Circolare numero 12 del 02-02-2010
Variazione all' 1% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2010. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, il saggio degli interessi legali è fissato all’1% con decorrenza dal 1° gennaio 2010. Tale misura rileva anche ai fini della riduzione delle sanzioni civili prevista dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, subordinatamente all’integrale pagamento dei contributi dovuti. Per le domande di pagamento dilazionato, la condizione si considera soddisfatta solo dopo l’accoglimento della domanda e il rispetto della correntezza e regolarità dei versamenti. Per le esposizioni debitorie già pendenti al 1° gennaio 2010, il calcolo degli interessi va effettuato applicando i tassi vigenti nei diversi periodi di maturazione.
Riduzione del saggio di interesse legale all'1% dal 1° gennaio 2010
Riduzione del saggio di interesse legale all'1% dal 1° gennaio 2010
La circolare dà conto della pubblicazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, con cui il saggio degli interessi legali è stato ridotto all’1% a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il provvedimento ha riflessi anche sulla disciplina previdenziale richiamata, in particolare sulla riduzione delle sanzioni civili prevista dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000.
Quadro normativo richiamato
Il decreto ministeriale richiama l’art. 2, comma 185, della legge n. 662/1996, che consente al Ministro dell’economia e delle finanze di modificare il saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenendo conto del tasso di inflazione annuo. È richiamato anche il precedente decreto ministeriale 12 dicembre 2007, con il quale il tasso era stato fissato al 3% dal 1° gennaio 2008.
Applicazione della nuova misura
La nuova misura dell’1% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2010. Per le esposizioni debitorie già pendenti a tale data, il calcolo degli interessi deve essere effettuato applicando i tassi vigenti nei diversi periodi di maturazione, secondo la successione storica riportata nell’allegato.
Riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 15, legge n. 388/2000
La circolare precisa che la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. Tale presupposto è rilevante anche quando il debitore presenti una domanda di pagamento dilazionato: in questo caso, la condizione si considera realizzata solo dopo l’accoglimento della domanda, che presuppone a sua volta la correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
Tassi storici degli interessi legali
L’allegato riporta la sequenza dei tassi legali succedutisi nel tempo, utile per la determinazione degli interessi sulle posizioni pregresse:
- 5% fino al 15 dicembre 1990;
- 10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996;
- 5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998;
- 2,5% dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000;
- 3,5% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;
- 3,0% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003;
- 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007;
- 3,0% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009;
- 1,0% dal 1° gennaio 2010.
Finalità pratica del provvedimento
Il contenuto della circolare è quindi essenzialmente operativo: aggiorna la misura del tasso legale da applicare alle obbligazioni contributive e chiarisce il criterio di calcolo per le esposizioni pregresse, con particolare attenzione ai casi in cui si intenda beneficiare della riduzione delle sanzioni civili e alle richieste di rateazione.
Punti principali
Nuova misura del saggio di interesse legale
Dal 1° gennaio 2010 il saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile, è fissato all’1% in ragione d’anno dal decreto 4 dicembre 2009 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009.
Rilevanza per la riduzione delle sanzioni civili
L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede la possibilità di applicare alle sanzioni civili la misura degli interessi legali. La riduzione è però subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
Domanda di pagamento dilazionato
Quando è presentata una domanda di pagamento dilazionato, la condizione dell’integrale pagamento si considera realizzata solo a seguito dell’accoglimento della domanda stessa. L’accoglimento richiede, come noto, il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
Ambito temporale di applicazione
La misura dell’1% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2010. Per le esposizioni debitorie pendenti a tale data, gli interessi devono essere calcolati secondo i tassi vigenti nelle rispettive decorrenze.
Ricostruzione storica dei tassi legali
L’allegato riporta l’evoluzione dei tassi di interesse legale: 5% fino al 15/12/1990; 10% dal 16/12/1990 al 31/12/1996; 5% dal 1/1/1997 al 31/12/1998; 2,5% dal 1/1/1999 al 31/12/2000; 3,5% dal 1/1/2001 al 31/12/2001; 3,0% dal 1/1/2002 al 31/12/2003; 2,5% dal 1/1/2004 al 31/12/2007; 3,0% dal 1/1/2008 al 31/12/2009; 1,0% dal 1/1/2010.
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