Provvedimento del 12/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento aggiorna le istruzioni e le specifiche tecniche dei modelli per la richiesta del bonus straordinario, recependo le modifiche introdotte in sede di conversione del d.l. n. 185/2008 e prorogando alcuni termini di presentazione ed erogazione.
Modifica delle istruzioni e delle specifiche tecniche per il bonus straordinario famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza
Modifica delle istruzioni e delle specifiche tecniche per il bonus straordinario
Il provvedimento del 12 febbraio 2009 interviene sui modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza previsto dall’art. 1 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le modifiche riguardano sia le istruzioni di compilazione sia le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Ambito del provvedimento
L’atto modifica due distinti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entrambi del 5 dicembre 2008 e del 21 gennaio 2009:
- il modello per la richiesta del bonus al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici;
- il modello per la richiesta del bonus all’Agenzia delle entrate;
- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.
Modifiche alle istruzioni del modello presentato al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici
Per il modello approvato il 5 dicembre 2008, vengono apportate le seguenti correzioni e integrazioni:
- viene sostituito il riferimento al bonus di euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con il riferimento più ampio ai nuclei con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall’art. 12, comma 1, del TUIR, sempre con reddito complessivo familiare non superiore a euro 35.000,00;
- il termine di presentazione, prima fissato al 31 gennaio 2009, è prorogato al 28 febbraio 2009 quando il beneficio è richiesto sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo riferiti al periodo d’imposta 2007;
- l’erogazione del beneficio da parte del sostituto d’imposta e dell’ente pensionistico è spostata entro il mese di marzo 2009, in luogo della distinzione tra febbraio e marzo 2009;
- nel paragrafo sulla composizione del nucleo familiare, dopo il richiamo ai redditi da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente, si precisa che ai fini del calcolo del reddito complessivo vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- nel riquadro di attenzione si sostituisce il riferimento ai soli figli a carico portatori di handicap con quello ai componenti a carico portatori di handicap, confermando la necessità di barrare la condizione di cui alla lettera g) del modello, se il reddito non supera euro 35.000,00.
Modifiche alle istruzioni del modello presentato all’Agenzia delle entrate
Per il modello destinato alla richiesta del bonus all’Agenzia delle entrate, il provvedimento introduce modifiche analoghe:
- sostituzione del riferimento ai figli a carico portatori di handicap con quello ai componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni dell’art. 12, comma 1, del TUIR, con limite di reddito complessivo familiare non superiore a euro 35.000,00;
- proroga del termine di presentazione dal 31 marzo 2009 al 30 aprile 2009, sempre con riferimento alla richiesta basata sul numero dei componenti del nucleo familiare e sul reddito complessivo riferiti al periodo d’imposta 2007;
- integrazione della sezione sulla composizione del nucleo familiare con il medesimo richiamo al computo delle retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Santa Sede ed enti collegati;
- aggiornamento del riquadro di attenzione, che richiama i componenti a carico portatori di handicap e la necessità di barrare la lettera g) del modello in presenza del requisito reddituale entro euro 35.000,00.
Modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Le specifiche tecniche approvate il 21 gennaio 2009 vengono aggiornate in tre punti:
- nelle istruzioni di controllo relative al prospetto dei familiari a carico, il requisito non è più limitato al codice di parentela “F”, ma comprende anche i valori “A” e “C”, purché il reddito del familiare non superi euro 2.841 e sia indicato il relativo codice fiscale;
- per il campo 25, la casella può essere impostata solo se nel prospetto dei familiari a carico risulta compilato almeno un rigo con reddito complessivo del familiare non superiore a euro 2.841 e con relazione di parentela “F”, “A” o “C”, oltre al fatto che il reddito complessivo indicato nel campo BS007004 non deve superare euro 35.000;
- per il campo 26, il termine di trasmissione telematica viene uniformato al 30 aprile 2009 sia per il tipo modello “2” sia per il tipo modello “1”, sostituendo il precedente termine del 31 marzo 2009 per il tipo modello “2”.
Ragioni delle modifiche
Il provvedimento chiarisce che gli aggiornamenti sono stati resi necessari:
- per recepire le nuove disposizioni introdotte in sede di conversione del d.l. n. 185/2008;
- per tenere conto delle indicazioni della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/E del 3 febbraio 2009 sul bonus straordinario.
Contenuto sostanziale delle variazioni
In sintesi, le modifiche riguardano tre profili principali:
- ampliamento della disciplina dei soggetti che consentono l’accesso al bonus di euro 1.000,00, includendo i componenti del nucleo familiare portatori di handicap per i quali sussistano le condizioni di familiare fiscalmente a carico ex art. 12 del TUIR;
- proroga dei termini di presentazione dei modelli al 28 febbraio 2009 e al 30 aprile 2009, a seconda del canale utilizzato;
- proroga del termine entro cui sostituti d’imposta ed enti pensionistici devono erogare il beneficio, fissato entro marzo 2009.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- lo Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
- il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314;
- il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213;
- il d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- il d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435;
- il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il provvedimento 5 dicembre 2008 di approvazione dei modelli;
- il provvedimento 21 gennaio 2009 di approvazione delle specifiche tecniche.
Pubblicazione
Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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