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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-778/21

Order of the General Court (Tenth Chamber) of 9 February 2023. — Rommert Folkertsma v European Commission. — Action for damages – Contract for technical assistance for support to Bangsamoro transition (Subatra) – Commission’s request to have the applicant replaced as expert – Termination of the contract between the successful tenderer and the applicant – Non-contractual liability – Sufficiently serious breach of a rule of law intended to confer rights on individuals – Causal link – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-778/21

Giurisprudenza europea62021TO0778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto l’azione di risarcimento proposta da un esperto sostituito in un progetto di assistenza tecnica dell’UE. Ha ritenuto che la Commissione avesse agito solo come contraente nel rapporto con l’impresa appaltatrice e non come autorità pubblica nei confronti del ricorrente. Di conseguenza, non vi era violazione imputabile alla Commissione né nesso causale sufficiente con i danni invocati. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Azione di risarcimento danni contro la Commissione per la richiesta di sostituzione di un esperto in un progetto di assistenza tecnica: assenza di responsabilità extracontrattuale dell’Unione per mancanza di illecito imputabile alla Commissione e di nesso causale.

La questione giuridica

Se la Commissione europea, avendo chiesto al contraente principale la sostituzione del ricorrente come esperto in un progetto di cooperazione, abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata dei diritti della difesa, dell’obbligo di motivazione e del dovere di diligenza, tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ex articolo 340 TFUE; e, in ogni caso, se sussista un nesso causale tra tale condotta e i danni patrimoniali e non patrimoniali allegati.

Principio di diritto

La Commissione non incorre in responsabilità extracontrattuale quando, nell’ambito di un contratto di servizi concluso con il contraente principale, si limita a esercitare la facoltà contrattuale di chiedere la sostituzione di un esperto, senza adottare nei confronti di quest’ultimo un atto di autorità pubblica. In assenza di un rapporto contrattuale diretto tra l’esperto e la Commissione, le censure fondate sulle clausole contrattuali non possono essere opposte alla Commissione; inoltre, anche a voler ritenere applicabile l’articolo 41 della Carta, il ricorrente non dimostra né una violazione sufficientemente grave né un nesso causale diretto tra la richiesta di sostituzione e i danni allegati. L’azione è quindi respinta come manifestamente infondata in diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 16(6) delle condizioni generali del contratto
  • Articolo 17(2) delle condizioni generali del contratto
  • Articolo 9(2) del contratto di servizio
  • Articolo 10(1) del contratto di servizio
  • Articolo 61(1) del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Direttiva/guida PRAG (Practical guide on contract procedures for European Union external action)

Sostituzione di un esperto in un contratto di assistenza tecnica e responsabilità della Commissione

La pronuncia riguarda un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi dell’articolo 268 TFUE da un esperto impiegato in un progetto di assistenza tecnica dell’Unione europea a sostegno della transizione nel Bangsamoro (Subatra). Il Tribunale (decima sezione) ha esaminato se la richiesta della Commissione di sostituire l’esperto potesse far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

L’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, aveva concluso con il governo filippino un accordo di finanziamento per il progetto Subatra. Per l’attuazione del progetto, la Commissione aveva poi stipulato con la società A un contratto di servizi contenente, tra l’altro, le condizioni generali e i termini di riferimento. In tale contesto A aveva reclutato il ricorrente come team leader dell’esperto per la governance.

Dopo la ricezione di alcune doglianze dei beneficiari del progetto, la Commissione aveva chiesto ad A la sostituzione del ricorrente, ai sensi dell’articolo 17(2) delle condizioni generali. A aveva quindi terminato il contratto di servizio con effetto immediato, sulla base dell’articolo 9(2) del contratto concluso con il ricorrente. Successivamente il ricorrente aveva anche contestato davanti al giudice tedesco alcuni profili del rapporto con A, concludendo poi una transazione che aveva fissato la cessazione del contratto al 31 marzo 2021.

Domande formulate alla Corte/posizioni delle parti

Il ricorrente sosteneva che la Commissione avesse violato il suo diritto di essere ascoltato, l’obbligo di motivazione e il dovere di diligenza, sia sulla base dell’articolo 41 della Carta sia in relazione alle clausole contrattuali e alla PRAG. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, eventualmente in solido con A, e in subordine l’annullamento della lettera della Commissione del 5 ottobre 2021 che aveva rigettato la sua richiesta risarcitoria.

