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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00341/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società commerciale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società automobilistica per la restituzione di venti autovetture asseritamente cedute con patto di riservato dominio e non pagate, oltre al pagamento di una fornitura di pezzi di ricambio. La società ingiunta propose opposizione contestando il credito monitorio e formulando a sua volta domande riconvenzionali per rilevanti somme che assumeva dovute nei rapporti commerciali intercorsi tra le parti. In primo grado il Tribunale accolse parzialmente l’opposizione: revocò il decreto, ritenne nulla la procura conferita al difensore della società monitoria, dichiarò inammissibili alcune domande per asserita mutatio libelli e reconventio reconventionis e riconobbe in favore dell’opponente un credito di importo molto elevato. In appello la corte territoriale riformò parzialmente la decisione, ritenendo valida la procura monitoria, correggendo la quantificazione del credito e respingendo l’appello incidentale. La società soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione articolando dieci motivi: 1) violazione delle norme sull’appello e sul giudicato interno, per asserita inammissibilità dell’appello principale per genericità dei motivi; 2) violazione delle norme sulla procura alle liti e sulla sanatoria dei vizi della rappresentanza processuale, sostenendo l’invalidità della procura originaria rilasciata dal direttore generale e l’inefficacia di quella successiva; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per la rivalutazione della consulenza tecnica d’ufficio e delle prove documentali circa la quantificazione dei reciproci crediti; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente e per relationem; 5) violazione delle regole sulla non contestazione e sull’onere della prova in relazione al cd. accordo Migliorini; 6) omessa pronuncia su capi dell’appello incidentale relativi a crediti per bonus e azioni; 7) omesso esame di fatti decisivi sull’interpretazione della lettera del 10 gennaio 2007 e sulla detrazione degli acconti; 8) violazione delle regole probatorie e dei limiti delle presunzioni e della prova del pagamento; 9) violazione delle norme su maggior danno, danno ulteriore e condanna generica al risarcimento; 10) omessa pronuncia sulla richiesta di mezzi istruttori reiterata in appello. La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l’impugnazione, infondate o inammissibili le eccezioni preliminari della resistente, e ha poi escluso che i motivi di ricorso rispettassero i requisiti di specificità e autosufficienza quando miravano a una diversa lettura degli atti di merito, della procura, della CTU e dei documenti. Ha inoltre affermato che non ricorre violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c. quando il ricorrente si limiti a criticare la valutazione delle prove, che l’omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non riguarda singoli elementi istruttori ma solo fatti storici decisivi non considerati, e che l’omessa pronuncia non è configurabile per mere istanze istruttorie. Ha quindi confermato il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha disatteso le eccezioni di tardività e di nullità della notifica sollevate dalla resistente, ma ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi del ricorso principale. Ha ritenuto che la doglianza sulla genericità dell’appello fosse priva di autosufficienza, che la questione della procura alle liti fosse superata dalla prova del potere rappresentativo del direttore generale, che le censure sulla CTU e sui documenti mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, e che non sussistessero omessa pronuncia né motivazione apparente. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva riconosciuto solo parzialmente i crediti dell’odierna ricorrente e respinto il suo appello incidentale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il termine lungo annuale di impugnazione, nel testo anteriore alla riforma del 2009, con aggiunta della sospensione feriale.

  • art. 330 c.p.c.

    Se l’impugnazione è proposta entro il termine lungo così calcolato, la notificazione va eseguita nei luoghi indicati dal primo comma e non personalmente alla parte; la sospensione feriale incide sul computo del termine.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Nel testo anteriore alla riforma, il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza deve consentire la sanatoria assegnando un termine perentorio; ma la questione è irrilevante se la procura originaria era valida.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura successivamente prodotta è stata considerata, nel caso concreto, solo confermativa e comunque non necessaria, perché il potere rappresentativo originario del firmatario risultava provato.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito, non istanze istruttorie; non è configurabile quando la corte di merito si sia pronunciata sui capi sostanziali della domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una regola legale di prova; non per il mero dissenso sulla ponderazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l’onere probatorio è stato addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio o l’apprezzamento del suo contenuto.

  • art. 2726 c.c.

    La corte ha escluso che il pagamento fosse stato provato mediante prova testimoniale, avendo valorizzato una dichiarazione scritta della parte e l’interrogatorio libero, che non sono soggetti ai medesimi limiti.

  • art. 2729 c.c.

    Le censure sulle presunzioni erano in concreto dirette a contestare la ricostruzione del fatto e non l’uso di presunzioni in violazione dei limiti legali.

  • art. 1224 c.c.

    Il maggior danno da ritardo nel pagamento richiede una specifica prova; in mancanza, restano dovuti gli interessi riconosciuti dal giudice di merito.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone la dimostrata esistenza di un danno risarcibile; non può supplire alla mancanza di prova dell’an debeatur.

  • art. 278 c.p.c.

    La domanda di condanna generica richiede che il danno sia almeno probabile; non è ammissibile in assenza di allegazione e prova di un pregiudizio ulteriore.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non occorre rispondere analiticamente a tutte le singole difese o risultanze istruttorie.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di decisione conforme nei due gradi di merito, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è precluso nei limiti previsti dalla norma ratione temporis applicabile.

  • art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e autosufficiente i fatti processuali e il contenuto essenziale degli atti e documenti rilevanti, senza demandare alla Corte l’individuazione delle censure.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello deve contenere censure specifiche, ma il ricorso per cassazione che deduca la sua genericità deve trascrivere i motivi censurati e indicare puntualmente il fatto processuale rilevante.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La deduzione di giudicato interno richiede la precisa indicazione dei capi di sentenza non impugnati e del loro contenuto; non è sufficiente un richiamo generico.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi moratori riconosciuti possono assorbire il maggior danno, se non sia provata l’esistenza di ulteriori pregiudizi.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione della genericità dei motivi di appello richiede un ricorso autosufficiente: occorre riportare in modo essenziale e puntuale i motivi di gravame e indicare i passaggi decisivi degli atti rilevanti, perché non è consentito demandare alla Corte l’esame integrale del fascicolo di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando l’onere della prova sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata; non quando la censura investa l’apprezzamento del materiale probatorio acquisito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non singoli elementi istruttori, non le argomentazioni difensive delle parti e non la mera preferenza per una diversa lettura della consulenza tecnica d’ufficio.
  • L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito, non rispetto a istanze istruttorie; la mancata ammissione di prove va semmai censurata nei limiti del vizio motivazionale e con specifica dimostrazione della decisività della prova richiesta.
  • La motivazione per relationem non è nulla se il giudice, pur richiamando atti di parte, rende comprensibile il proprio percorso logico e giuridico e consente il controllo sulla decisione, soddisfacendo il minimo costituzionale di motivazione.
  • La prova del pagamento o dell’avvenuta liquidazione può essere desunta, nel caso concreto, da dichiarazioni scritte della parte e dall’interrogatorio libero, senza che operino automaticamente i limiti propri della prova testimoniale.
  • La domanda di condanna generica o di riconoscimento del maggior danno richiede che il pregiudizio ulteriore sia almeno allegato e reso plausibile; in mancanza, il riconoscimento degli interessi moratori può esaurire integralmente il ristoro dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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