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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/138

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/138 della Commissione, del 29 gennaio 2019, che modifica i regolamenti (CE) n. 1356/2004, (CE) n. 1464/2004, (CE) n. 786/2007, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n 169/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 888/2011 e (UE) n. 667/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il nome del titolare dell’autorizzazione per una serie di additivi per mangimi, sostituendo Eli Lilly and Company Ltd./Limited con Elanco GmbH negli atti autorizzativi già esistenti. La Commissione qualifica la modifica come meramente amministrativa, senza necessità di nuova valutazione degli additivi. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti già prodotti ed etichettati prima dell’entrata in vigore.

Modifica formale di varie autorizzazioni di additivi per mangimi per sostituire il nominativo del titolare dell'autorizzazione da Eli Lilly and Company Ltd./Limited a Elanco GmbH.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per mangimi già autorizzati dai regolamenti (CE) n. 1356/2004, (CE) n. 1464/2004, (CE) n. 786/2007, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011, e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 888/2011 e (UE) n. 667/2013. Riguarda il settore dei mangimi e, in particolare, i titolari dei diritti di commercializzazione degli additivi autorizzati; la modifica è di natura amministrativa e non comporta una nuova valutazione scientifica degli additivi. È applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini del SEE. È prevista una disciplina transitoria per i prodotti già fabbricati ed etichettati prima dell’entrata in vigore.

Modifica del nome del titolare dell’autorizzazione di additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/138 della Commissione interviene su una serie di autorizzazioni già esistenti relative ad additivi per mangimi, al solo fine di aggiornare il nome del soggetto titolare dei diritti di commercializzazione. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 e, in particolare, dell’articolo 13, paragrafo 3, ed è motivata da un trasferimento dei diritti a favore di Elanco GmbH.

Contesto normativo e presupposti della modifica

Secondo i considerando, il monensin sodico e il narasin erano stati autorizzati in base alla disciplina previgente della direttiva 70/524/CEE, mentre l’endo-1,4-beta-mannanasi e il diclazuril risultavano autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 mediante i regolamenti citati nel testo. La società Eli Lilly and Company Ltd. ha presentato una domanda per modificare il nome del titolare dell’autorizzazione, dichiarando che dal 30 marzo 2018 i diritti di commercializzazione degli additivi in questione spettano a Elanco GmbH e fornendo i dati a supporto.

Contenuto delle modifiche agli atti di autorizzazione

Il regolamento sostituisce il nome "Eli Lilly and Company Limited/Ltd." con "Elanco GmbH" negli allegati dei seguenti atti:

  • regolamento (CE) n. 1356/2004;
  • regolamento (CE) n. 1464/2004;
  • regolamento (CE) n. 786/2007;
  • regolamento (CE) n. 971/2008;
  • regolamento (UE) n. 1118/2010;
  • regolamento (UE) n. 169/2011;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011.

Per il regolamento (UE) n. 667/2013, la modifica è più ampia e riguarda sia il titolo dell’atto sia la seconda colonna dell’allegato, sempre con sostituzione del nome del titolare in favore di Elanco GmbH.

Natura della modifica e ruolo dell'EFSA

La Commissione chiarisce che si tratta di una modifica di natura esclusivamente amministrativa. Non essendo una revisione sostanziale dell’autorizzazione, non si rende necessaria una nuova valutazione scientifica degli additivi interessati. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata comunque informata della domanda.

Misure transitorie e gestione delle scorte

Per evitare effetti immediati sulle operazioni di mercato e consentire l’esaurimento delle scorte, il regolamento prevede che il monensin sodico, il narasin, l’endo-1,4-beta-mannanasi e il diclazuril prodotti ed etichettati prima dell’entrata in vigore possano continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento, purché conformemente alla normativa applicabile prima di tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Sostituzione del titolare dell'autorizzazione

Negli allegati dei regolamenti (CE) n. 1356/2004, 1464/2004, 786/2007, 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2011, il nome "Eli Lilly and Company Limited/Ltd." è sostituito da "Elanco GmbH".

Modifica del regolamento (UE) n. 667/2013

Il regolamento (UE) n. 667/2013 è modificato sia nel titolo sia nella seconda colonna dell’allegato, dove il nome del titolare dell’autorizzazione è sostituito con "Elanco GmbH".

Natura amministrativa della modifica

La Commissione precisa che la modifica dei termini dell’autorizzazione è puramente amministrativa e non richiede una nuova valutazione degli additivi. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda presentata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Motivazione legata ai diritti di commercializzazione

La modifica si rende necessaria perché, dal 30 marzo 2018, Elanco GmbH, controllata di Eli Lilly and Company Ltd., detiene i diritti di commercializzazione degli additivi interessati.

Misure transitorie

Il monensin sodico, il narasin, l’endo-1,4-beta-mannanasi e il diclazuril prodotti ed etichettati prima della data di entrata in vigore possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, nel rispetto della normativa applicabile antecedente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalemangimiautorizzazioni amministrativesicurezza alimentare

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