Provvedimento del 16/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati del Mod. 730/2009, dei modelli 730-4/2009 e 730-4 integrativo e delle scelte per l’otto e il cinque per mille, nonché le istruzioni per l’assistenza fiscale resa da sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati. Il documento disciplina strutture dei record, controlli, anomalie, liquidazione delle imposte, detrazioni/deduzioni, crediti d’imposta, bonus straordinario e modalità di trasmissione del risultato contabile al sostituto d’imposta.
Approvazione specifiche tecniche e istruzioni per la trasmissione e liquidazione del Mod. 730/2009 e dei modelli 730-4, 730-4 integrativo e scelte 8/5 per mille
Provvedimento su specifiche tecniche e istruzioni per il Mod. 730/2009
Il documento approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel Mod. 730/2009, nelle comunicazioni mod. 730-4 e 730-4 integrativo e nella scheda per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF. Contestualmente approva le istruzioni operative per sostituti d’imposta, CAF dipendenti, professionisti abilitati e associazioni professionali nell’ambito dell’assistenza fiscale relativa al periodo d’imposta 2008.
Ambito applicativo e soggetti coinvolti
Il provvedimento disciplina:
- la trasmissione telematica dei dati del Mod. 730/2009 da parte dei CAF-dipendenti, dei professionisti abilitati, dei sostituti d’imposta e degli intermediari abilitati;
- la trasmissione dei dati relativi ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, con particolare riferimento all’avvio graduale verso l’Agenzia delle Entrate;
- la conservazione elettronica di alcune annotazioni del mod. 730-3 cartaceo;
- le modalità di acquisizione, controllo e liquidazione delle dichiarazioni, incluse le scelte per l’otto e il cinque per mille.
Sono richiamati i riferimenti normativi fondamentali, tra cui il D.Lgs. 241/1997, il D.P.R. 322/1998, il D.M. 164/1999, il D.M. 31 luglio 1998 e il provvedimento del 23 gennaio 2009 per l’avvio graduale della trasmissione del mod. 730-4.
Struttura della fornitura telematica del Mod. 730/2009
La fornitura telematica è composta da record a lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Le specifiche prevedono:
- record di tipo A: testa della fornitura;
- record di tipo B: dati anagrafici e dichiarativi del contribuente, del coniuge e del rappresentante/tutore;
- record di tipo C: dati contabili e di liquidazione;
- record di tipo K: residenze e domicili per notificazione;
- record di tipo M: dati del mod. 730-4 per la comunicazione del risultato contabile;
- record di tipo Z: coda della fornitura.
Sono indicate con precisione le regole di ordinamento, i campi posizionali e non posizionali, i formati numerici/alfanumerici, le modalità di allineamento, le dimensioni dei record e i caratteri di controllo finali. Viene inoltre previsto che dichiarazioni non conformi alle specifiche tecniche siano scartate.
Controlli, codici fiscali e soggetti che prestano assistenza fiscale
Il documento stabilisce controlli rigorosi sulla correttezza formale dei codici fiscali del dichiarante, del coniuge, del rappresentante/tutore, del sostituto d’imposta e dei soggetti che prestano assistenza fiscale. In particolare:
- i codici fiscali devono risultare registrati in Anagrafe Tributaria, pena lo scarto;
- l’omocodia già risolta dall’Agenzia comporta scarto se il vecchio codice viene ancora indicato;
- il codice fiscale del CAF, del professionista abilitato o dell’associazione professionale deve coincidere con quello riportato nel record A;
- sono previste specifiche alternative tra assistenza prestata da sostituto, CAF, professionista abilitato o associazione professionale.
Il record B contiene inoltre l’indicazione obbligatoria del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale e della data di consegna del mod. 730/2009, con differenti sezioni a seconda che l’assistenza sia stata resa da sostituto, CAF, professionista o associazione professionale.
Gestione dell’otto per mille e del cinque per mille
Le scelte per l’otto e il cinque per mille dell’IRPEF devono essere acquisite sulla base della firma del contribuente nel modello 730-1. Le specifiche prevedono:
- per l’otto per mille, l’impostazione a 1 del campo dell’istituzione beneficiaria firmata e a 0 degli altri, con un campo di anomalia per firme multiple, unica firma su più caselle o segno non riconducibile a firma;
- per il cinque per mille, la registrazione della finalità prescelta e, se presente, del codice fiscale del beneficiario, con segnalazione delle anomalie in caso di firme incongrue o codice fiscale errato/assente.
