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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/133

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione, del 28 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l'introduzione di specifiche di aeronavigabilità supplementari

Normativa europea32019R0133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro delle specifiche di aeronavigabilità supplementari per colmare il divario tra le specifiche di certificazione già vigenti al momento dell’omologazione di un progetto e gli standard successivamente introdotti dall’Agenzia. Le modifiche riguardano tre aree principali: resistenza dei sedili alle condizioni dinamiche di atterraggio di emergenza, infiammabilità e resistenza alla penetrazione delle fiamme dei materiali isolanti termici o acustici, e progressiva eliminazione dell’halon dagli estintori. Le nuove prescrizioni si applicano con decorrenze differenziate e, in alcuni casi, solo ai velivoli pesanti o anche agli elicotteri pesanti di nuova certificazione o in occasione di sostituzioni dei materiali.

Modifica il regolamento (UE) 2015/640 introducendo nuove specifiche di aeronavigabilità supplementari per velivoli ed elicotteri pesanti già certificati, in particolare su sedili, materiali isolanti e sostanze estinguenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori di velivoli pesanti e di elicotteri pesanti, nonché, in concreto, agli aeromobili la cui progettazione sia già stata certificata sulla base di specifiche di certificazione (CS) pertinenti. Le nuove regole riguardano soprattutto aeromobili di nuova produzione o aeromobili in servizio in occasione di sostituzioni di materiali, con talune disposizioni limitate ai velivoli/elicotteri il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia rilasciato in date determinate (18 maggio 2019, 18 febbraio 2020, 18 febbraio 2021). Sono previste esclusioni rilevanti per i sedili dell’equipaggio di condotta e per i velivoli con un tasso di occupazione ridotto utilizzati soltanto per trasporto aereo commerciale su voli non di linea on demand.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/133: specifiche di aeronavigabilità supplementari

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2015/640 per introdurre ulteriori requisiti di aeronavigabilità destinati a colmare il divario tra gli standard di certificazione applicabili al momento dell’omologazione del progetto e gli aggiornamenti successivi delle specifiche di certificazione dell’Agenzia. La Commissione richiama l’esigenza di mantenere un elevato livello uniforme di sicurezza aerea e di tener conto anche degli obiettivi ambientali, in particolare per quanto riguarda l’uso dell’halon nei sistemi antincendio.

Ambito e logica dell’intervento

L’intervento è mirato agli aeromobili la cui progettazione è già stata certificata e che, per tale ragione, non sono automaticamente soggetti alle versioni aggiornate delle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia. Il regolamento introduce misure supplementari in tre aree considerate prioritarie: sicurezza degli occupanti in caso di atterraggio di emergenza, protezione contro la propagazione e la penetrazione delle fiamme nei materiali isolanti e progressiva sostituzione dell’halon con agenti estinguenti alternativi.

Modifiche alle definizioni del regolamento (UE) 2015/640

L’articolo 1 modifica l’articolo 2 del regolamento 2015/640. La nozione di "velivolo pesante" viene precisata con riferimento alle CS-25 o equivalenti; viene introdotta la nozione di "elicottero pesante" con riferimento alle CS-29 o equivalenti; viene inoltre definito il "velivolo con un tasso di occupazione ridotto", individuato da limiti massimi di posti passeggeri e da condizioni aggiuntive sulla distribuzione dei posti durante rullaggio, decollo e atterraggio. Tale definizione è rilevante perché alcune nuove prescrizioni non si applicano a questa categoria.

Sedili e protezione in caso di atterraggio di emergenza

Il nuovo punto 26.60 dell’allegato I, parte 26, impone agli operatori di velivoli pesanti impiegati nel trasporto aereo commerciale di passeggeri, omologati dal 1° gennaio 1958 e con primo certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato dal 18 febbraio 2021, di dimostrare che i sedili occupati durante rullaggio, decollo o atterraggio proteggano l’occupante da carichi derivanti da un atterraggio di emergenza.

La prova di conformità può essere fornita in due modi:

  • mediante prove dinamiche completate con successo;
  • mediante analisi razionale che garantisca un livello di sicurezza equivalente, basata su prove dinamiche di un progetto di sedile simile.

L’obbligo non si applica ai sedili dell’equipaggio di condotta né ai sedili dei velivoli con tasso di occupazione ridotto utilizzati esclusivamente per operazioni di trasporto aereo commerciale su voli non di linea on demand.

Materiali isolanti termici o acustici

Il nuovo punto 26.156 disciplina i materiali isolanti termici o acustici nei velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale, omologati dal 1° gennaio 1958. La norma distingue tra aeromobili già in servizio e aeromobili di nuova certificazione:

  • per i velivoli con primo certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato prima del 18 febbraio 2021, l’obbligo si applica quando dal 18 febbraio 2021 vengono installati nuovi materiali in sostituzione di quelli esistenti;
  • per i velivoli con primo certificato rilasciato dal 18 febbraio 2021, i materiali devono già presentare caratteristiche di resistenza alla propagazione delle fiamme;
  • per i velivoli con capacità di 20 o più passeggeri, i materiali isolanti termici o acustici installati nella metà inferiore del velivolo, compresi i mezzi di fissaggio alla fusoliera, devono anche resistere alla penetrazione delle fiamme e garantire condizioni di sopravvivenza in cabina sufficienti all’evacuazione.

Estintori e abbandono dell’halon

Il nuovo punto 26.170 prevede che gli operatori di velivoli pesanti assicurino che alcuni estintori non utilizzino halon come agente estinguente. In particolare:

  • gli estintori da parete per i contenitori dei rifiuti nelle toilette, destinati ad asciugamani, carta o rifiuti, nei velivoli con primo certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato dal 18 febbraio 2020;
  • gli estintori portatili nei velivoli con primo certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato dal 18 maggio 2019.

Estensione agli elicotteri pesanti

Il regolamento aggiunge un nuovo capo C dedicato agli elicotteri pesanti. Il punto 26.400 riproduce la disciplina sugli estintori per gli elicotteri pesanti, con identiche date di decorrenza: 18 febbraio 2020 per gli estintori da parete relativi ai contenitori dei rifiuti nelle toilette e 18 maggio 2019 per gli estintori portatili.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica delle definizioni

Vengono aggiornate le definizioni di "velivolo pesante" e introdotte quelle di "elicottero pesante" e di "velivolo con un tasso di occupazione ridotto". Il velivolo pesante è quello dotato di specifiche di certificazione CS-25 o equivalenti; l’elicottero pesante è quello dotato di specifiche CS-29 o equivalenti. Il velivolo con tasso di occupazione ridotto è definito in base a limiti massimi di sedili passeggeri e a ulteriori condizioni sul numero di posti utilizzabili durante rullaggio, decollo e atterraggio.

Condizioni dinamiche dei sedili in atterraggio di emergenza

I nuovi punti 26.60 impongono agli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale di passeggeri, omologati dal 1° gennaio 1958 e con primo certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato dal 18 febbraio 2021, di dimostrare che ogni tipo di sedile occupato durante rullaggio, decollo o atterraggio protegga l’occupante in caso di atterraggio di emergenza. La conformità può essere dimostrata tramite prove dinamiche oppure mediante analisi razionale equivalente basata su prove dinamiche di un progetto di sedile simile. Sono esclusi i sedili dell’equipaggio di condotta e quelli dei velivoli con tasso di occupazione ridotto impiegati solo su voli non di linea on demand.

Materiali isolanti termici o acustici

Il nuovo punto 26.156 stabilisce che, per i velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale omologati dal 1° gennaio 1958, i materiali isolanti termici o acustici devono ridurre il rischio di propagazione delle fiamme. Per i velivoli con primo certificato di aeronavigabilità individuale anteriore al 18 febbraio 2021, l’obbligo scatta quando si installano nuovi materiali in sostituzione di quelli esistenti dal 18 febbraio 2021. Per i velivoli con primo certificato rilasciato dal 18 febbraio 2021, il requisito vale in via generale; per quelli con capacità di 20 o più passeggeri, i materiali installati nella metà inferiore devono anche resistere alla penetrazione delle fiamme e garantire condizioni di sopravvivenza sufficienti per l’evacuazione.

Eliminazione dell’halon dagli estintori per velivoli pesanti

Il nuovo punto 26.170 vieta l’uso dell’halon come agente estinguente in due categorie di estintori a bordo dei velivoli pesanti: gli estintori da parete per i contenitori dei rifiuti nelle toilette, per gli aeromobili con primo certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato dal 18 febbraio 2020; e gli estintori portatili, per gli aeromobili con primo certificato rilasciato dal 18 maggio 2019.

Estensione delle regole agli elicotteri pesanti

Il nuovo capo C introduce il punto 26.400, che replica per gli elicotteri pesanti il divieto di utilizzare halon negli estintori da parete per i contenitori rifiuti delle toilette e negli estintori portatili, con le stesse decorrenze previste per i velivoli pesanti (18 febbraio 2020 e 18 maggio 2019).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereaaeronavigabilitàprotezione antincendiotutela ambientale

Testo integrale

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