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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/449

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/449 della Commissione, del 27 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

Normativa europea32026R0449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico-operativo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, introducendo modifiche puntuali ma sostanziali su accesso alle aree sterili, screening di merci e forniture aeroportuali, approvazione e designazione dei fornitori, uso di apparecchiature di controllo e disciplina dei cani antiesplosivo. La Commissione giustifica gli interventi con l’esperienza applicativa, l’evoluzione delle minacce e l’esigenza di maggiore chiarezza e uniformità interpretativa. Sono inoltre previsti rinvii applicativi per consentire l’adeguamento di aeroporti e fornitori a nuove procedure di screening. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e modifica l’allegato del regolamento (UE) 2015/1998.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 aggiornando e chiarendo varie disposizioni operative sulla sicurezza aerea, in particolare su accessi alle aree sterili, screening di merci/provviste, fornitori regolamentati e conosciuti, e requisiti per i cani antiesplosivo.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito della sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008, agli Stati membri, alle autorità competenti nazionali, agli aeroporti, agli operatori aeroportuali, ai vettori aerei (inclusi i vettori stranieri per i voli da e verso il territorio dello Stato membro), ai fornitori regolamentati e conosciuti di forniture per l’aeroporto, agli agenti regolamentati e ai soggetti coinvolti nello screening di merci, posta, provviste di bordo, forniture aeroportuali e controlli di accesso alle aree sterili. Alcune disposizioni hanno efficacia immediata dalla data di entrata in vigore, mentre altre si applicano dal 1o ottobre 2026; sono previste inoltre proroghe e regimi transitori fino al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 per specifiche misure di screening.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 in materia di sicurezza aerea

Il regolamento interviene sul sistema attuativo delle norme comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile stabilite dal regolamento (CE) n. 300/2008. La Commissione segnala, nei considerando, che l’esperienza applicativa del regolamento (UE) 2015/1998 ha evidenziato la necessità di modifiche puntuali, di chiarimenti e di armonizzazioni per rispondere all’evoluzione delle minacce e migliorare la certezza del diritto.

Ambito e finalità delle modifiche

Le modifiche riguardano principalmente il controllo degli accessi alle aree sterili, lo screening di merci, posta, provviste di bordo e forniture aeroportuali, il regime dei fornitori regolamentati e conosciuti, l’uso di apparecchiature di screening e la disciplina dei cani antiesplosivo. Alcune misure sono accompagnate da rinvii temporali per consentire l’adeguamento operativo degli aeroporti e degli operatori interessati.

Accesso alle aree sterili e controlli di sicurezza

Vengono aggiornate le regole per l’accesso alle aree sterili. Per i membri dell’equipaggio è rafforzato il riferimento al tesserino identificativo di vettori aerei dell’Unione o stranieri. Per i piloti privati che operano voli non commerciali con aeromobile precedentemente atterrato in aeroporto, l’accesso può essere concesso per raggiungere l’aeromobile ai fini della partenza o per la manutenzione operativa strettamente necessaria, a condizione che:

  • la licenza di pilota sia verificata prima dell’ingresso;
  • l’area accessibile sia limitata allo spazio di parcheggio e al tragitto terminale/aeromobile;
  • sia prevista la scorta quando richiesto localmente.

In alternativa, e fermo restando quanto sopra, il pilota privato può accedere se è titolare di un valido tesserino di ingresso in aeroporto o di un valido tesserino identificativo nazionale rilasciato secondo i punti 1.2.3 e 11.2.6.

È inoltre ribadito che ogni veicolo che debba accedere alle aree sterili deve esibire un lasciapassare valido, che deve essere controllato con ragionevole sicurezza prima dell’autorizzazione all’ingresso.

