Sentenza del 20/04/2018 n. 1841 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione -- Motivazione - Modalità di calcolo - Tasso di interesse - Onere della prova in capo al contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l'atto fosse carente di motivazione perché non riportava in modo analitico il calcolo degli interessi applicati. La questione riguardava se fosse sufficiente indicare le modalità di calcolo previste dall'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, senza specificare dettagliatamente ogni singolo passaggio matematico e il tasso applicato per ciascun periodo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta sufficiente l'indicazione delle modalità di calcolo previste dalla legge, poiché i tassi applicabili sono determinati normativamente, variano in base a provvedimenti generali conoscibili e i periodi temporali rilevanti sono individuabili. Spetta quindi al contribuente dimostrare, mediante una ricostruzione puntuale, che l'importo degli interessi indicato nell'atto non corrisponde a quello risultante dalla corretta applicazione della normativa.
Norme richiamate
Art. 30 del d.P.R. n. 602/1973
Modalità di calcolo degli interessi sulle somme iscritte a ruolo
Per motivare la richiesta di interessi è sufficiente richiamare o indicare le modalità di calcolo previste dalla norma. Non è necessariamente richiesta l'esposizione analitica di ogni operazione aritmetica, dato che tassi e periodi di riferimento sono determinabili sulla base della legge e dei provvedimenti generali applicabili.
Massime di principio
- Un atto di riscossione può essere adeguatamente motivato anche mediante l'indicazione della norma e dei criteri di calcolo degli interessi, quando i tassi applicabili e i periodi di riferimento siano oggettivamente determinabili.
- La mancata esposizione di un prospetto matematico dettagliato non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto, se il contribuente è posto in condizione di ricostruire il calcolo.
- Chi contesta gli interessi deve fornire una verifica concreta e puntuale, indicando quali tassi, periodi o passaggi di calcolo sarebbero errati.
- La contestazione generica dell'importo degli interessi o della sola insufficienza della motivazione, senza una ricostruzione alternativa, è normalmente inidonea a ottenere l'annullamento della pretesa.
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