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Circolare

Circolare numero 16 del 02-02-2010

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori Retribuzioni convenzionali in genere Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70 Cooperative sociali Rapporti di lavoro a tempo parziale Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2010 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438 Massimale annuo della base contributiva e pensionabile Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2010 i valori di riferimento per la contribuzione previdenziale e assistenziale: retribuzione minima imponibile, minimali giornalieri, retribuzioni convenzionali, massimali e altri importi rilevanti. Vengono inoltre richiamate regole specifiche per cooperative sociali, lavoro a tempo parziale, Fondo volo, lavoratori a domicilio, spettacolo e maternità, oltre alle modalità di regolarizzazione per gennaio 2010.

Minimali e massimali contributivi e retributivi per l’anno 2010

Minimali di retribuzione e valori contributivi per l’anno 2010

La circolare aggiorna i principali valori contributivi e retributivi validi per il 2010, con particolare attenzione ai minimali di retribuzione imponibile, ai criteri di determinazione della base contributiva e ai massimali e limiti rilevanti per l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali. Le indicazioni riguardano la generalità dei lavoratori e una serie di categorie speciali, per le quali vengono chiariti gli importi da assumere a base del calcolo e le modalità operative di adeguamento e regolarizzazione.

Retribuzione minima imponibile per la generalità dei lavoratori

Per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori ai limiti stabiliti dalla legge. La retribuzione da assumere a base per il calcolo dei contributi deve rispettare sia il minimale di retribuzione imponibile, c.d. minimo contrattuale, sia il minimale di retribuzione giornaliera previsto dalla normativa.

Il minimo contrattuale è definito come la retribuzione non inferiore agli importi previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli. La circolare ribadisce che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva sono tenuti, ai fini contributivi, a rispettare i trattamenti retributivi fissati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Per "trattamenti retributivi" devono intendersi tutti gli istituti contrattuali che incidono sulla misura della retribuzione.

Viene inoltre richiamata la norma interpretativa secondo cui, in caso di pluralità di contratti collettivi relativi alla medesima categoria, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

La circolare precisa che il minimo contrattuale non elimina i precedenti minimali di retribuzione giornaliera: se la retribuzione da assoggettare a contribuzione risulta inferiore, deve essere adeguata al minimale giornaliero previsto dalla legge.

Minimali di retribuzione giornaliera

Per diversi settori il legislatore prevede valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi, soggetti a rivalutazione annuale in base all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Per il 2010, tenuto conto della variazione percentuale ISTAT pari allo 0,7%, i limiti rivalutati si applicano dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 2010.

Il minimale giornaliero non può comunque essere inferiore a 43,79 euro, importo corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari per il 2010 a 460,97 euro.

Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e Fondo volo

La circolare chiarisce che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi quando il datore di lavoro eroga trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al predetto limite minimo. Sono richiamate, per tale fattispecie, le istruzioni già fornite in precedenza.

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea iscritto al Fondo volo, la retribuzione imponibile è determinata, dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969. Il D.Lgs. n. 164/1997 prevede inoltre l’applicazione del minimo contrattuale valido per la generalità dei lavoratori. In assenza di contratti collettivi nazionali, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto ministeriale, e alle retribuzioni contrattuali inferiori devono essere adeguate tali soglie. In ogni caso, la retribuzione imponibile del personale iscritto al Fondo volo non può essere inferiore al minimale giornaliero di 43,79 euro per il 2010.

Retribuzioni convenzionali in genere e casi particolari

Per le retribuzioni convenzionali in genere, ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera si richiama l’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, che fissa una retribuzione minima di 5,16 euro per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali. Per il 2010 il limite minimo rivalutato è pari a 24,33 euro.

Per gli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge n. 413/1984 la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 62 del 2 maggio 2006.

Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, la retribuzione convenzionale 2010 è fissata in 608,00 euro mensili, calcolata su 24,33 euro per 25 giornate.

Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero è rivalutato annualmente in base all’indice medio del costo della vita: per il 2010, con indice pari allo 0,7%, il limite è fissato in 24,33 euro, ma deve comunque essere ragguagliato a 43,79 euro. Anche per questi lavoratori si applica il criterio del minimo contrattuale.

Cooperative sociali e cooperazione disciplinata dal DPR 602/1970

Per i lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/1970, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali va determinata secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori.

Per le cooperative sociali, il percorso triennale di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i soci lavoratori si è concluso il 31 dicembre 2009. Dal 1° gennaio 2010 si applicano quindi le norme della generalità dei lavoratori. Il minimale di retribuzione giornaliera per il 2010 è pari a 43,79 euro.

La circolare precisa che tale importo costituisce il limite minimo da assumere sia ai fini della contribuzione previdenziale IVS sia ai fini delle assicurazioni minori. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile devono essere considerati, oltre a paga base, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione (EDR), tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, essendo superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della legge n. 296/2006.

Viene inoltre chiarito che, dal 1° gennaio 2010, cessa di operare il criterio convenzionale di determinazione del periodo di occupazione. Per i soci delle cooperative interessate, come per la generalità dei lavoratori, l’imponibile contributivo deve quindi essere rapportato alle giornate di effettiva occupazione.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale resta applicabile l’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, ferma la nozione di retribuzione imponibile definita dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997. La retribuzione così determinata deve comunque essere adeguata, se inferiore, al minimale orario di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 389/1989, confermato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000.

Tale minimale orario si applica ai fini contributivi dal 1° gennaio 1989. In via generale, con orario normale di 40 ore settimanali, il calcolo del minimale orario per il 2010 è pari a 6,57 euro, ottenuto rapportando il minimale giornaliero di 43,79 euro a 6 giorni su 40 ore.

Aliquota aggiuntiva dell’1% e prima fascia di retribuzione pensionabile

Dal 1° gennaio 1993 è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, pari a un punto percentuale, sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, per tutti i regimi pensionistici con aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Per il 2010 la prima fascia di retribuzione pensionabile annua è determinata in 42.364,00 euro, risultante dalla rivalutazione della soglia 2009. L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica quindi sulla quota di retribuzione eccedente 42.364,00 euro annui, corrispondenti a 3.530,00 euro mensili. La circolare ribadisce l’obbligo di applicare il criterio della mensilizzazione e indica che la quota eccedente e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate a livello individuale nella denuncia UNIEMENS.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema contributivo, è rivalutato per il 2010 in 92.147,28 euro, arrotondato a 92.147,00 euro.

Viene ricordato che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali. La quota di retribuzione eccedente il massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate individualmente nella denuncia UNIEMENS; l’imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento indicato dalla circolare.

Accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione utile per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nel 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2010, applicando tale parametro al trattamento minimo di 460,97 euro, il limite settimanale risulta pari a 184,39 euro e quello annuale a 9.588,28 euro.

La circolare precisa inoltre che le disposizioni sul minimale di retribuzione giornaliera non si applicano, dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.

Importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente

Sono riportati gli importi per il 2010 che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997. Tra gli importi indicati figurano il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, il tetto dei fringe benefit, le indennità di trasferta in Italia e all’estero, i tetti delle indennità di trasferimento e il limite per le azioni offerte ai dipendenti. Per la disciplina di dettaglio la circolare rinvia a precedenti provvedimenti e circolari di prassi.

Massimali per malattia, maternità e maternità obbligatoria

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero per il calcolo della contribuzione di malattia e maternità è confermato per il 2010 in 67,14 euro.

Con riferimento alla maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, l’importo dell’indennità è rivalutato per il 2010 in 1.916,22 euro, rispetto ai 1.902,90 euro dell’anno precedente. La circolare precisa che l’importo fino a tale soglia deve essere indicato a livello individuale nella denuncia UNIEMENS, mentre la parte eccedente va riportata in un diverso elemento della denuncia.

