Regolamento (UE) 2020/127
Regolamento (UE) 2020/127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 gennaio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna due atti cardine della PAC per gestire il passaggio al nuovo quadro finanziario post-2020. Da un lato modifica il regolamento n. 1306/2013 per ancorare il massimale annuo del FEAGA e il tasso di adattamento della disciplina finanziaria agli importi che saranno fissati per il periodo 2021-2027; dall’altro interviene sul regolamento n. 1307/2013 per confermare e precisare la flessibilità tra i pilastri nel 2020, con una scadenza unica per le decisioni nazionali e con una correzione del legame tra trasferimenti e sostegno accoppiato facoltativo. Il regolamento contiene inoltre un allegato con gli importi massimi per Stato membro ai fini dell’articolo 14, paragrafo 2.
Modifica le regole sul finanziamento della PAC per adeguare la disciplina finanziaria dal 2021 e prorogare/disciplinare la flessibilità tra i pilastri per il 2020.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alle autorità competenti e, indirettamente, agli agricoltori beneficiari dei pagamenti diretti e del sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito della politica agricola comune. Incide sul FEAGA e sul FEASR, con effetti sulla disciplina finanziaria a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 e sulla flessibilità tra pagamenti diretti e sviluppo rurale per l’anno civile 2020. Rileva per le decisioni nazionali di trasferimento di risorse e per la revisione del sostegno accoppiato facoltativo; non introduce esclusioni espresse, ma opera nel perimetro dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013.
Regolamento (UE) 2020/127: disciplina finanziaria PAC e flessibilità tra i pilastri
Il regolamento interviene su due strumenti della politica agricola comune per accompagnare la transizione verso il nuovo quadro finanziario pluriennale. La finalità è assicurare continuità al finanziamento del FEAGA dopo il 2020 e consentire agli Stati membri di mantenere, per il 2020, la flessibilità tra pagamenti diretti e sviluppo rurale già prevista dal diritto UE, coordinandola con la revisione del sostegno accoppiato facoltativo.
Contesto e ratio dell’intervento
Il considerando evidenzia che il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 fissa i massimali solo fino al 2020 e non oltre, rendendo necessario un rinvio agli importi che saranno stabiliti per il periodo 2021-2027 ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, TFUE. Viene inoltre chiarito che la flessibilità tra i pilastri, già prevista dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è stata prorogata al 2020 dal regolamento (UE) 2019/288; il presente atto specifica il tetto massimo trasferibile e coordina tale scelta con la possibilità di rivedere il sostegno accoppiato facoltativo.
Modifiche al regolamento (UE) n. 1306/2013
L’articolo 16, paragrafo 1, è modificato per chiarire che il massimale annuo delle spese del FEAGA sarà determinato, per gli anni dal 2021 al 2027, in base al regolamento che il Consiglio adotterà ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, TFUE, oltre che in base al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per il periodo precedente.
Anche l’articolo 26, paragrafo 1, è riscritto. La disciplina finanziaria continua a prevedere un tasso di adattamento dei pagamenti diretti quando le previsioni di spesa relative alle misure incluse nel sotto-massimale fanno prevedere un superamento dei massimali annuali applicabili. La logica resta quindi quella del contenimento automatico della spesa per rispettare i limiti di bilancio del FEAGA.
Flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020
L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è riformulato per consentire agli Stati membri di decidere, entro l’8 febbraio 2020, di mettere a disposizione dei pagamenti diretti un importo non superiore a quello indicato nel nuovo allegato VI bis. Il corrispondente importo non è più disponibile per il sostegno finanziato dal FEASR nell’esercizio finanziario 2021.
La decisione nazionale deve essere comunicata alla Commissione entro l’8 febbraio 2020 e deve indicare l’importo esatto da trasferire. Il regolamento dunque fissa un termine uniforme e un limite quantitativo massimo per Stato membro, in modo da rendere operativa la flessibilità senza attendere l’adozione del successivo quadro normativo sui piani strategici della PAC.
Revisione del sostegno accoppiato facoltativo
L’articolo 53, paragrafo 6, viene sostituito per consentire agli Stati membri di rivedere le decisioni già adottate in materia di sostegno accoppiato facoltativo. La revisione ordinaria resta possibile entro il 1o agosto di ciascun anno; per il 2020 è però prevista una revisione straordinaria entro l’8 febbraio 2020, nella misura necessaria ad allineare il regime alla decisione adottata sulla flessibilità tra i pilastri.
La revisione può:
- lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, nei limiti eventualmente previsti;
- lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata ai sensi del paragrafo 4;
- modificare le condizioni di concessione del sostegno;
- porre termine alla concessione del sostegno.
La comunicazione alla Commissione deve avvenire entro le date previste e, per la revisione collegata alla flessibilità tra i pilastri, deve spiegare il collegamento tra la revisione e la decisione di trasferimento adottata ai sensi dell’articolo 14.
Allegato VI bis: importi massimi per Stato membro
Il regolamento inserisce un nuovo allegato VI bis al regolamento (UE) n. 1307/2013. L’allegato elenca per ciascuno Stato membro un importo massimo in euro ai fini dell’articolo 14, paragrafo 2, che rappresenta il tetto del trasferimento utilizzabile per i pagamenti diretti nel 2020. Tra gli importi riportati figurano, ad esempio, Italia 190.546.556 euro, Spagna 250.300.720 euro, Francia 181.388.880 euro e Polonia 329.472.633 euro.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento del massimale FEAGA dal 2021
L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è sostituito per stabilire che il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito non solo dagli importi massimi del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per il periodo 2014-2020, ma anche dagli importi fissati dal regolamento che il Consiglio dovrà adottare ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, TFUE per gli anni dal 2021 al 2027.
Tasso di adattamento della disciplina finanziaria
L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è riscritto per prevedere che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti sia fissato quando le previsioni di finanziamento delle misure incluse nel sotto-massimale indicano il rischio di superamento dei massimali annuali di cui all’articolo 16.
Flessibilità tra i pilastri per il 2020
L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è modificato per consentire agli Stati membri, entro l’8 febbraio 2020, di rendere disponibile per l’anno civile 2020, sotto forma di pagamenti diretti, un importo non superiore a quello fissato nell’allegato VI bis. L’importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno finanziato dal FEASR nell’esercizio finanziario 2021 e la decisione va comunicata alla Commissione entro l’8 febbraio 2020, indicando l’importo da trasferire.
Revisione del sostegno accoppiato facoltativo
L’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è sostituito per consentire agli Stati membri di rivedere, entro il 1o agosto di ciascun anno, la decisione adottata nel capo pertinente; inoltre, entro l’8 febbraio 2020, possono rivederla nella misura necessaria per adattarla alla decisione sulla flessibilità tra i pilastri per il 2020. La revisione può lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale del sostegno accoppiato facoltativo entro i limiti applicabili, modificare le condizioni di concessione o porre fine al sostegno. La comunicazione alla Commissione deve avvenire entro le rispettive date e, per la revisione collegata alla flessibilità tra i pilastri, deve illustrare il nesso con tale decisione.
Allegato VI bis con importi massimi nazionali
È inserito un nuovo allegato VI bis al regolamento (UE) n. 1307/2013, recante gli importi massimi in euro per ciascuno Stato membro ai fini dell’articolo 14, paragrafo 2, da utilizzare per determinare il tetto del trasferimento verso i pagamenti diretti per il 2020.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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