Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 17 del 03-02-2010

Premessa: nuovo quadro normativo Prestatori Attività Committenti - enti locali Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 191/2009 all’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, che ampliano l’utilizzo dei buoni lavoro. Vengono aggiornate le categorie di prestatori ammessi, le attività consentite e i committenti, con particolare attenzione a enti locali, studenti, pensionati, lavoratori part-time e percettori di ammortizzatori sociali. Sono inoltre chiariti i limiti economici, le condizioni di utilizzo e i vincoli per le pubbliche amministrazioni.

Estensione del lavoro occasionale accessorio e dei buoni lavoro con la Legge Finanziaria 2010

Estensione del lavoro occasionale accessorio e dei buoni lavoro con la Legge Finanziaria 2010

La circolare esamina l’impatto dell’art. 2, commi 148 e 149, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sull’art. 70 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. L’intervento normativo amplia il perimetro del lavoro occasionale di tipo accessorio, estendendo i casi di utilizzo dei buoni lavoro, le categorie di prestatori ammessi e i committenti legittimati, con particolare attenzione agli enti locali e ad alcune ipotesi sperimentali per il 2010.

Prestatori interessati

La circolare distingue le principali categorie di prestatori che possono svolgere lavoro accessorio.

  • Studenti under 25 iscritti a scuole di ogni ordine e grado: possono prestare lavoro accessorio il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici.
  • Studenti universitari under 25: possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno.
  • Pensionati: possono prestare attività occasionale in qualsiasi settore produttivo, e, in forza della modifica normativa, anche a favore degli enti locali.
  • Percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito: l’utilizzo è prorogato in via sperimentale a tutto il 2010; possono operare in tutti i settori produttivi e anche presso enti locali.
  • Lavoratori titolari di contratto part-time: per il solo anno 2010 possono svolgere attività accessoria in qualsiasi settore produttivo, con il divieto di utilizzare i buoni lavoro presso il proprio datore di lavoro part-time.

Per gli studenti iscritti a istituti scolastici, la circolare richiama le indicazioni già fornite con la circolare INPS n. 104 del 1° dicembre 2008 sui periodi di vacanza:

  • vacanze natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio;
  • vacanze pasquali: dalla domenica delle Palme al martedì successivo al lunedì dell’Angelo;
  • vacanze estive: dal 1° giugno al 30 settembre.

Per i percettori di ammortizzatori sociali, la circolare richiama anche la necessità di compatibilità con l’art. 19, comma 10, del d.l. n. 185/2008, che subordina il diritto al trattamento alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Attività ammesse

La legge finanziaria interviene anche sulle attività per le quali è possibile ricorrere al lavoro accessorio.

  • Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti: l’ambito di utilizzo viene ampliato, includendo espressamente anche il caso in cui il committente sia un ente locale.
  • Impresa familiare: viene eliminato il riferimento ai soli settori commercio, turismo e servizi; l’impresa familiare può quindi utilizzare il lavoro accessorio in tutti i settori produttivi.
  • Maneggi e scuderie: vengono ricomprese tra le attività accessorie le prestazioni di lavoro svolte in tali ambiti.

Per l’impresa familiare, la circolare richiama la nozione già illustrata in precedenti istruzioni INPS e specifica che il lavoro accessorio può essere impiegato:

  • per prestazioni rese nell’attività tipica dell’impresa familiare, applicando la disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato;
  • per altre tipologie di attività previste dall’art. 70, comma 1, utilizzando i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo agevolato (contribuzione del 13% alla gestione separata).

In ogni caso, per l’impresa familiare resta fermo il limite complessivo di 10.000 euro annui fiscali.

Committenti pubblici ed enti locali

La circolare dedica un’ampia parte agli enti locali e ai committenti pubblici.

Per enti locali si intendono, ai sensi del T.U.E.L., comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni e consorzi cui partecipano enti locali.

Nel settore pubblico il ricorso al lavoro accessorio è ammesso:

  • per le attività di cui alla lett. b) dell’art. 70, nei limiti indicati dalla norma;
  • per alcune categorie di prestatori espressamente individuate, ossia studenti, pensionati, percettori di prestazioni integrative e lavoratori part-time;
  • per le attività di cui alla lett. d) dell’art. 70, che possono essere prestate a favore di qualsiasi committente pubblico.

La circolare richiama inoltre l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, che esclude in via generale l’applicazione del decreto alle pubbliche amministrazioni, salvo specifiche deroghe. Ricorda anche che l’inserimento del lavoro accessorio tra le forme di lavoro flessibile nel d.lgs. n. 165/2001 ha valore ricognitivo e non consente di estendere indiscriminatamente la disciplina oltre i casi previsti.

Il nuovo comma 2-ter dell’art. 70 stabilisce infine che il ricorso al lavoro accessorio da parte di committenti pubblici ed enti locali è consentito solo nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale e, ove previsto, del patto di stabilità interno.

Limiti economici e disciplina dei compensi

La circolare conferma i limiti economici del sistema dei voucher e ne chiarisce la natura netta o lorda.

  • Limite generale: 5.000 euro netti per prestatore nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente, pari a 6.660 euro lordi per il committente.
  • Percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito: limite di 3.000 euro netti complessivi annui, corrispondenti a 4.000 euro lordi.
  • Imprese familiari: limite complessivo di 10.000 euro netti per anno fiscale, pari a 13.333 euro lordi.

Per i percettori di ammortizzatori sociali la circolare sottolinea che il limite di 3.000 euro è diverso e inferiore rispetto al limite generale. Per i compensi eccedenti tale soglia rinvia alle precedenti istruzioni INPS in materia di cumulabilità.

Modalità applicative e rinvii

La circolare chiarisce che le prestazioni di lavoro accessorio devono essere attività meramente occasionali e accessorie, non riconducibili a rapporti di lavoro subordinato o autonomo tipici. Inoltre, devono essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore finale, senza intermediazioni: è quindi escluso il ricorso ai buoni lavoro nell’ambito di appalto o somministrazione da parte di imprese, cooperative o agenzie.

Per gli aspetti operativi relativi ai voucher, alle caratteristiche dei buoni lavoro e alle procedure applicative, la circolare rinvia alle precedenti circolari INPS già emanate in materia e alle istruzioni disponibili sul sito istituzionale.

Punti principali

Nuovo quadro normativo

La legge finanziaria 2010 modifica l’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 ampliando l’ambito del lavoro occasionale accessorio. Le novità riguardano sia le attività ammesse sia i prestatori e i committenti, con un’esplicita apertura agli enti locali e l’introduzione, in via sperimentale per il 2010, dei titolari di contratto part-time tra i possibili prestatori.

Prestatori ammessi

La circolare conferma e dettaglia le categorie di prestatori: studenti under 25 iscritti a scuole di ogni ordine e grado, studenti universitari under 25, pensionati, percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito e, in via sperimentale per il 2010, lavoratori part-time. Per i percettori di ammortizzatori sociali resta il limite di 3.000 euro annui netti e la compatibilità con le regole sulla disponibilità al lavoro.

Attività e settori interessati

Tra le attività accessorie rientrano i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; l’impresa familiare può ricorrere ai buoni lavoro in tutti i settori produttivi; sono inoltre ricomprese le attività svolte nei maneggi e nelle scuderie. Per gli studenti, i pensionati e gli altri soggetti indicati la prestazione può essere resa nei settori previsti dalla norma, compresi enti locali, scuole e università nei casi consentiti.

Enti locali e pubbliche amministrazioni

Gli enti locali possono ricorrere ai buoni lavoro per le attività di cui alla lett. b) dell’art. 70 e per alcune categorie di prestatori espressamente indicate. La circolare definisce gli enti locali e richiama i limiti posti per i committenti pubblici: il ricorso al lavoro accessorio è ammesso solo nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale e, se previsto, del patto di stabilità interno. Per le attività di cui alla lett. d) resta ferma la possibilità di utilizzo presso qualsiasi committente pubblico.

Limiti economici e regime dei voucher

Per il lavoro accessorio vale il limite generale di 5.000 euro netti annui per prestatore presso il medesimo committente, pari a 6.660 euro lordi. Per i percettori di sostegno al reddito il limite è di 3.000 euro netti annui complessivi, pari a 4.000 euro lordi. Per le imprese familiari il limite complessivo annuo è di 10.000 euro netti, corrispondenti a 13.333 euro lordi. La circolare rinvia inoltre alle precedenti istruzioni INPS per le modalità operative e l’uso dei buoni lavoro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.