Cani antiesplosivo e vettori aerei stranieri

Il regolamento modifica la disciplina dei cani antiesplosivo richiamando l’eventuale applicazione della procedura prevista al punto 1.4.5 dell’allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8005. Introduce anche una definizione di "procedure supplementari di scalo" e impone all’autorità competente di assicurare che i vettori stranieri che operano da e verso il territorio dello Stato membro predispongano procedure supplementari scritte conformi al programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile, salvo che tali requisiti siano già coperti dal programma di sicurezza del vettore.

Merce e posta aerea: contenitori sigillati ermeticamente e screening

È introdotta la nozione di "contenitore sigillato ermeticamente", definito come contenitore che impedisce lo scambio di particelle o vapori con l’esterno, anche se inserito in un’ulteriore unità di trasporto non sigillata.

Le spedizioni costituite da articoli contenuti in tali imballaggi, quando natura, imballaggio o contenitore impediscano o riducano sensibilmente l’individuazione di articoli proibiti, possono essere accettate come merce o posta aerea solo se:

  • provengono da e sono consegnate da un mittente conosciuto;
  • oppure sono trattate da un soggetto che agisce come speditore al dettaglio e che è approvato dall’autorità competente come mittente conosciuto per tali operazioni specifiche;
  • oppure sono selezionate da un agente regolamentato;
  • oppure, ove consentito dall’autorità competente e notificato alla Commissione, sono sottoposte a una combinazione di screening e altri controlli di sicurezza appropriati.

L’opzione alternativa di cui alla lettera d) si applica fino al 31 dicembre 2027. È inoltre chiarito che lo screening di merci e posta è soggetto anche alle disposizioni supplementari della decisione di esecuzione C(2015) 8005.

Provviste di bordo e forniture per l’aeroporto

Le regole analoghe si estendono alle provviste di bordo e alle forniture per l’aeroporto. Anche qui, gli articoli che ostacolano lo screening possono essere accettati solo se provengono da un fornitore conosciuto oppure, nei casi autorizzati dall’autorità competente e notificati alla Commissione, sono sottoposti a combinazione di screening e altri controlli di sicurezza appropriati. Questo regime transitorio è anch’esso limitato al 31 dicembre 2027.

Sono inoltre aggiornate le definizioni di:

  • forniture per l’aeroporto;
  • fornitore regolamentato di forniture per l’aeroporto;
  • fornitore conosciuto di forniture per l’aeroporto.

Approvazione dei fornitori regolamentati

Il fornitore regolamentato deve essere approvato dall’autorità competente per uno specifico sito. La procedura richiede:

  • domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il sito;
  • presentazione di un programma di sicurezza che descriva modalità e procedure per rispettare il punto 9.1.5 e il sistema di vigilanza sul loro rispetto;
  • presentazione della dichiarazione di impegni dell’appendice 9-A, firmata dal rappresentante legale o dalla persona responsabile della sicurezza;
  • esame del programma e verifica in loco da parte dell’autorità competente o di un validatore della sicurezza aerea UE;
  • iscrizione delle coordinate nella banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica entro il giorno lavorativo successivo, con attribuzione di un codice alfanumerico identificativo unico.

Il fornitore non si considera approvato finché le sue coordinate non sono inserite nella banca dati. La riconferma deve avvenire a intervalli non superiori a 5 anni e comprende una verifica in loco. Se il fornitore non è più conforme, l’autorità competente ne ritira lo status. Il fornitore regolamentato è riconosciuto in tutti gli Stati membri, salvo misure nazionali più severe ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 300/2008.

Designazione dei fornitori conosciuti

Il fornitore conosciuto è designato dall’operatore aeroportuale tra i soggetti che effettuano i controlli di sicurezza ma non lo screening delle forniture per l’aeroporto. La designazione richiede:

  • dichiarazione di impegni dell’appendice 9-B;
  • programma di sicurezza relativo ai controlli di sicurezza del punto 9.1.5.

