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Ordinanza

Ordinanza n. 2122/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto Dirigenziale Giunta Regionale della Campania- Dott.ssa Francesca De Falco n. 38 del 6.5.26, (allegato 2) avente ad oggetto: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico “Battery Energy Storage System” (B.E.S.S.) denominato "San Marco", di Potenza nominale pari a 89,83 MW e di Capacità pari a 688,57 MWh da realizzarsi nel Comune di San Marco dei Cavoti (BN)” proposto dalla società CAVOTI ENERGIA S.r.l; - del Verbale di chiusura della Conferenza di Servizi (all. n. 3) del 29 aprile 2026 (prot. n. 0403927/2026), recante determinazione favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica in parola, con superamento del parere non favorevole espresso dalla Provincia di Benevento; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi, per quanto occorra, i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi e i pareri ivi acquisiti, nella parte in cui hanno consentito il superamento del dissenso della Provincia di Benevento;

Giustizia amministrativa202604438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione Unica regionale per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico BESS nel Comune di San Marco dei Cavoti, nonché verbale conclusivo della Conferenza di servizi che ha superato il dissenso della Provincia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione e operatore economico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Provincia di Benevento ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale regionale che ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico della potenza nominale di 89,83 MW e capacità di 688,57 MWh. È stato inoltre contestato il verbale di chiusura della Conferenza di servizi, favorevole al rilascio dell’autorizzazione, nella parte in cui ha consentito il superamento del parere non favorevole espresso dalla Provincia, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi i verbali delle sedute e i pareri acquisiti. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto della natura tecnica delle questioni controverse e della necessità di un loro approfondimento nel giudizio di merito.

La decisione

Il TAR ha esaminato la domanda cautelare, ritenendo che le questioni dedotte, anche in ragione della loro natura tecnica, richiedano un adeguato approfondimento nella sede di merito. Ha inoltre rilevato che, prima dell’avvio dei lavori e della messa in esercizio dell’impianto, devono ancora essere completati una serie di adempimenti e acquisite ulteriori documentazioni. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari della Provincia la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito, fissata al 13 aprile 2027, senza disporre la sospensione dell’autorizzazione impugnata. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 190/2024

    Richiamato quale base normativa dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di accumulo elettrochimico.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto adeguata, in luogo della sospensione, la fissazione celere dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare riguarda questioni di particolare complessità o natura tecnica che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può non sospendere l’atto impugnato e rinviare l’approfondimento alla fase di merito.
  • La celere fissazione dell’udienza di merito può costituire una misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari quando, prima dell’esecuzione dell’atto impugnato, siano ancora necessari ulteriori adempimenti amministrativi o acquisizioni documentali.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’assenza di imminente esecuzione dell’atto, derivante dalla necessità di completare adempimenti propedeutici all’avvio dei lavori o all’esercizio dell’impianto, può giustificare il diniego della sospensione e la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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