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Circolare

Circolare numero 14 del 02-02-2010

Premessa. Contribuzione IVS sul minimale di reddito. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale. Massimale di reddito annuo imponibile. Contribuzione a saldo. Imprese con collaboratori. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo Termini e modalità di versamento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma per il 2010 le aliquote contributive IVS per artigiani e commercianti, disciplina la contribuzione sul minimale e sulla quota di reddito eccedente, indica il massimale di reddito imponibile e riepiloga scadenze e modalità di versamento. Sono richiamate anche le agevolazioni per under 21, per pensionati ultra sessantacinquenni e la contribuzione aggiuntiva per i commercianti, oltre al contributo maternità.

Contribuzione INPS 2010 per artigiani e commercianti

Contribuzione INPS 2010 per artigiani e commercianti

La circolare definisce, per l’anno 2010, il quadro della contribuzione previdenziale dovuta dagli iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti. Vengono confermate le aliquote IVS, indicate le agevolazioni applicabili, determinati minimale e massimale di reddito imponibile, e precisate modalità e scadenze di versamento.

Aliquote contributive e agevolazioni

Per il 2010 l’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e commercianti resta fissata nel 20,00%, in applicazione dell’art. 1, comma 768, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Restano inoltre in vigore:

  • la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, ai sensi dell’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  • le agevolazioni per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni previste dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i soli iscritti alla gestione commercianti va aggiunto lo 0,09% quale aliquota aggiuntiva per l’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, previsto dal d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207 e prorogato dall’art. 19-ter, comma 2, del d.l. 28 novembre 2008 n. 185 fino al 31 dicembre 2013. Rimane infine dovuto il contributo per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili per artigiani e commercianti.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per il 2010 il minimale annuo di reddito da assumere per il calcolo del contributo IVS è pari a € 14.334,00. Il valore deriva dal prodotto del minimale giornaliero in vigore al 1° gennaio 2010 (€ 43,79) per 312, cui si aggiungono € 671,39 ai sensi dell’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Le aliquote sul minimale risultano quindi:

  • artigiani titolari e coadiuvanti/coadiutori oltre i 21 anni: 20,00%;
  • commercianti titolari e coadiuvanti/coadiutori oltre i 21 anni: 20,09%;
  • coadiuvanti/coadiutori non oltre i 21 anni: 17,00% per gli artigiani e 17,09% per i commercianti.

La riduzione al 17,00% e al 17,09% si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

Il contributo annuo sul minimale è determinato come segue:

  • artigiani titolari e collaboratori oltre i 21 anni: € 2.874,24, di cui € 2.866,80 per IVS e € 7,44 per maternità;
  • commercianti titolari e collaboratori oltre i 21 anni: € 2.887,14, di cui € 2.879,70 per IVS e € 7,44 per maternità;
  • artigiani under 21: € 2.444,22, di cui € 2.436,78 per IVS e € 7,44 per maternità;
  • commercianti under 21: € 2.457,12, di cui € 2.449,68 per IVS e € 7,44 per maternità.

Per periodi inferiori all’anno solare il contributo mensile è pari a:

  • artigiani adulti: € 239,52;
  • commercianti adulti: € 240,60;
  • artigiani under 21: € 203,69;
  • commercianti under 21: € 204,76.

La circolare precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono riferirsi al reddito attribuito a ciascun soggetto che opera nell’impresa.

Contribuzione IVS sulla quota eccedente il minimale

La contribuzione per l’anno 2010 è dovuta sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2009, per la quota eccedente € 14.334,00 annui, fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari a € 42.364,00.

Per i redditi superiori a tale soglia resta fermo l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale previsto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote risultano pertanto:

  • titolari e collaboratori oltre i 21 anni: 20,00% fino a € 42.364,00 e 21,00% oltre tale importo per gli artigiani; 20,09% e 21,09% per i commercianti;
  • collaboratori fino a 21 anni: 17,00% fino a € 42.364,00 e 18,00% oltre tale importo per gli artigiani; 17,09% e 18,09% per i commercianti.

Il contributo calcolato sulla parte eccedente il minimale, denominato contributo a conguaglio, sommato a quello sul minimale, costituisce acconto della contribuzione dovuta sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2010.

Massimale di reddito e contributo massimo

La circolare richiama il principio secondo cui, in presenza di reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione nell’AGO IVS dei dipendenti, la quota eccedente viene considerata ai fini contributivi fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per il 2010 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 70.607,00, risultante da € 42.364,00 + € 28.243,00.

Tale limite è individuale e va riferito a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso. La circolare precisa inoltre che questo massimale riguarda soltanto i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti da gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo è invece pari a € 92.147,00 e non è frazionabile in ragione mensile, ai sensi dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

La circolare riporta anche i contributi massimi dovuti:

  • per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:
    • artigiani adulti: € 14.403,83;
    • commercianti adulti: € 14.467,38;
    • artigiani under 21: € 12.285,62;
    • commercianti under 21: € 12.349,17.
  • per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti da gennaio 1996 o successivamente:
    • artigiani adulti: € 18.927,23;
    • commercianti adulti: € 19.010,16;
    • artigiani under 21: € 16.162,82;
    • commercianti under 21: € 16.245,75.

