Corte di giustizia, Sentenza C-788/21
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 9 febbraio 2023. — Skatteministeriet Departementet contro Global Gravity ApS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Esbjerg. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Sottovoci 7616 99 90 e 8609 00 90 – Tubular Transport Running-system (TubeLock) – Nozione di “contenitore”. — Causa C-788/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in rinvio pregiudiziale, ha chiarito i criteri interpretativi della sottovoce 86090090 della nomenclatura combinata in relazione a un sistema modulare per il trasporto di tubi. Ha ritenuto che la nozione di "contenitore" implica un recipiente con fondo e pareti laterali, non un semplice dispositivo di fissaggio e trasporto. Di conseguenza, il TubeLock non rientra nella sottovoce 86090090, con esclusione della classificazione come contenitore ai fini doganali.
Classificazione doganale di un sistema di trasporto tubi (TubeLock): se rientri nella sottovoce 86090090 NC come "contenitore" oppure nella sottovoce 76169990 come altro lavoro di alluminio.
La questione giuridica
Se la sottovoce 86090090 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che un dispositivo per il trasporto di tubi, composto da traverse di alluminio e barre di sostegno in acciaio, costituisca una "cassa mobile o contenitore"; in particolare, se per tale qualificazione bastino alcuni criteri o se essi debbano ricorrere cumulativamente, e se il prodotto descritto rientri in tale nozione.
Principio di diritto
La sottovoce 86090090 NC si interpreta nel senso che richiede cumulativamente che il prodotto sia una "cassa mobile o contenitore" e che sia appositamente costruito ed attrezzato per uno o più modi di trasporto. Un sistema che non racchiude le merci in un recipiente dotato di fondo e pareti laterali, ma si limita a fissarle tra traverse e barre metalliche per facilitarne il trasporto, non costituisce un "contenitore" ai sensi di tale sottovoce e va quindi escluso dalla 86090090; resta ferma la verifica del giudice nazionale sulla classificazione concreta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013
- Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 14 giugno 1983
- Decisione 87/369/CEE
- Articolo 3 della convenzione sul sistema armonizzato
- Articolo 8 della convenzione sul sistema armonizzato
- Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87
Classificazione doganale del sistema TubeLock nella NC
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Retten i Esbjerg (Tribunale di Esbjerg, Danimarca) nell'ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet Departementet e Global gravity ApS. La questione centrale è la classificazione tariffaria, nella nomenclatura combinata, di un sistema per il trasporto di tubi denominato TubeLock, ai fini della sottovoce 86090090.
Fatti e procedimento principale
Il prodotto TubeLock è descritto come un sistema di trasporto sicuro per tubi, utilizzabile su strada, ferrovia e/o nave senza modificare il confezionamento lungo il tragitto. Esso è composto da traverse di supporto in alluminio, barre di sostegno in acciaio e bulloni, e viene importato smontato; una volta caricato, i tubi sono collocati tra le traverse e il sistema è completato con cinghie di acciaio agli angoli. La direzione delle imposte danese lo ha classificato nella sottovoce 76169990 NC come altro lavoro di alluminio, soggetto a dazio del 6%. La Commissione tributaria nazionale danese ha invece ritenuto corretta la sottovoce 86090090 NC, cioè "casse mobili e contenitori", non soggetta a dazi. Il Ministero delle Imposte ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:
- quali criteri debbano essere applicati per stabilire se un prodotto sia un "contenitore di merci" ai sensi della sottovoce 86090090 NC;
- se tali criteri possano operare singolarmente, o debbano essere valutati globalmente, oppure cumulativamente;
- se il TubeLock, per le sue caratteristiche costruttive e funzionali, rientri nella nozione di "casse mobili e contenitori".
Normativa e criteri interpretativi richiamati
La Corte richiama la NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione del regolamento di esecuzione n. 1001/2013, nonché le regole generali di interpretazione della NC, in particolare le regole 1, 2, 3 e 6. Richiama inoltre le note esplicative del SA relative alla voce 8609, che costituiscono un ausilio interpretativo importante, pur non vincolante.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma che, per classificare un prodotto nella sottovoce 860900 della NC, devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni:
- il prodotto deve essere una "cassa mobile o contenitore";
- deve essere appositamente costruito ed attrezzato per uno o più modi di trasporto.
Sul primo requisito, la Corte chiarisce che la nozione di "contenitore" va intesa in senso corrente come un recipiente, cioè un oggetto cavo dotato almeno di fondo e pareti laterali rigide, destinato a racchiudere merci, liquidi o gas e a facilitarne la manipolazione durante il trasporto. Questa interpretazione è confermata dal contesto tariffario della NC e dalle note esplicative del SA, che descrivono i prodotti della voce 8609 come imballaggi speciali e richiamano la loro capacità.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che il TubeLock non racchiude né contiene i tubi in un recipiente: esso si limita a fissarli tra loro mediante traverse e barre metalliche, coprendo solo una parte limitata della loro superficie. Perciò non presenta le caratteristiche oggettive di un recipiente e non può essere qualificato come "cassa mobile o contenitore". Poiché le due condizioni sono cumulative, la Corte non esamina oltre la seconda condizione relativa all'apposita costruzione per uno o più modi di trasporto.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la sottovoce 86090090 NC deve essere interpretata nel senso che non vi rientra un dispositivo per il trasporto di tubi come quello descritto nel procedimento principale. Resta al giudice del rinvio verificare concretamente la natura del prodotto, ma sulla base dei criteri enunciati esso non può essere classificato come contenitore ai sensi della voce 8609.
Principio affermato
Ai fini della sottovoce 86090090 della NC, la nozione di "casse mobili e contenitori" richiede un vero recipiente con fondo e pareti laterali, non un semplice sistema di supporto o fissaggio delle merci. Un dispositivo che trasporta tubi senza racchiuderli in un contenitore non rientra in tale sottovoce ed è quindi escluso dalla classificazione doganale richiesta dal contribuente.
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