Nel caso di sostituto d’imposta, i campi relativi all’otto e al cinque per mille non devono essere valorizzati nella fornitura telematica del 730, poiché le buste sono trasmesse tramite ufficio postale o intermediario. Le anomalie comportano, a seconda dei casi, semplice segnalazione oppure scarto della dichiarazione.
Modello 730-4 e avvio graduale verso l’Agenzia delle Entrate
Il documento disciplina la trasmissione del mod. 730-4 all’Agenzia delle Entrate, che provvede poi a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta. L’avvio è graduale e limitato ai CAF e ai sostituti con domicilio fiscale in province individuate dal provvedimento del 23 gennaio 2009; i liberi professionisti non rientrano nell’avvio graduale.
Le specifiche del record M indicano i dati identificativi del CAF/professionista, del sostituto e del contribuente, nonché i campi relativi agli esiti della liquidazione, con distinzione tra 730-4 ordinario e integrativo. È inoltre prevista la compilazione del record di coda Z e la verifica di coerenza tra dati del mod. 730-4 e del Mod. 730/2009.
Istruzioni di liquidazione: quadro per quadro
L’allegato D costituisce la circolare di liquidazione del Mod. 730/2009. Essa descrive i controlli da eseguire, le anomalie e le esclusioni dall’assistenza fiscale, le modalità di calcolo delle imposte e delle detrazioni e le istruzioni per la compilazione del mod. 730-3 e del mod. 730-4.
Dati anagrafici, residenza e domicilio per notificazione
Sono previsti controlli specifici su:
- codice fiscale del contribuente e del rappresentante/tutore;
- stato civile;
- cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita;
- residenza anagrafica, con obbligo di compilazione solo in presenza di variazioni o prima dichiarazione;
- domicilio fiscale al 1/1/2008, 31/12/2008 e 1/1/2009;
- domicilio per la notificazione degli atti.
Le anomalie possono dare luogo a messaggi specifici e, nei casi più gravi, all’esclusione dall’assistenza fiscale con obbligo di ripresentazione della dichiarazione.
Familiari a carico e coniuge dichiarante
Il documento disciplina la relazione di parentela, i mesi a carico, i figli minori di tre anni, la percentuale di spettanza e la percentuale ulteriore per famiglie con almeno quattro figli. Sono previsti controlli su:
- coerenza tra codici F, F1, D e A;
- corretto utilizzo del codice fiscale dei familiari;
- limite di 12 mesi complessivi per lo stesso familiare;
- regole specifiche in caso di dichiarazione congiunta;
- casi di figli senza codice fiscale e relativa casella “numero figli residenti all’estero a carico”.
Le anomalie sui familiari a carico non escludono dall’assistenza fiscale, ma incidono sul riconoscimento delle detrazioni.
Sostituto d’imposta che effettua il conguaglio
Sono richiesti cognome o denominazione, codice fiscale, comune, provincia, indirizzo e CAP, con eventuale codice sede. Il codice fiscale deve essere registrato in Anagrafe Tributaria, pena lo scarto. Anche qui sono previste comunicazioni specifiche in caso di anomalie.
Redditi dei terreni – Quadro A
Sono disciplinati i controlli su reddito dominicale, reddito agrario, titolo, giorni e percentuali di possesso, canone di affitto, casi particolari e continuazione. Il documento fornisce formule dettagliate per il calcolo del reddito dominicale e del reddito agrario sia su un solo rigo sia su più righi, con specifiche su:
- rivalutazione dell’80% per il dominicale;
- rivalutazione del 70% per l’agrario;
- casi particolari legati a titolo, affitto, mancata coltivazione, eventi naturali e imprenditoria agricola giovanile;
- arrotondamenti all’unità di euro;
- limiti e messaggi da inviare al contribuente.
Redditi dei fabbricati – Quadro B
Il quadro B è regolato in dettaglio con controlli su rendita, utilizzo, giorni e percentuale di possesso, canone di locazione, casi particolari, codice comune e ICI dovuta. Le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati dipendono dal valore di “utilizzo”:
- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 con formule distinte;
- regole per fabbricati su più righi;
- presenza del canone di locazione;
- agevolazioni per locazioni convenzionali e sospensione sfratti.