La designazione si fonda su convalide della pertinenza e completezza del programma e della sua effettiva attuazione senza carenze. L’autorità competente può chiedere l’iscrizione delle coordinate nella banca dati dell’Unione, con assegnazione di un codice identificativo unico. L’accesso delle forniture alle aree sterili è consentito solo dopo verifica dello status del fornitore, tramite la banca dati o altro meccanismo equivalente.

Se il fornitore conosciuto non è più conforme, l’operatore aeroportuale deve ritirarne immediatamente lo status. Le convalide sono effettuate prima della designazione e poi ogni tre anni; possono essere svolte da auditor nazionali, validatori UE o soggetti incaricati dall’operatore, secondo quanto previsto nel programma nazionale. Una ispezione dell’autorità competente può equivalere a visita in loco se verifica l’assenza di carenze e l’attuazione del programma di sicurezza.

Controlli di sicurezza imposti ai fornitori e agli operatori

Il nuovo punto 9.1.5 elenca i controlli che il fornitore regolamentato, il fornitore conosciuto o l’operatore aeroportuale devono eseguire:

  • nomina di un responsabile della sicurezza;
  • formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza per chi accede alle forniture;
  • formazione specifica per chi effettua screening o altri controlli di sicurezza;
  • prevenzione dell’accesso non autorizzato ai locali e alle forniture;
  • verifica ragionevole che le forniture non nascondano articoli proibiti;
  • apposizione di sigilli antimanomissione ai veicoli o container o protezione fisica degli stessi, salvo durante il trasporto nell’area lato volo.

Se il trasporto è affidato a un’ulteriore società non conosciuta, il fornitore deve assicurare che tutti questi controlli vengano comunque effettuati.

Dichiarazioni di impegni e obblighi di comunicazione

Le appendici 9-A e 9-B sono sostituite/aggiunte e dettagliano gli impegni formali dei fornitori regolamentati e conosciuti. In particolare, i soggetti si impegnano a:

  • garantire la veridicità del programma di sicurezza;
  • applicare e mantenere le procedure in tutti i siti interessati;
  • adeguare il programma alle future modifiche del diritto UE;
  • informare tempestivamente l’autorità competente o l’operatore aeroportuale di modifiche minori entro 10 giorni lavorativi;
  • comunicare modifiche importanti almeno 15 giorni lavorativi prima;
  • cooperare pienamente alle ispezioni;
  • segnalare gravi violazioni della sicurezza o circostanze sospette, inclusi tentativi di occultare articoli proibiti;
  • assicurare la formazione del personale;
  • informare in caso di cessazione dell’attività, cessazione dello screening o impossibilità di rispettare i requisiti UE.

Attrezzature di sicurezza e sistemi EDS

La Commissione può concedere il "marchio UE" alle attrezzature di sicurezza se riceve e convalida le prove fornite dallo Stato membro attestanti la conformità agli standard del capitolo pertinente.

Per i sistemi EDS è fissato un calendario tecnico per gli standard minimi:

  • installati prima del 1o settembre 2022: almeno standard 3;
  • installati dal 1o settembre 2022 al 31 agosto 2027: almeno standard 3.1;
  • installati dal 1o settembre 2027: almeno standard 3.2.

È inoltre soppressa una precedente disposizione e una data è rinviata al 31 dicembre 2026.

Requisiti per i cani antiesplosivo (EDD)

I requisiti relativi agli EDD e alle squadre EDD sono rafforzati e precisati. Il cane deve essere in grado di rilevare i materiali indicati nell’appendice 12-D della decisione C(2015) 8005; la squadra può operare solo se il conduttore ha superato l’esame teorico, il cane la prova di riconoscimento degli odori e la squadra è stata abilitata congiuntamente. Dopo l’abilitazione, la squadra può essere impiegata solo per la metodologia e le aree per cui è stata autorizzata.

Il cane deve essere marcato mediante trasponditore per consentirne l’identificazione univoca.

