Cassazione Penale, Ordinanza n. 27853/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, censurava la valutazione di merito con cui era stato negato il beneficio, assumendo che la motivazione fosse insufficiente o errata. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva negato le attenuanti valorizzando l'intensa capacità criminale desumibile dai precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentita la censura, osservando che i giudici di appello avevano correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi decisivi, ossia i precedenti penali dell'imputato e la mancanza di elementi favorevoli. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato su elementi negativi quali la capacità criminale desunta dai precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi di mitigazione, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato dedotto dalla difesa.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando sollecita una diversa rivalutazione del merito già adeguatamente motivata dal giudice di appello.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione in modo espresso tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti; è sufficiente che la motivazione faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La valorizzazione dei precedenti penali e della capacità criminale dell'imputato costituisce motivazione idonea a fondare il diniego delle attenuanti generiche, se accompagnata dall'assenza di elementi positivi di segno contrario.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può determinare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27811/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27659/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27663/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27664/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27677/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27679/2026 del 23/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →