Regolamento (UE) 2019/139
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/139 della Commissione, del 29 gennaio 2019, che approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo IMI389521, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo IMI389521 ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, in esito alla procedura di valutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. L'approvazione decorre dal 19 febbraio 2019 e scade il 19 febbraio 2029. L'atto impone condizioni specifiche e misure di attenzione, in particolare riguardo al metabolita beauvericin, alla protezione di operatori e lavoratori e al controllo della contaminazione microbiologica, e aggiorna di conseguenza l'elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Approvazione della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo IMI389521 come principio attivo fitosanitario e aggiornamento dell'elenco delle sostanze approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo IMI389521, impiegata in prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, e agli Stati membri quando valutano e autorizzano i prodotti contenenti tale sostanza. L'efficacia territoriale è generale nell'Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE. Sono esclusi dal perimetro di questo atto gli aspetti non connessi all'approvazione della sostanza attiva e alle condizioni specifiche indicate nell'allegato.
Approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo IMI389521
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/139 della Commissione approva la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo IMI389521 nell'ambito della disciplina dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. L'atto recepisce l'esito positivo della procedura di valutazione scientifica svolta con il coinvolgimento dello Stato membro relatore e dell'EFSA, che ha accertato il soddisfacimento dei criteri di approvazione per gli impieghi rappresentativi esaminati.
Procedura di valutazione e base normativa
La domanda di approvazione è stata presentata il 28 ottobre 2014 da Exosect Limited ai Paesi Bassi. Il 2 giugno 2015 i Paesi Bassi, quali Stato membro relatore, hanno comunicato l'ammissibilità della domanda; il 22 febbraio 2016 hanno trasmesso il progetto di rapporto di valutazione; il 2 febbraio 2017 è stato presentato un progetto aggiornato a seguito di informazioni supplementari richieste dall'EFSA; il 26 aprile 2017 l'Autorità ha comunicato le proprie conclusioni. La Commissione ha poi presentato il progetto di relazione di esame e il progetto di regolamento al comitato permanente il 24 ottobre 2018.
Ambito dell'approvazione e condizioni specifiche
L'approvazione riguarda la sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo IMI389521, identificata nell'allegato I con il numero di registrazione nella raccolta CABI Genetic Resource Collection IMI389521. La specifica richiama un livello massimo di beauvericin pari a 0,09 mg/kg. L'allegato stabilisce che, nell'applicazione dei principi uniformi ex articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare la relazione di esame e prestare particolare attenzione a:
- stabilità all'immagazzinamento delle formulazioni contenenti la sostanza, incluso il contenuto di beauvericin dopo l'immagazzinamento;
- contenuto di beauvericin prodotto nelle condizioni di applicazione;
- rischio posto dal beauvericin negli insetti infettati presenti nelle granaglie immagazzinate, con misure per evitare l'ingresso nella catena alimentare umana e animale, tenendo conto del livello di fondo naturale del beauvericin sulle granaglie;
- protezione di operatori e lavoratori, tenuto conto che il microrganismo va considerato un potenziale sensibilizzante.
Requisiti di fabbricazione e mitigazione del rischio
Il regolamento richiede che siano garantiti il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, al fine di rispettare i limiti di contaminazione microbiologica indicati nel documento di lavoro SANCO/12116/2012. Inoltre, le condizioni d'impiego devono prevedere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.
Aggiornamento del regolamento (UE) n. 540/2011
L'articolo 2 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate. L'allegato II del regolamento in esame inserisce la nuova voce n. 130 relativa a Beauveria bassiana ceppo IMI389521, con le medesime condizioni e scadenze dell'allegato I.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull'inquadramento regolatorio della sostanza attiva e delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
La sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo IMI389521 è approvata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con rinvio all'allegato I che ne specifica identificazione e condizioni. L'approvazione decorre dal 19 febbraio 2019 e scade il 19 febbraio 2029.
Condizioni specifiche e valutazione del rischio
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alla stabilità in immagazzinamento delle formulazioni, al contenuto di beauvericin nelle condizioni di applicazione, al rischio del beauvericin negli insetti infettati presenti nelle granaglie immagazzinate, alla protezione di operatori e lavoratori e al fatto che il microrganismo va considerato un potenziale sensibilizzante.
Misure di mitigazione e controlli di fabbricazione
Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. Durante il processo di fabbricazione devono essere assicurati il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità, così da rispettare i limiti di contaminazione microbiologica richiamati nel documento di lavoro SANCO/12116/2012.
Modifica dell'elenco delle sostanze approvate
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II, che inserisce la nuova voce relativa a Beauveria bassiana ceppo IMI389521 nell'elenco delle sostanze attive approvate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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