Sentenza n. 59/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione n. 71 del 6 febbraio 2025 del Comune di Sogliano Cavour, recante rigetto della PAS presentata in data 23 luglio 2024 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato della potenza di 4.923,36 kW, nonché inibizione dei lavori del predetto impianto e comunicazione di avvio di procedimento di annullamento in autotutela della PAS; - della successiva nota del 24 febbraio 2025 del Comune di Sogliano Cavour, recante comunicazione di conclusione del procedimento di annullamento in autotutela, nonché avverso tutti i pareri endo-procedimentali ivi richiamati, ivi compresi quelli presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti, inclusa la nota prot. 1046 del 4 febbraio 2025 trasmessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sogliano di Cavour al SUAP del predetto Comune; nonché per l’accertamento del perfezionamento del provvedimento di PAS in forma tacita ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 28/2011; in ogni caso, previa, se del caso, rimessione alla corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 comma 1-bis del d.lgs. 199/2021 e dell’art. 5 dl 63/2024; in via subordinata, e solo ove occorrer possa, dell’art. 7 comma 1 dm 21 giugno 2024 nella parte in cui fa salvo l’art. 5 d.l. 63/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico e successiva nota di ritiro in autotutela del titolo abilitativo tacitamente perfezionato
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato al SUAP il 23 luglio 2024 una PAS, integrata a seguito di richiesta comunale, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato della potenza di picco di 4.923,36 kWp e di potenza in immissione di 4.000 kW su area agricola. Il Comune ha comunicato i motivi ostativi soltanto nel novembre 2024, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 28/2011, e ha poi adottato il diniego del 6 febbraio 2025, fondato sul contrasto con il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in area agricola previsto dall'art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 199/2021, come modificato dall'art. 5 d.l. 63/2024. Con successiva nota del 24 febbraio 2025 il Comune ha dichiarato di ritirare il titolo nell'esercizio dell'autotutela, nell'ipotesi di formazione dell'assenso implicito. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 6 d.lgs. 28/2011 e delle norme sull'autotutela, sostenendo che il decorso del termine aveva determinato il perfezionamento tacito della PAS e la decadenza del Comune dal potere interdittivo; erronea applicazione del divieto relativo agli impianti fotovoltaici in area agricola e della disciplina transitoria; erronea qualificazione dell'impianto agrivoltaico; violazione dei principi in materia di aree idonee e incompatibilità paesaggistiche; carenza di motivazione e istruttoria della nota di autotutela, per mancata verifica dei presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e mancata ponderazione dell'interesse pubblico con l'affidamento e gli interessi imprenditoriali della società; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per l'introduzione di ragioni non previamente comunicate.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 6, comma 4, d.lgs. 28/2011 imponga al Comune di notificare entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, anche integrata a seguito di richiesta dell'amministrazione, un ordine motivato di non effettuare l'intervento. Poiché la comunicazione dei motivi ostativi è intervenuta oltre tale termine, si è perfezionata la fattispecie abilitativa tacita e il Comune era decaduto dal potere ordinario di interdizione. Il diniego del 6 febbraio 2025 è stato quindi annullato. È stata inoltre annullata la nota del 24 febbraio 2025: anche qualificandola come esercizio dell'autotutela, essa non ha verificato i presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990, non ha indicato un interesse pubblico effettivo e attuale diverso dal mero ripristino della legalità e non ha comparato tale interesse con gli interessi imprenditoriali e le posizioni acquisite dalla società. Il TAR ha accertato che l'attività di costruzione dell'impianto è assentita ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 28/2011. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, d.lgs. 28/2011
l'attività di costruzione deve ritenersi assentita
Il mancato ricevimento, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, di un ordine motivato di non effettuare l'intervento determina il perfezionamento della PAS tacita e la decadenza dell'amministrazione dal potere ordinario di interdizione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il ritiro in autotutela di un titolo abilitativo tacitamente perfezionato richiede la verifica dell'originaria illegittimità, la sussistenza di un interesse pubblico effettivo e attuale diverso dal mero ripristino della legalità e la comparazione con gli interessi dei destinatari e le posizioni da essi acquisite.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale per l'utilizzo, nei provvedimenti finali, di ragioni non previamente comunicate; la sentenza non ha esaminato autonomamente tale censura dopo l'accoglimento delle doglianze principali.
art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 199/2021
L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti
La disposizione è stata posta dal Comune a fondamento del diniego, ma il TAR ha definito la controversia sulla tardività dell'intervento comunale e sull'illegittimità dell'autotutela, senza decidere nel merito l'applicabilità del divieto al progetto.
art. 5 d.l. 63/2024
La disposizione è stata richiamata quale fonte del divieto invocato dal Comune; la sentenza non ha deciso le questioni di legittimità costituzionale o di applicabilità transitoria prospettate dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nella PAS disciplinata dall'art. 6 d.lgs. 28/2011, se il Comune non notifica entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, eventualmente integrata nei termini richiesti dall'amministrazione, un ordine motivato di non effettuare l'intervento, l'attività di costruzione si considera assentita e l'amministrazione decade dal potere ordinario di interdizione.
- Una volta perfezionata tacitamente la PAS, il Comune non può adottare tardivamente un diniego ordinario fondato su ragioni sostanziali che avrebbero dovuto essere fatte valere entro il termine di trenta giorni; l'eventuale ritiro del titolo deve essere ricondotto all'esercizio dell'autotutela previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990.
- Il ritiro in autotutela di una PAS tacitamente perfezionata è illegittimo se la motivazione si limita a richiamare l'illegittimità originaria o il mero ripristino della legalità, senza individuare un interesse pubblico effettivo e attuale e senza compararlo con gli interessi privati e le posizioni giuridiche acquisite.
- L'accertamento del perfezionamento della PAS tacita comporta l'annullamento sia del successivo diniego comunale sia del successivo atto di ritiro adottato in autotutela quando quest'ultimo non rispetti i presupposti e gli oneri motivazionali dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
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