Regolamento (UE) 2026/450
Regolamento delegato (UE) 2026/450 della Commissione, del 27 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda la definizione di misure per garantire il rispetto delle misure di mitigazione esistenti volte a ridurre le catture accidentali della popolazione di focene del Baltico centrale (Phocoena phocoena) presenti nel Mar Baltico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato rafforza il controllo dell’attuazione delle misure già previste per ridurre le catture accidentali della focena del Baltico centrale, specie particolarmente protetta e in grave rischio di conservazione. Interviene sul regolamento (UE) 2019/1241, allegato XIII, introducendo obblighi di dotazione e di trasmissione più stringenti per i pescherecci operanti in determinate zone del Mar Baltico. Le misure sono motivate dalla necessità di monitorare efficacemente le chiusure spazio-temporali e le restrizioni sulle reti fisse, con un differimento di applicazione per consentire l’adeguamento tecnico degli operatori.
Modifica il regolamento (UE) 2019/1241 introducendo misure di controllo per garantire il rispetto delle misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali della focena del Baltico centrale nel Mar Baltico.
Ambito di applicazione
Si applica nel quadro della politica comune della pesca e, in particolare, alle zone del Mar Baltico elencate nell’allegato XIII, parte A, punti da 3.1 a 3.4, del regolamento (UE) 2019/1241, quando in tali zone si applicano restrizioni o divieti alla pesca con reti fisse. Incide sui pescherecci, con obblighi specifici per quelli di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, e coinvolge gli Stati membri di bandiera e gli Stati membri costieri interessati. Le misure sono regionali e direttamente applicabili negli Stati membri; il punto 3.5, lettera a), dell’allegato ha efficacia limitata fino al 10 gennaio 2028.
Misure di controllo per la tutela della focena del Baltico centrale
Il regolamento delegato (UE) 2026/450 modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per rafforzare il controllo delle misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali della focena del Baltico centrale (Phocoena phocoena) nel Mar Baltico. Il testo si inserisce nel quadro della tutela rigorosa dei cetacei ai sensi della direttiva 92/43/CEE e si fonda sulla necessità, evidenziata da valutazioni scientifiche e dalla cooperazione regionale BALTFISH, di garantire un monitoraggio efficace delle misure già adottate con il regolamento delegato (UE) 2022/303.
Contesto scientifico e normativo
La focena è qualificata come specie soggetta a protezione rigorosa e, secondo il CIEM, nel Mar Baltico esistono due popolazioni distinte: quella del Baltico centrale e quella del Belt. La popolazione del Baltico centrale è ancora classificata come "in pericolo critico" nella lista rossa IUCN e risulterebbe inferiore a 500 esemplari. Il regolamento prende atto del fatto che gli Stati membri si erano impegnati a concordare misure di controllo più dettagliate e che l’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 già prevede misure regionali per la mitigazione delle catture accidentali di specie sensibili, comprese i cetacei.
Genesi delle misure di controllo
Il 29 aprile 2022 gli Stati membri del Mar Baltico riuniti nel forum BALTFISH hanno richiesto al gruppo di esperti in materia di controllo BALTFISH di elaborare misure più dettagliate. Nell’agosto 2022 il gruppo ha ritenuto sufficienti le misure esistenti per le zone con dispositivi di dissuasione acustici, ma ha raccomandato misure specifiche per le zone soggette a chiusure spazio-temporali. Il 27 giugno 2023 BALTFISH ha quindi presentato una raccomandazione comune che prevede, in particolare, una maggiore frequenza di trasmissione dei dati di posizione dei pescherecci, fino a 10 minuti, e il controllo di tutti i pescherecci nelle zone indicate quando si applicano restrizioni o divieti alla pesca con reti fisse. Lo CSTEP ha valutato positivamente precedenti raccomandazioni analoghe e ha ritenuto adeguate tali misure per un monitoraggio in mare efficace dei siti Natura 2000; il CIEM, nel parere del 2025, ha inoltre ribadito che reti da imbrocco e tramagli sono gli attrezzi con il rischio più elevato di catture accidentali di focene.
Modifica del regolamento (UE) 2019/1241
L’intervento normativo consiste nell’integrazione delle misure tecniche dell’allegato XIII, parte A, punto 3, del regolamento (UE) 2019/1241. Il nuovo punto 3.5 disciplina le misure di controllo applicabili nelle zone di cui ai punti 3.1-3.4 quando sono in vigore restrizioni o divieti alla pesca con reti fisse.
