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Sentenza

Sentenza del 11/01/2018 n. 454 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento con cui era stata contestata a E. s.r.l. l’omessa denuncia TARSU per il 2004, in relazione a locali di 4.656,80 mq adibiti a centro commerciale. La società sosteneva di non essere il soggetto tenuto al pagamento, contestando che la CTR avesse individuato in essa il gestore dei servizi comuni sulla base del solo raccordo tra le attività e della ripartizione delle spese. Deduceva inoltre l’omessa considerazione della documentazione dalla quale risultava che la gestione effettiva del centro commerciale, inclusi i servizi comuni, la ripartizione dei costi, la manutenzione e la raccolta dei rifiuti, era svolta dalla S.p.A. I.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché il ricorso non riportava testualmente l’avviso di accertamento e non consentiva di verificare la censura, e il secondo motivo, perché la questione relativa alla superficie imponibile non risultava specificamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendo che la CTR avesse affermato apoditticamente la qualità di gestore di E. s.r.l. senza esaminare la documentazione relativa alle attività svolte dalla S.p.A. I. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame del soggetto effettivamente responsabile del versamento TARSU e per la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3

    Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune.

    La responsabilità TARSU non deriva automaticamente dalla proprietà, dalla mera occupazione o dalla detenzione dei locali, ma deve essere riferita al soggetto che effettivamente gestisce i servizi comuni del centro commerciale. Tale qualifica deve essere accertata sulla base delle concrete attività svolte e della relativa documentazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte e non può fondare la decisione su un presupposto impositivo diverso da quello dedotto nell’atto impugnato, salvo che la questione sia correttamente ricostruita nel rispetto dei limiti del giudizio.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, la qualificazione del soggetto come gestore richiede un adeguato supporto probatorio.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riportare o indicare in modo preciso gli atti e i documenti necessari per consentire alla Corte di verificare la fondatezza delle censure senza ricercare autonomamente il loro contenuto nel fascicolo.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le censure riguardavano violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di elementi decisivi. La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata valutazione della prova sulla gestione effettiva del centro commerciale.

Massime di principio

  • Nei centri commerciali integrati, l’obbligo TARSU per le aree e i servizi comuni grava sul soggetto che esercita concretamente la gestione dei servizi comuni, non necessariamente sul proprietario o sulla società formalmente collegata al centro.
  • La qualifica di gestore deve essere accertata considerando le attività effettivamente svolte, come organizzazione dei servizi, manutenzione, pulizia, raccolta dei rifiuti, gestione delle spese, predisposizione dei bilanci e fatturazione agli operatori.
  • Il semplice coordinamento delle attività o la ripartizione delle spese non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la qualità di gestore quando esistano documenti che attribuiscono le funzioni operative a un altro soggetto.
  • Il giudice deve esaminare e motivare le prove decisive prodotte dalla parte; una qualificazione apodittica del soggetto obbligato può determinare la cassazione della sentenza.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario riportare il contenuto essenziale degli atti su cui si fondano le censure e indicare dove le questioni siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza, i motivi possono essere dichiarati inammissibili.
  • La decisione della Cassazione non ha escluso definitivamente la debenza della TARSU, ma ha imposto un nuovo esame per stabilire quale società fosse effettivamente il gestore responsabile.

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