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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27853/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, censurava la valutazione di merito con cui era stato negato il beneficio, assumendo che la motivazione fosse insufficiente o errata. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva negato le attenuanti valorizzando l'intensa capacità criminale desumibile dai precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentita la censura, osservando che i giudici di appello avevano correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi decisivi, ossia i precedenti penali dell'imputato e la mancanza di elementi favorevoli. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato su elementi negativi quali la capacità criminale desunta dai precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi di mitigazione, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato dedotto dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando sollecita una diversa rivalutazione del merito già adeguatamente motivata dal giudice di appello.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione in modo espresso tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti; è sufficiente che la motivazione faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La valorizzazione dei precedenti penali e della capacità criminale dell'imputato costituisce motivazione idonea a fondare il diniego delle attenuanti generiche, se accompagnata dall'assenza di elementi positivi di segno contrario.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può determinare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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