L’addestramento delle squadre EDD deve essere svolto da istruttori qualificati e soggetto alle seguenti regole:

  • uso esclusivo dei cani per il rilevamento di esplosivi;
  • impiego di esplosivi reali o materiali da esercitazione idonei;
  • formazione adeguata delle persone che manipolano tali materiali per evitare contaminazioni;
  • addestramento periodico almeno ogni sei settimane, per almeno quattro ore per periodo, salvo il caso di addestramento settimanale equivalente su tutti i materiali elencati;
  • addestramento operativo continuo e a campione nelle aree operative in cui la squadra è impiegata;
  • svolgimento dell’addestramento su oggetti già sottoposti a screening e protetti ai fini della sicurezza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, i punti 11 e 17 dell’allegato si applicano dal 1o ottobre 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2015/1998

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sia modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento, che contiene le modifiche dettagliate su diverse sezioni del regime di sicurezza aerea.

Accesso alle aree sterili e controlli di accesso

Sono aggiornate le regole sul controllo dei tesserini di equipaggio, sull’accesso dei piloti privati in voli non commerciali e sull’uso del lasciapassare per veicoli. Per i piloti privati l’accesso può essere concesso solo previa verifica della licenza, con limitazione dell’area accessibile e, se richiesto localmente, con scorta. Per i veicoli, il lasciapassare deve essere valido e verificato prima dell’accesso all’area sterile.

Cani antiesplosivo e programmi di sicurezza dei vettori aerei

È precisata l’esenzione relativa ai cani antiesplosivo in presenza della procedura di cui al punto 1.4.5 dell’allegato della decisione di esecuzione C(2015) 8005. Sono inoltre introdotte definizioni e obblighi per le procedure supplementari di scalo dei vettori aerei stranieri, che devono essere istituiti, attuati e mantenuti aggiornati salvo che i requisiti siano già coperti dal programma di sicurezza del vettore.

Definizione di contenitore sigillato ermeticamente e disciplina di merci/posta aerea

È introdotta la nozione di "contenitore sigillato ermeticamente". Le spedizioni che, per natura, imballaggio o contenitore, ostacolano l’individuazione di articoli proibiti o l’analisi del contenuto possono essere accettate come merce o posta aerea solo se provengono da un mittente conosciuto, sono trattate da uno speditore al dettaglio specificamente approvato, sono selezionate da un agente regolamentato, oppure sono soggette a combinazione di screening e altri controlli appropriati ove consentito dall’autorità competente e notificato alla Commissione. Il regime alternativo del punto 6.2.1.6(d) si applica fino al 31 dicembre 2027. È inoltre richiamata l’applicabilità di disposizioni supplementari della decisione C(2015) 8005.

Apparecchiature di screening per merci, provviste di bordo e forniture aeroportuali

Sono aggiornati i riferimenti a apparecchiature a raggi X, dispositivi ETD ed EVD da applicare secondo l’appendice 6-J della decisione C(2015) 8005. Per provviste di bordo e forniture aeroportuali costituite da articoli che ostacolano lo screening, l’accettazione è subordinata alla provenienza da un fornitore conosciuto oppure, se autorizzato e notificato alla Commissione, a una combinazione di screening e altri controlli appropriati; tale regime transitorio vale fino al 31 dicembre 2027.

Convalide, visite in loco e riconvalide

È previsto che le convalide siano registrate e, salvo diversa previsione, effettuate prima della designazione e ripetute ogni tre anni. Una ispezione dell’autorità competente svolta nel quadro del programma nazionale di controllo della qualità può valere come visita in loco se verifica l’attuazione del programma di sicurezza e l’assenza di carenze; in tal caso deve essere fornita prova dell’esito positivo della riconvalida da mettere a disposizione del soggetto designante.