Regolarizzazione del mese di gennaio 2010

Le aziende che non abbiano potuto tenere conto, nel versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2010, delle disposizioni illustrate nella circolare possono regolarizzare il periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, senza oneri aggiuntivi, entro il 16° giorno del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.

Per la regolarizzazione dei punti da 1 a 5 le aziende devono:

  • calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore dall’1 gennaio 2010 e quelle già assoggettate a contribuzione per il mese interessato;
  • riportare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione;
  • effettuare il calcolo dei contributi dovuti sui nuovi totali mediante UNIEMENS.

Per la regolarizzazione relativa all’aliquota aggiuntiva dell’1%, l’importo della differenza contributiva a credito dell’azienda, da restituire al lavoratore, deve essere indicato nella denuncia UNIEMENS secondo le modalità richiamate dalla circolare.

Punti principali

Retribuzione minima imponibile e minimale giornaliero

Per la generalità dei lavoratori la base contributiva non può essere inferiore ai minimi fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il minimo contrattuale deve rispettare i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e, se più favorevoli, anche gli accordi individuali o collettivi. Per il 2010 il minimale di retribuzione giornaliera è pari a 43,79 euro, dato dal 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD (460,97 euro).

Retribuzioni convenzionali

Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale giornaliero per il 2010 è pari a 24,33 euro. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa la retribuzione convenzionale mensile 2010 è fissata in 608,00 euro. Per i lavoratori a domicilio il minimo giornaliero 2010 è anch’esso pari a 24,33 euro, ma deve comunque essere ragguagliato al minimo di 43,79 euro e si applica anche il minimo contrattuale.

Cooperative sociali e cooperative ex DPR 602/1970

Dal 1° gennaio 2010 anche per i soci lavoratori delle cooperative sociali e delle cooperative per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ex art. 35 del DPR 797/1955 si applicano le regole della generalità dei lavoratori. Il minimo giornaliero contributivo è quindi 43,79 euro e nella retribuzione imponibile devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti da contrattazione collettiva e individuale. Viene inoltre abolito il criterio dei periodi di occupazione media mensile, con conseguente applicazione del criterio della retribuzione rapportata alle giornate di effettiva occupazione. Per i lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, dal 1° gennaio 2007 vale la disciplina generale.

Part-time, aliquota aggiuntiva e massimali

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale resta applicabile il minimale orario contributivo: con orario normale di 40 ore settimanali il calcolo porta a 6,57 euro l’ora. Per il 2010 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a 42.364,00 euro annui, ossia 3.530,00 euro mensili, e sulla quota eccedente si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1%. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per gli optanti al sistema contributivo è pari a 92.147,00 euro.

Accredito contributi, importi esclusi da reddito e altre soglie

Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione: per il 2010 corrisponde a 184,39 euro settimanali e 9.588,28 euro annui. Restano indicati anche gli importi che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente per il 2010, tra cui mensa, fringe benefit, trasferte, trasferimenti e azioni offerte ai dipendenti. Sono inoltre confermati il massimale giornaliero per malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (67,14 euro) e l’importo a carico dello Stato per maternità obbligatoria (1.916,22 euro).

Regolarizzazione del mese di gennaio 2010

Le aziende che non abbiano potuto applicare subito le nuove disposizioni per i contributi di gennaio 2010 possono regolarizzare senza oneri aggiuntivi entro il 16° giorno del terzo mese successivo alla circolare. Per i punti da 1 a 5 devono calcolare le differenze tra imponibili in vigore dall’1 gennaio 2010 e quelli già assoggettati a contribuzione e versarle nel mese della regolarizzazione tramite UNIEMENS. Per la quota aggiuntiva dell’1% la differenza contributiva a credito dell’azienda va restituita al lavoratore e riportata in UNIEMENS.

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