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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 2120 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Dichiarazione dei redditi - Imposte dichiarate e non versate - Avviso bonario - Obbligo della preventiva notifica - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva l'illegittimità della cartella per la mancata preventiva notifica dell'avviso bonario e, in relazione alla notifica, contestava presumibilmente la validità o la decorrenza della notificazione. La controversia riguardava somme corrispondenti a imposte indicate nella dichiarazione dei redditi, ma non pagate tempestivamente.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'Amministrazione non è obbligata a inviare l'avviso bonario quando il debito deriva direttamente dalla dichiarazione del contribuente e le somme iscritte a ruolo coincidono con quelle dichiarate e non versate. In tali casi, il semplice confronto tra dichiarazione e cartella consente di verificare la legittimità della riscossione. Quanto alla notifica, essa si considera perfezionata alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, da una delle persone abilitate o dal portiere dello stabile.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. La notifica risulta perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una persona autorizzata, compreso il portiere dello stabile nei casi previsti.

Massime di principio

  • L'avviso bonario non è necessariamente obbligatorio quando la cartella riguarda imposte già dichiarate dal contribuente e rimaste semplicemente non pagate; in tale situazione l'Amministrazione può procedere direttamente alla riscossione.
  • La corrispondenza tra gli importi dichiarati e quelli richiesti nella cartella costituisce un elemento rilevante per ritenere il debito certo e verificabile, senza necessità di una preventiva comunicazione di irregolarità.
  • La mancata ricezione dell'avviso bonario, da sola, non rende illegittima la cartella se il contribuente conosceva già il debito attraverso la propria dichiarazione.
  • Per contestare efficacemente la cartella occorre evidenziare errori concreti, come importi non coincidenti con la dichiarazione, pagamenti già effettuati, vizi della notifica o decadenza dei termini.
  • Ai fini della notifica, l'avviso di ricevimento sottoscritto da un soggetto abilitato o dal portiere può essere sufficiente a dimostrare il perfezionamento della consegna, salvo specifiche contestazioni documentate.

Testo integrale

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