Nuove definizioni e regime dei fornitori regolamentati e conosciuti di forniture per l’aeroporto

Sono ridefinite le nozioni di forniture per l’aeroporto, fornitore regolamentato e fornitore conosciuto. Il fornitore regolamentato deve ottenere un’approvazione dell’autorità competente per sito specifico, presentare un programma di sicurezza e la dichiarazione di impegni, subire esame documentale e verifica in loco, e risultare iscritto nella banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica entro il giorno lavorativo successivo. La conferma avviene al massimo ogni 5 anni; se non conforme, lo status è ritirato. Il fornitore regolamentato approvato è riconosciuto in tutti gli Stati membri, salvo misure più severe nazionali ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 300/2008.

Designazione dei fornitori conosciuti e loro controlli

Il fornitore conosciuto è designato dall’operatore aeroportuale sulla base di dichiarazione di impegni e programma di sicurezza. La designazione richiede convalide sulla completezza e attuazione del programma, può comportare iscrizione nella banca dati dell’Unione e deve essere rinnovata con verifiche periodiche almeno ogni tre anni. Sono disciplinate visite in loco o controlli periodici sulle consegne, con frequenza minima trimestrale o sul 20 % delle consegne, a seconda del modello di convalida adottato. L’operatore deve conservare elenco, dichiarazioni, programmi e relazioni fino a sei mesi dopo la scadenza della designazione.

Controlli di sicurezza per fornitori, operatori aeroportuali e terzi

È introdotto un elenco di controlli minimi: nomina di un responsabile sicurezza, formazione del personale, impedimento dell’accesso non autorizzato, verifica che le forniture non nascondano articoli proibiti, uso di sigilli antimanomissione o protezioni fisiche per veicoli e container, salvo durante il trasporto nell’area lato volo. Se per il trasporto si usa una società terza non conosciuta, il fornitore deve assicurare l’esecuzione di tutti i controlli.

Nuove appendici 9-A e 9-B sulle dichiarazioni di impegni

Sono sostituite e introdotte le dichiarazioni di impegni per fornitori regolamentati e conosciuti, con obblighi di veridicità delle informazioni, aggiornamento del programma di sicurezza, comunicazione di modifiche minori entro 10 giorni lavorativi e di modifiche importanti almeno 15 giorni lavorativi prima, collaborazione alle ispezioni, segnalazione di violazioni gravi o circostanze sospette e comunicazione di cessazione dell’attività o impossibilità di rispettare i requisiti UE.

Marchio UE per attrezzature di sicurezza e standard dei sistemi EDS

La Commissione può concedere il "marchio UE" alle attrezzature di sicurezza di cui al punto 12.0.5.3 se riceve e convalida le prove inviate dallo Stato membro. Per i sistemi EDS si stabilisce un calendario tecnico: i sistemi installati prima del 1o settembre 2022 devono soddisfare almeno lo standard 3; quelli installati tra il 1o settembre 2022 e il 31 agosto 2027 almeno lo standard 3.1; quelli installati dal 1o settembre 2027 almeno lo standard 3.2. È inoltre aggiornata al 31 dicembre 2026 una data precedentemente fissata al 1o ottobre 2025.

Requisiti sui cani antiesplosivo (EDD)

Sono rivisti i requisiti tecnici e formativi per gli EDD: capacità di rilevare i materiali indicati nell’appendice 12-D della decisione C(2015) 8005; impiego solo se il conduttore ha superato l’esame teorico, il cane la prova di riconoscimento degli odori e la squadra è stata abilitata; impiego solo nelle metodologie e aree autorizzate. È previsto il marcaggio con trasponditore per l’identificazione univoca del cane. L’addestramento deve essere svolto da istruttori qualificati, con uso esclusivo per il rilevamento esplosivi, materiali reali o di esercitazione, prevenzione della contaminazione e addestramento periodico almeno ogni sei settimane per almeno quattro ore, salvo addestramento settimanale equivalente sui materiali elencati. L’addestramento operativo deve essere continuo, a campione e su oggetti già sottoposti a screening e protetti.

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