Sono previste specifiche istruzioni per la deduzione dell’abitazione principale e delle pertinenze.
Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Quadro C
Il quadro C disciplina:
- tipologia di reddito (pensione, lavoro dipendente, lavori socialmente utili);
- giorni di lavoro dipendente e giorni di pensione;
- lavoro straordinario e premi di produttività;
- ritenute IRPEF, addizionale regionale e comunale;
- regole specifiche per lavori socialmente utili, compreso il limite di euro 9.296 per la loro rilevanza nel reddito complessivo.
Per il rigo C5 sono previste formule per la tassazione ordinaria o sostitutiva, con soglia di euro 3.000 e determinazione dell’imposta sostitutiva al 10%.
Altri redditi – Quadro D
Il quadro D include redditi di capitale, lavoro autonomo, altri redditi e redditi soggetti a tassazione separata. Il documento specifica:
- campi obbligatori e valori ammessi per ciascun rigo;
- deduzioni forfetarie su alcuni redditi;
- modalità di calcolo dei redditi da attività sportive dilettantistiche;
- modalità di calcolo dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.
Oneri e spese – Quadro E
Il quadro E disciplina in modo molto analitico le spese detraibili e deducibili, tra cui:
- spese sanitarie, franchigia di euro 129 e rateizzazione;
- mutui ipotecari e altri interessi passivi;
- assicurazioni, istruzione, funebri, assistenza personale, attività sportive per ragazzi, intermediazione immobiliare, canoni di locazione per studenti fuori sede;
- oneri con codice progressivo da 19 a 36;
- previdenza complementare, con limite generale di euro 5.165 e regole particolari per i soggetti fiscalmente a carico e per i fondi negoziali dei dipendenti pubblici;
- ristrutturazione edilizia, con rateizzazione e codici per anni, codici particolari e rideterminazione rate;
- risparmio energetico con detrazione del 55%;
- detrazione del 20% per determinate spese;
- altre detrazioni, tra cui cani guida e borsa di studio.
Per quasi ogni voce sono previste soglie, limiti, condizioni di utilizzo, messaggi di riduzione/importo non riconosciuto e casi di esclusione parziale del dato dalla liquidazione.
Altri dati – Quadro F
Il quadro F comprende:
- acconti IRPEF e addizionale comunale relativi al 2008;
- altre ritenute subite;
- eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni;
- ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali;
- versamenti di saldo e acconti;
- soglie di esenzione dell’addizionale comunale;
- importi rimborsati dal sostituto per il 730 integrativo.
Sono previste regole di compilazione, soglie di importo minimo, compatibilità con le caselle di esonero e collegamenti con il calcolo finale del saldo.
Crediti d’imposta – Quadro G
Il quadro G riguarda:
- credito per riacquisto della prima casa;
- credito per canoni di locazione non percepiti;
- credito per incremento dell’occupazione;
- credito per imposte pagate all’estero.
Per il rigo G4 sono previste numerose verifiche su Stato estero, anno, reddito estero, imposta estera, reddito complessivo, imposta lorda, imposta netta e crediti già utilizzati. Il credito è riconosciuto entro il limite della quota d’imposta lorda e dell’imposta netta, con ulteriori regole per più righi e più Stati, nonché con messaggi di blocco o riduzione degli importi.
Quadro I – ICI
Il quadro I consente di utilizzare in compensazione, tramite F24, il credito risultante dalla dichiarazione per il versamento dell’ICI. Le colonne sono alternative e la compilazione di entrambe comporta l’assenza della colonna 1 e una comunicazione al contribuente.
Quadro R – Bonus straordinario
Il bonus straordinario del 2008 è disciplinato con condizioni di accesso legate a:
- numero di componenti del nucleo familiare;
- reddito complessivo familiare;
- presenza di redditi ammissibili;
- limiti di euro 2.500 e 35.000;
- ulteriori condizioni per nuclei numerosi o con portatori di handicap.
Sono previsti importi variabili da euro 200 a euro 1.000, con specifiche modalità di calcolo e messaggi di mancato riconoscimento o incoerenza dei dati.