Contribuzione a saldo e redditi d’impresa

Il contributo IVS degli artigiani e dei commercianti si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, e non solo su quelli derivanti dall’attività che giustifica l’iscrizione alla gestione. Inoltre, esso è rapportato ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce: per i contributi del 2010, quindi, ai redditi 2010 da dichiarare al fisco nel 2011.

Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio già versati è inferiore a quanto dovuto sull’intero reddito 2010, occorre versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Imprese con collaboratori familiari

Quando il titolare si avvale di familiari collaboratori, il calcolo dei contributi eccedenti il minimale segue regole diverse a seconda della struttura dell’impresa.

Nelle imprese familiari legalmente costituite:

  • sia il contributo del titolare sia quello dei collaboratori si calcolano sulla quota di reddito denunciata fiscalmente da ciascuno, ai sensi dell’art. 50-bis c.c. e dell’art. 5, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Nelle aziende non costituite in impresa familiare:

  • il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali;
  • la somma delle quote attribuite ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa;
  • i contributi del titolare e dei collaboratori sono calcolati sulla quota di reddito attribuita a ciascuno, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Affittacamere e produttori di assicurazione

Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Per tali soggetti è dovuto soltanto il contributo IVS a percentuale sull’effettivo reddito, maggiorato della contribuzione per maternità pari a € 0,62 mensili.

Termini e modalità di versamento

Il versamento dei contributi deve essere effettuato tramite modello F24. La circolare indica le seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2010, 16 agosto 2010, 16 novembre 2010 e 16 febbraio 2011 per le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010.

La disciplina richiamata fornisce quindi il quadro completo della contribuzione 2010 per artigiani e commercianti, con indicazioni operative utili sia per il calcolo degli importi sia per la gestione delle scadenze contributive.

Punti principali

Aliquote contributive 2010 e agevolazioni

Per il 2010 l’aliquota base resta al 20,00% per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS. Continua la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni restano ferme le agevolazioni previste dalla legge n. 233/1990. Per i commercianti si aggiunge lo 0,09% di aliquota aggiuntiva per l’indennizzo di cessazione definitiva dell’attività, prorogato fino al 31 dicembre 2013. È inoltre dovuto il contributo maternità di € 0,62 mensili.

Contributo IVS sul minimale di reddito

Per il 2010 il minimale annuo di reddito è fissato in € 14.334,00. Le aliquote applicabili sul minimale sono: 20,00% per artigiani titolari e collaboratori oltre i 21 anni e 17,00% per i collaboratori under 21; 20,09% per commercianti titolari e collaboratori oltre i 21 anni e 17,09% per i collaboratori under 21. Il contributo annuo sul minimale risulta pari a € 2.874,24 per artigiani adulti, € 2.444,22 per artigiani under 21, € 2.887,14 per commercianti adulti e € 2.457,12 per commercianti under 21, comprensivi del contributo maternità. Per periodi inferiori all’anno sono indicati importi mensili proporzionati. Il minimale e il relativo contributo si riferiscono a ciascun soggetto operante nell’impresa.

Contributo IVS sul reddito eccedente il minimale

La contribuzione si applica alla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2009 per la parte eccedente € 14.334,00, fino al limite di retribuzione annua pensionabile di € 42.364,00. Oltre tale soglia l’aliquota aumenta di un punto percentuale. Le aliquote diventano quindi 21,00% per artigiani adulti e 21,09% per commercianti adulti, mentre per i collaboratori under 21 salgono a 18,00% e 18,09%. Il contributo calcolato sulla quota eccedente, sommato a quello sul minimale, costituisce un acconto sulla contribuzione dovuta sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2010.

Massimale di reddito imponibile

Per il 2010 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 70.607,00 per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o con anzianità riconoscibile a tale data. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti da gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo è invece di € 92.147,00 e non è frazionabile mensilmente. La circolare riporta anche i massimali contributivi massimi dovuti in relazione alle diverse categorie di soggetti e alle rispettive aliquote.

Contribuzione a saldo e reddito d’impresa

Il contributo IVS va calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferiti allo stesso anno cui il contributo si riferisce. Se quanto versato con il minimale e con i contributi a conguaglio non copre l’intero dovuto sui redditi 2010, il residuo va corrisposto come contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Per l’imponibile contributivo si rinvia alla disciplina generale sul reddito d’impresa richiamata dalla circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

Imprese con collaboratori

Se il titolare si avvale di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno ripartiti in funzione della quota di reddito attribuita a ciascun soggetto. Nelle imprese familiari legalmente costituite, sia titolare sia collaboratori calcolano i contributi sulla quota di reddito denunciata fiscalmente da ciascuno. Nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori quote di reddito, ma il totale attribuibile non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa.

Affittacamere e produttori di assicurazione

Per gli affittacamere e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non si applica il minimale annuo di reddito. Essi versano solo i contributi IVS percentuali sull’effettivo reddito, maggiorati della contribuzione maternità di € 0,62 mensili.

Termini e modalità di versamento

I contributi vanno versati con modello F24. Le quattro rate sul minimale scadono il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2010, nonché il 16 febbraio 2011. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010, si versano entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

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