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Sentenza

Sentenza n. 16375/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202604848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 7204/2025, passata in giudicato, limitatamente alla condanna alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 7204/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pronunciata il 19 giugno 2025 nel giudizio R.G. n. 9710/2024/LAV e passata in giudicato. Il titolo, non impugnato e notificato al Ministero, condannava l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, avvocato antistatario. Il ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme liquidate nel titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di un titolo giudiziale definitivo che impone il pagamento di somme integra un inadempimento del giudicato e giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, con ordine di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
  • In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che l’incarico divenga operativo dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e su istanza del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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