Liquidazione delle imposte e compilazione del Mod. 730-3
La sezione dedicata alla liquidazione stabilisce le regole di compilazione dei righi 1-5 del riepilogo dei redditi, dei righi 6-10 sul calcolo dell’IRPEF, dei righi 11-23 sulle detrazioni e dei righi 24-25 sui crediti d’imposta. In particolare:
- il rigo 6 corrisponde al reddito complessivo, con regole specifiche per i lavori socialmente utili;
- il rigo 7 riguarda la deduzione per abitazione principale;
- il rigo 8 gli oneri deducibili;
- il rigo 9 il reddito imponibile;
- il rigo 10 i compensi per attività sportive dilettantistiche soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
- il rigo 11 l’imposta lorda, con tabelle e casi particolari per pensioni sotto determinate soglie e per redditi fondiari non superiori a euro 500.
Sono poi definite le detrazioni per:
- coniuge a carico;
- figli a carico, inclusa la detrazione teorica, la percentuale di spettanza, il caso di coniuge mancante e l’ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli;
- altri familiari a carico;
- lavoro dipendente;
- pensione;
- altri redditi e assegni periodici al coniuge;
- oneri di cui alle sezioni I, III, IV, V e VI del quadro E;
- crediti d’imposta per prima casa e occupazione.
Il documento detta inoltre regole per il residuo delle detrazioni non capienti, per le spese sanitarie relative a patologie esenti e per l’eventuale trasferimento della quota non fruita al familiare che ha sostenuto la spesa.
Addizionali regionale e comunale
Le addizionali regionale e comunale sono determinate solo se, al netto di detrazioni e crediti, l’IRPEF risulta dovuta oltre la soglia di euro 10. Sono previste:
- regole per il reddito imponibile ai fini delle addizionali;
- regole per le aliquote regionali, con casi particolari per Liguria, Emilia Romagna, Umbria e Veneto;
- regole per le soglie di esenzione comunali e per le delibere comunali pubblicate sul sito del Ministero;
- determinazione dell’acconto addizionale comunale 2009 nella misura del 30% e con eventuale riduzione in base al quadro F.
Rateizzazione degli acconti e saldo finale
Il quadro e la liquidazione prevedono la possibilità di rateizzare saldo e acconti. La rateizzazione deve essere riportata nel mod. 730-4 e comporta una maggiorazione dello 0,50% mensile. Se resta dovuto solo il secondo o unico acconto IRPEF, l’eventuale numero di rate va azzerato.
I righi 65 e 66 del mod. 730-3 sono destinati al saldo complessivo da trattenere o rimborsare dal datore di lavoro, mentre i righi 67-70 indicano i crediti utilizzabili in compensazione con F24 per l’ICI, con indicazione dei codici regione e dei codici catastali comunali.
Modello 730 integrativo e modello rettificativo
Il documento distingue tre tipi di dichiarazione integrativa:
- codice 1: modifiche che non riguardano il sostituto d’imposta e generano maggior credito, minor debito o imposta invariata;
- codice 2: correzioni dei soli dati del sostituto;
- codice 3: modifiche sia del sostituto sia di altri dati, con effetti sulla liquidazione.
Per il codice 1 il mod. 730-3 viene ricalcolato interamente, ma non si rideterminano i righi degli acconti IRPEF e dell’acconto addizionale comunale già presenti nel modello originario; i righi 65 e 66 non sono compilati. Per il codice 2 la dichiarazione integrativa segue la liquidazione ordinaria. Per il codice 3 si ricalcolano anche gli acconti e si compilano i righi 65 e 66.
Il modello 730 rettificativo è invece usato quando il soggetto che ha prestato assistenza fiscale ha commesso errori nella predisposizione della dichiarazione; in tal caso va barrata la casella specifica e il contribuente deve essere informato degli errori riscontrati.
Trasmissione telematica del mod. 730-4
La parte finale ribadisce che i risultati finali del 730-4 non sono più trasmessi direttamente ai sostituti d’imposta, ma all’Agenzia delle Entrate, che li rende poi disponibili telematicamente. L’invio avviene in modo graduale per i sostituti con domicilio fiscale nelle province individuate dal provvedimento del 23 gennaio 2009, e solo i CAF sono coinvolti in questa prima fase. In sede di controllo, l’Agenzia verifica sia la presenza dei dati del 730-4 sia la loro coerenza con il Mod. 730/2009.
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