Regolamento (UE) 2026/447
Regolamento delegato (UE) 2026/447 della Commissione, del 27 febbraio 2026, recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica che figura nell'allegato I, categoria 6, del medesimo regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna la restrizione applicabile all’anidride carbonica inserita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La precedente formulazione, limitata all’uso in bombolette di gas pronte per l’uso associate a una trappola, viene soppressa e sostituita da limiti di esposizione più articolati, riferiti agli utilizzatori professionali, al grande pubblico e agli astanti. L’obiettivo è consentire un’autorizzazione più ampia dei biocidi contenenti anidride carbonica, garantendo al contempo un uso sicuro nella fase autorizzativa del prodotto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica la restrizione d’uso dell’anidride carbonica come principio attivo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi contenenti anidride carbonica come principio attivo, limitatamente alla disciplina dell’inclusione e delle restrizioni previste nell’allegato I, categoria 6, del regolamento (UE) n. 528/2012. Incide sulla fase di autorizzazione dei prodotti biocidi nell’Unione, con effetti diretti in tutti gli Stati membri e rilevanza anche per il SEE, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. La nuova disciplina riguarda sia gli utilizzatori professionali sia il grande pubblico e gli astanti; non introduce esclusioni ulteriori rispetto alle condizioni di autorizzazione e alle misure di protezione richieste caso per caso.
Modifica della restrizione per l’anidride carbonica nei biocidi
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) n. 528/2012, che disciplina la messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi, aggiornando la restrizione relativa all’anidride carbonica inserita nell’allegato I, categoria 6. La modifica discende da una procedura di riesame attivata su domanda presentata all’ECHA il 27 novembre 2023, istruita dall’autorità competente dei Paesi Bassi e conclusa con il parere del comitato sui biocidi del 10 settembre 2025.
Contesto e finalità della modifica
Secondo i considerando, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha ritenuto opportuno sostituire l’originaria restrizione, troppo specifica e limitativa, con una formulazione basata su soglie di esposizione sicura. L’obiettivo è consentire un’autorizzazione più ampia dei biocidi contenenti anidride carbonica, mantenendo un livello adeguato di tutela per utilizzatori professionali, popolazione e astanti.
Ambito della modifica normativa
La modifica riguarda esclusivamente la voce relativa all’anidride carbonica nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a). Non viene alterata la struttura generale del regolamento sui biocidi, ma solo la restrizione associata a tale sostanza attiva, con effetti rilevanti in sede di autorizzazione dei prodotti biocidi che la contengono.
Nuove condizioni di autorizzazione
La nuova formulazione prevede che l’autorizzazione dei biocidi contenenti anidride carbonica sia subordinata al rispetto di limiti di esposizione specifici:
- per gli utilizzatori professionali, l’esposizione deve restare inferiore alla concentrazione di esposizione accettabile (AEC), pari a 1,5 % v/v per il limite di esposizione a breve termine (STEL) di 15 minuti e a 0,5 % v/v per il valore medio ponderato nel tempo (TWA) di 8 ore;
- per il grande pubblico o per gli astanti, l’esposizione deve restare inferiore allo 0,1 % v/v di anidride carbonica;
- se necessario, devono essere adottate le misure di protezione indicate nel sommario delle caratteristiche del prodotto.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici, la disciplina assume rilievo soprattutto nella fase autorizzativa: la conformità del biocida non è più collegata alla sola forma di utilizzo in bombolette di gas con trappola, ma alla dimostrazione del rispetto delle soglie di esposizione e delle misure protettive previste. In tal modo, il regolamento amplia il possibile perimetro di autorizzazione dei prodotti, lasciando alla valutazione del prodotto specifico la verifica della sicurezza d’uso.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento delegato. La modifica riguarda la categoria 6 dell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), con riferimento alla voce "anidride carbonica" (numero CE 204-696-9).
Nuova restrizione per l’anidride carbonica
La precedente restrizione, "Da utilizzare solo in bombolette di gas pronte per l’uso associate a una trappola", è sostituita da condizioni di autorizzazione fondate su limiti di esposizione: per gli utilizzatori professionali, l’esposizione deve restare inferiore alla concentrazione di esposizione accettabile (AEC), fissata in 1,5 % volume/volume (v/v) per il limite di esposizione a breve termine (STEL) di 15 minuti e in 0,5 % v/v per il valore medio ponderato nel tempo (TWA) di 8 ore; per il grande pubblico o gli astanti, l’esposizione deve restare inferiore allo 0,1 % v/v di anidride carbonica.
Misure di protezione e informazioni del prodotto
L’autorizzazione dei biocidi contenenti anidride carbonica è subordinata, se del caso, all’adozione delle misure necessarie descritte nel sommario delle caratteristiche del prodotto. La valutazione mira a garantire che i valori limite per l’uso sicuro siano considerati in fase di autorizzazione del biocida.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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