di reato.
  • L'impossibilità del possessore di spiegare il possesso del bene e la prova, da parte della persona offesa, di un diritto esclusivo (es. chiavi che avviano il mezzo) costituiscono indizi rilevanti che possono sostenere una condanna per ricettazione.
  • Elementi fattuali materiali (es. peso/ingombro dell'oggetto che richiede più persone per il caricamento) possono rafforzare la conclusione della partecipazione o comunque della consapevolezza rispetto alla provenienza del bene.
  • In Cassazione le censure devono confrontarsi specificamente e puntualmente con l'apparato motivazionale della sentenza di merito; i motivi generici o che sollecitano una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • La Corte di cassazione verifica la compatibilità logica e giuridica della motivazione di merito ma non può rivedere il merito né ricostruire diversamente i fatti quando la motivazione risulti logicamente coerente e plausibile.
  • Per impugnazioni efficaci è strategico indicare punti di illogicità, contraddizione o omissione nella motivazione del giudice di merito, con riferimenti precisi alle parti del decisum e, se possibile, al materiale probatorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.