La Commissione contestava sia l’ammissibilità di alcune conclusioni sia la fondatezza dell’azione, rilevando che non esisteva alcun rapporto contrattuale diretto con il ricorrente e che la sua condotta si era limitata a esercitare prerogative contrattuali nel rapporto con A.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 340, secondo comma, TFUE sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
  • l’articolo 268 TFUE sulla competenza del giudice dell’Unione nelle azioni risarcitorie;
  • l’articolo 41 della Carta, quale espressione del principio di buona amministrazione;
  • l’articolo 126 del regolamento di procedura, che consente di decidere con ordinanza motivata quando l’azione è manifestamente infondata in diritto;
  • l’articolo 134 e l’articolo 135 del regolamento di procedura sulle spese;
  • l’articolo 16(6) e l’articolo 17(2) delle condizioni generali del contratto principale;
  • l’articolo 9(2) e l’articolo 10(1) del contratto di servizio;
  • l’articolo 61(1) del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
  • alcune sezioni della PRAG e dei termini di riferimento.

Ragionamento del Tribunale: assenza di illecito imputabile alla Commissione

Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede tre condizioni cumulative: illiceità della condotta, danno effettivo e nesso causale. Se una sola manca, la domanda va respinta.

Anzitutto chiarisce la struttura del caso: vi erano due distinti rapporti contrattuali, uno tra l’Unione/Commissione e A, l’altro tra A e il ricorrente. Poiché l’articolo 16(6) delle condizioni generali esclude che il reclutamento dell’esperto da parte del contraente crei un rapporto contrattuale con la Commissione, il ricorrente non poteva invocare direttamente nei confronti della Commissione le clausole del contratto di servizio.

Il Tribunale osserva poi che la procedura ha comportato due atti distinti: la richiesta di sostituzione, adottata dalla Commissione nel quadro del contratto principale; e la decisione di cessazione del contratto di servizio, adottata da A. La Commissione non aveva quindi terminato il contratto del ricorrente, ma si era limitata a chiedere ad A di sostituirlo. A, a sua volta, non era obbligata a sciogliere il contratto, avendo un margine discrezionale ai sensi dell’articolo 9(2).

Articolo 41 della Carta e buona amministrazione

Quanto alla pretesa violazione dell’articolo 41 della Carta, il Tribunale afferma che la richiesta di sostituzione è stata formulata dalla Commissione nell’ambito del rapporto contrattuale con A e non come misura di autorità pubblica nei confronti del ricorrente. In tale contesto la Commissione ha agito quale contraente, non quale amministrazione esercitante prerogative pubbliche. Ne consegue che il principio di buona amministrazione e i diritti derivanti dall’articolo 41 non erano invocabili nei confronti della Commissione da parte del ricorrente.

Il Tribunale respinge anche il tentativo del ricorrente di qualificare lo stesso atto contemporaneamente come misura contrattuale verso A e atto amministrativo verso di lui: una tale doppia qualificazione non è possibile rispetto allo stesso atto e allo stesso soggetto.

Assenza, in ogni caso, di una violazione sufficientemente grave

Il Tribunale aggiunge, per completezza, che le violazioni allegate non risultano in concreto provate. Sul diritto di essere ascoltato, dagli atti risultava che il ricorrente era stato informato delle doglianze, aveva discusso con A in più occasioni e aveva potuto esporre le proprie osservazioni prima della cessazione del rapporto. Quanto all’obbligo di motivazione, la richiesta della Commissione indicava il contesto e le ragioni della sostituzione, consentendo al ricorrente di comprenderne la portata.

Sul dovere di diligenza, le censure relative alla mancata verifica dell’equivalenza professionale del sostituto e all’asserito conflitto di interessi sono state ritenute ininfluenti o prive di prova, poiché il danno lamentato derivava dalla cessazione del contratto e non dalla scelta del nuovo team leader.

Nesso causale: mancata prova del collegamento diretto con i danni allegati

Il Tribunale osserva che, per la responsabilità extracontrattuale, il danno deve essere conseguenza diretta e determinante della condotta illegittima. Nel caso di specie il nesso causale non è stato dimostrato.

Per il danno patrimoniale, la perdita di reddito discendeva dalla cessazione del contratto di servizio da parte di A, non dalla richiesta della Commissione. Inoltre, il ricorrente non ha provato che, se la Commissione avesse agito diversamente, non avrebbe comunque chiesto la sostituzione. Quanto alla pretesa perdita di chance legata al contratto UNDP, il Tribunale rileva che quel contratto era già stato risolto su iniziativa del ricorrente prima degli atti contestati. Infine, il mancato rinnovo del contratto nel 2025 era ipotetico e non dimostrato.

Per il danno non patrimoniale, il Tribunale ritiene non provato che la richiesta di sostituzione, trasmessa solo ad A e non divulgata a terzi, avesse di per sé inciso sulla reputazione del ricorrente o impedito nuove opportunità professionali.

Decisione e spese

Il Tribunale dichiara l’azione manifestamente infondata in diritto e la respinge integralmente. In conseguenza, respinge anche la domanda di responsabilità solidale con A e condanna il ricorrente alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’uediritto dei contratti pubblici uetutela del diritto di essere ascoltatoobbligo di motivazionecooperazione esterna e assistenza tecnica

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