Circolare numero 13 del 02-02-2010
Misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2010 per gli iscritti alla Gestione separata. Massimale di reddito ai fini del versamento e minimale di reddito ai fini dell’accredito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2010 le aliquote contributive, di computo e i relativi criteri di versamento per gli iscritti alla Gestione separata. Conferma l’incremento per chi non è assicurato ad altre forme pensionistiche, la ripartizione dell’onere tra committente e collaboratore, il massimale di reddito e il minimale utile all’accredito contributivo. Vengono inoltre richiamate le regole per i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2010 e per i professionisti iscritti alla Gestione separata.
Aliquote contributive Gestione separata INPS per il 2010
Aliquote contributive e criteri applicativi per la Gestione separata nel 2010
La circolare aggiorna per l’anno 2010 il quadro contributivo della Gestione separata, in attuazione dell’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevede il progressivo incremento delle aliquote contributive pensionistiche e di computo. Sono inoltre richiamate le regole già vigenti sull’aliquota aggiuntiva per chi non è coperto da altra forma previdenziale, sulle modalità di ripartizione del contributo, sui termini di versamento e sui parametri di riferimento per l’accredito e il computo dei contributi.
Aliquote contributive dovute nel 2010
Per il 2010 le aliquote complessive dovute alla Gestione separata sono determinate come segue:
- 26,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17,00% per i soggetti titolari di pensione o comunque provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Per i soggetti privi di altra copertura previdenziale, alla contribuzione IVS si somma l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, destinata a finanziare gli oneri per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e, per determinate categorie, malattia. La circolare ricorda che tale aliquota era stata inizialmente fissata allo 0,50% e poi elevata allo 0,72% dal 7 novembre 2007.
Ripartizione dell’onere contributivo e versamento
La ripartizione dell’onere contributivo resta invariata rispetto agli anni precedenti:
- un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, in via generale;
- nel caso di associazione in partecipazione, 55% a carico dell’associante e 45% a carico dell’associato.
Il versamento deve essere effettuato dal titolare del rapporto contributivo, cioè dal committente o dall’associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso. Il pagamento avviene mediante modello F24; per i titolari di partita IVA l’F24 deve essere telematico.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, l’intero onere contributivo è a loro carico. In tal caso il versamento, sempre tramite F24 telematico, segue le scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, con riferimento a saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010.
Massimale di reddito per l’applicazione delle aliquote
Le aliquote del 26,72% e del 17,00% si applicano fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2010 tale massimale è pari a euro 92.147,00.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2010
Per i collaboratori continua ad applicarsi il principio di cassa allargato di cui al primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., richiamato dalla circolare con riferimento ai compensi assimilati ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente.
Ne consegue che i compensi erogati entro il 12 gennaio 2010, se riferiti a prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2009, devono essere assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2009.
Minimale per l’accredito contributivo
Ai fini dell’accredito dei contributi, il minimale di reddito per il 2010 è fissato in euro 14.334,00, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990.
La circolare precisa i valori necessari per ottenere l’accredito dell’intero anno:
- con aliquota del 17%, il contributo annuo è pari a euro 2.436,78;
- con aliquota del 26,72%, il contributo annuo è pari a euro 3.830,04, di cui euro 3.726,84 ai fini pensionistici.
Se a fine anno il minimale non è stato raggiunto, i mesi accreditati si riducono proporzionalmente al contributo effettivamente versato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 29, della legge n. 335/1995.
Aliquote di computo dal 1° gennaio 2010
Dal 1° gennaio 2010 le aliquote di computo sono stabilite nella misura del 26% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e del 17% per tutti gli altri iscritti. Per il dettaglio dell’evoluzione storica delle aliquote di computo nella Gestione separata, la circolare rinvia alla circolare n. 7/2007.
Punti principali
Aliquote contributive 2010
Per l’anno 2010 le aliquote complessive dovute alla Gestione separata sono fissate al 26,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e al 17,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. L’aliquota del 26,72% comprende il 26,00% di aliquota IVS più lo 0,72% di aliquota aggiuntiva destinata a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e, per alcune categorie, malattia.
Ripartizione dell’onere e versamento
L’onere contributivo resta ripartito, di regola, tra collaboratore e committente nella misura di un terzo e due terzi. Nell’associazione in մասնակցazione la ripartizione è invece pari al 55% a carico dell’associante e al 45% a carico dell’associato. Il versamento deve essere effettuato dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso, tramite modello F24; se il titolare è soggetto titolare di partita IVA, il versamento è telematico. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’intero onere resta a loro carico e il pagamento avviene con F24 telematico alle scadenze fiscali delle imposte sui redditi.
Massimale annuo di reddito
Le aliquote si applicano fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per il 2010 è pari a euro 92.147,00.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2010
Per i collaboratori trova applicazione il principio di cassa allargato dell’articolo 51 del T.U.I.R.: le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i compensi erogati entro il 12 gennaio 2010 e riferiti a prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2009 vanno assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2009.
Minimale per l’accredito contributivo
Per l’accredito dei contributi il minimale di reddito per il 2010 è pari a euro 14.334,00. Con aliquota del 17% l’accredito dell’intero anno corrisponde a un contributo annuo di euro 2.436,78; con aliquota del 26,72% il contributo annuo per l’accredito dell’intero anno è pari a euro 3.830,04, di cui euro 3.726,84 ai fini pensionistici. Se a fine anno il minimale non è raggiunto, i mesi accreditati si riducono in proporzione al contributo versato.
Aliquote di computo dal 1° gennaio 2010
Dal 1° gennaio 2010 le aliquote di computo sono fissate al 26% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e al 17% per tutti gli altri iscritti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 2 feb 2010Circolare numero 12 del 02-02-2010
- Circolare · 2 feb 2010Circolare numero 14 del 02-02-2010
- Circolare · 2 feb 2010Circolare numero 16 del 02-02-2010
- Circolare · 1 feb 2010Circolare numero 1 del 01/02/2010
- Circolare · 1 feb 2010Circolare numero 04 del 01-02-2010 enpals
- Circolare · 3 feb 2010Circolare numero 17 del 03-02-2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →