Sentenza del 03/05/2022 n. 1478 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Pretesa tributaria - Decadenza - Accertamento definitivo - Prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla rilevanza della prescrizione di una pretesa tributaria in presenza di decadenza/impedimento: se la prescrizione possa essere fatta valere prima della definitività dell'accertamento o solo successivamente, quando l'accertamento è divenuto definitivo e si procede con atti di riscossione successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2967 c.c., quando la decadenza è impedita il diritto resta soggetto alle regole della prescrizione, ma la prescrizione può rilevare solo in una fase successiva, cioè dopo che l'accertamento è divenuto definitivo e siano stati compiuti atti di richiesta (es. cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) successivamente alla notificazione. In pratica la prescrizione non può essere fatta valere prima della definitività dell'accertamento; soltanto dopo la definitività e gli atti esecutivi successivi può operare la prescrizione e quindi estinguere il credito.
Norme richiamate
art. 2967 cod. civ.
La norma viene interpretata nel senso che, se la decadenza (o altro impedimento) ostacola l'esercizio del diritto, tale diritto resta soggetto alla prescrizione ma la decorrenza e l'operatività della prescrizione devono essere valutate in relazione all'eliminazione dell'impedimento: nel contesto tributario la prescrizione rileva solo dopo la definitività dell'accertamento e gli atti di riscossione successivi alla notifica della cartella o dell'ingiunzione.
Massime di principio
- La prescrizione di una pretesa tributaria non può essere fatta valere prima che l'accertamento sia divenuto definitivo; quindi contestazioni e impugnazioni che impediscono la definitività sospendono l'efficacia della prescrizione.
- La decorrenza della prescrizione va valutata a partire dal momento in cui viene meno l'impedimento (ossia dalla definitività dell'accertamento) e quando si compiono atti di esecuzione fiscali successivi alla notifica (cartella/ingiunzione).
- Il contribuente può invocare l'insussistenza di decorrenza della prescrizione fino al momento della definitività dell'accertamento; l'amministrazione deve avere cura di perfezionare l'accertamento e gli atti di riscossione per non vedersi precluso il diritto per prescrizione successiva.
- In casi analoghi va verificato se esistono atti interruttivi o sospensivi della prescrizione e quale sia il momento concreto in cui l'impedimento si è risolto (es. definizione del contenzioso, sentenza definitiva, rinuncia a impugnazioni), perché solo da quel momento può decorrere il termine prescrizionale.
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