Equipaggiamento obbligatorio dei pescherecci sotto i 12 metri
Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, il regolamento richiede una delle seguenti soluzioni:
- un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- un sistema di identificazione automatica (AIS) ai sensi dell’articolo 6 bis della direttiva 2002/59/CE e dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- un dispositivo di localizzazione approvato dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera, capace di trasmettere dati di posizione e, se del caso, data, ora, rotta, velocità, contrassegni identificativi esterni e altri dati pertinenti stabiliti dalla Commissione negli atti di esecuzione.
Se il dispositivo non si trova nel raggio di portata di una rete, i dati sulla posizione devono essere conservati e trasmessi secondo l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842. Questa misura della lettera a) si applica fino al 10 gennaio 2028.
Frequenza di trasmissione e zona di controllo
Il punto 3.5, lettera b), impone una frequenza di trasmissione dei dati di posizione di almeno una volta ogni 10 minuti. La previsione si applica anche all’interno di una zona di controllo di 4 miglia nautiche da stabilire per i pescherecci con VMS i cui dispositivi non supportano la modifica automatica della frequenza di comunicazione.
Informazione tra Stati membri
La lettera c) introduce un obbligo informativo in capo allo Stato membro di bandiera, che deve comunicare allo Stato membro costiero:
- l’ingresso di un peschereccio battente la propria bandiera nelle zone soggette alla sovranità o giurisdizione dello Stato membro costiero elencate ai punti 3.1-3.4;
- il sistema o il dispositivo specifico utilizzato dal peschereccio.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le misure contenute nel punto 3.5 dell’allegato si applicano dal 21 luglio 2027, in modo da concedere agli operatori tempo sufficiente per adeguare i pescherecci ai dispositivi di trasmissione richiesti. La lettera a) del punto 3.5 ha una durata limitata e scade il 10 gennaio 2028, in coerenza con l’avvio delle nuove norme sui sistemi di controllo dei pescherecci previste dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241
L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato XIII, parte A, il punto 3.5 relativo alle misure di controllo applicabili nelle zone di cui ai punti da 3.1 a 3.4, quando operano restrizioni o divieti alla pesca con reti fisse.
Obblighi di equipaggiamento per i pescherecci inferiori a 12 metri
I pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri devono essere dotati di VMS ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, oppure di AIS ai sensi dell’articolo 6 bis della direttiva 2002/59/CE e dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009, oppure di un dispositivo di localizzazione approvato dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera. Il dispositivo deve trasmettere i dati sulla posizione e, se del caso, data e ora, rotta, velocità, contrassegni esterni e altri dati pertinenti stabiliti negli atti di esecuzione della Commissione.
Trasmissione e conservazione dei dati di posizione
Quando il dispositivo non si trova nel raggio di portata di una rete, i dati sulla posizione devono essere conservati e trasmessi conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2842. La frequenza di trasmissione dei dati di posizione è almeno ogni 10 minuti, anche all’interno di una zona di controllo di 4 miglia nautiche per i pescherecci con VMS che non supportano la modifica automatica della frequenza di comunicazione.
Obblighi di informazione tra Stato membro di bandiera e Stato membro costiero
Lo Stato membro di bandiera deve informare lo Stato membro costiero quando un peschereccio battente la propria bandiera entra nelle zone soggette alla sovranità o giurisdizione dello Stato membro costiero elencate ai punti da 3.1 a 3.4 e deve indicare il sistema o dispositivo specifico utilizzato dal peschereccio.
Durata e decorrenza delle misure
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le misure del punto 3.5 si applicano dal 21 luglio 2027. La lettera a) del punto 3.5 si applica fino al 10 gennaio 2028, data di scadenza espressamente prevista.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 feb 2026Regolamento (UE) 2026/447
- Regolamento · 27 feb 2026Regolamento (UE) 2026/449
- Regolamento · 26 feb 2026Regolamento (UE) 2026/426
- Regolamento · 26 feb 2026Regolamento (UE) 2026/441
- Regolamento · 26 feb 2026Regolamento (UE) 2026/456
- Regolamento · 26 feb 2026Regolamento (UE) 2026/460
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →